SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1290 2025 – N. R.G. 00000004 2023 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 27 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg. magistrati
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente est.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4/2023 R.G.
promosso da
),
TABLE
(C.F. ), rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall’AVV_NOTAIO (C.F. del Foro di RAGIONE_SOCIALE, con studio in INDIRIZZO Chiaravalle, dove sono tutti elettivamente domiciliati; C.F. C.F.
APPELLANTI
nei confronti di
)
TABLE
ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
e di
(C.F. , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AVV_NOTAIO (INDIRIZZO) INDIRIZZO;
APPELLATO
e di
(P.IVA: , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f.: , in virtù di delega in atti, elettivamente domiciliata presso e nello studio di questi a Falconara (AN) in INDIRIZZO; P. C.F.
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
), rappresentato e difeso in
C.F.
) del Foro e di
C.F.
virtù di delega in atti dall’AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ed elettivamente domiciliato a RAGIONE_SOCIALE (AN) in INDIRIZZO presso e nello studio del suddetto procuratore;
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Il procuratore degli appellanti ha concluso come da atto di appello chiedendo: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, riformare la sentenza impugnata e così provvedere:
1. Per la causa ‘ + 17/BALDUCCI’ già R.G. 2587/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. in via istruttoria – revocare l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28.03.22 e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto; nel merito – accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al la to ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) nel diritto di proprietà mediante l’eliminazione della turbativa e la cessazione dell’illegittimo passaggio; -in via subordinata, accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente
accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di INDIRIZZO e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a cessare l’illegittimo passaggio eliminando la turbativa; – rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie; -in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all’anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù , da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; – accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell’azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall’altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l’ha subita; in ogni caso condannare i convenuti all’integrale refusione: a) RAGIONE_SOCIALE spese legali stragiudiziali per l’assistenza nella mediazione ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata , cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell’organismo ; b) RAGIONE_SOCIALE spese di lite da liquidare come da nota spese che segue, nonché alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE spese anticipate per la C.T.U. e quelle sostenute per l’assistenza del C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. . Attività: [parametri: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale con valore (anche a seguito della riconvenzionale)
indeterminato -complessità media]… TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) € 8.827,28 – Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 – TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) € 8.827,28;
-2. Per la causa ‘ + 17/COGNOME‘ già R.G. 5944/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. in via istruttoria -revocare l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28.03.22 e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto; nel merito – accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) nel diritto di proprietà mediante l’eliminazione della turbativa e la cessazione dell’illegittimo passaggio; -in via subordinata, accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di INDIRIZZO) e per l’effetto condannare gli ille gittimi detentori (convenuti) a cessare l’illegittimo passaggio eliminando la turbativa; -rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie; -in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all’anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della
servitù , da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; -accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell’azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall’altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l’ha subita; -in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all’integrale refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: … TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 – Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 – TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13;
Per la causa ‘ + 17/Giulioni’ già R.G. 5945/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. in via istruttoria – revocare l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28.03.22 e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto; nel merito – accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente al l ato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di INDIRIZZO) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex
art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di INDIRIZZO) nel diritto di proprietà mediante l’eliminazione della turbativa e la cessazione dell’illegittimo passaggio; – in via subordinata, accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di INDIRIZZO) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori ( convenuti) a cessare l’illegittimo passaggio eliminando la turbativa; -rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie; -in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all’anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù , da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; – accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell’azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall’altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l’ha subita; -in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all’integrale refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: … TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) 455,13 – Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 – TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 455,13.
-4. Per la causa ‘ + 17/COGNOME‘ già R.G. 5948/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. in via istruttoria – revocare l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 28.03.22 e ammettere le istanze istruttorie formulate dai condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano con la memoria ex art. 183 comma 6 n° 2 c.p.c., trascritte anche in calce al presente atto; nel merito – accertare e dichiarare la detenzione sine titulo da parte degli evocati in giudizio della striscia di terreno di 270 m2 adiacente a l lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà in comunione tra loro dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti) a rilasciare la striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica ex art. 2058 comma 1 c.c. i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (attori) nel diritto di proprietà mediante l’eliminazione del la turbativa e la cessazione dell’illegittimo passaggio; – in via subordinata, accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 da parte degli evocati in giudizio, contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano (INDIRIZZO) e per l’effetto condannare gli illegi ttimi detentori (convenuti) a cessare l’illegittimo passaggio eliminando la turbativa; -rigettare tutte le domande riconvenzionali avversarie; -in caso di costituzione ex novo della servitù, condannare gli evocati in giudizio a pagare a titolo di indennità ex art. 1053 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio la somma periodica di € 2.000,00 all’anno ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato prima della costituzione della servitù [per individuare la data di
inizio del passaggio vedere paragrafo § 1 ‘Fatto in sé’ de ‘Fatto’ de ’60D -60N, appunti’], da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; -accertare e dichiarare la responsabilità aggravata degli evocati in giudizio per aver resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della legittimità dell’azione intrapresa dagli attori e al solo fine di impedirne e/o ritardarne la realizzazione, con conseguente condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro equitativamente determinata e che si indica nella somma di € 5.000,00 o comunque in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta, da un lato, idonea a punire la parte che ha resistito in giudizio in mala fede e a disincentivarla dal proporre future infondate resistenze, dall’altro, equa e di giustizia al fine di ricompensare la parte che l’ha subita; -in ogni caso condannare gli evocati in giudizio all’integrale refusione: 1) RAGIONE_SOCIALE spese legali stragiudiziali per l’assistenza nella mediazione ammontanti a € 916,94, come da parcella tempestivamente depositata , cui aggiungere la spesa di € 48,80 per le spese di segreteria dell’organismo ; 2) RAGIONE_SOCIALE spese di lite da liquidare come da nota spese che segue. Attività: … TOTALE parziale € 7.616,00 ( spese imponibili) 433,29 Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 3.046,40 TOTALE oltre spese generali al 15%, RAGIONE_SOCIALE. al 4% e IVA al 22%. € 10.662,40 ( spese imponibili) 433,29.
-5. Per il processo di appello. – condannare gli appellati all’integrale refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di appello da liquidare come da nota spese che segue. Attività: … TOTALE parziale € 12.156,00 849,00 – Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa di più soggetti € 4.862,40 – -Aumento del 40% ex art. 4 comma 2 D.M. GIUSTIZIA 55/2014 per la difesa contro più soggetti in cause riunite € 4.862,40 – – ———– ———– ———–TOTALE oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% e IVA al 22%. € 21.880,80 ( spese imponibili) 849,00.
– In via istruttoria, si chiede vengano ammessi i seguenti mezzi istruttori: 1. Per la causa ‘ + 17/BALDUCCI’ già R.G. 2587/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l’illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel INDIRIZZO (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO), dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che i convenuti (condòmini di INDIRIZZO) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCE U al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di INDIRIZZO sono intenzionati a recintare l’area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO Montemarciano) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest C.F.
dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri COGNOME.COGNOME. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; prova testimoniale del Sig.
residente in INDIRIZZO, del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che il Sig. e la Sig.ra quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all’interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è C.F.
iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; C.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO), dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO della INDIRIZZO; 1. Vero che i muratori della RAGIONE_SOCIALE hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno fin da subìto intimato ai muratori della RAGIONE_SOCIALE di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l’RAGIONE_SOCIALE C.F.
legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha sempre riconosciuto l’altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere ‘l’accesso sul lotto dove codesta ditta stà edificando’, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di Montemarciano per renderla strada pubblica, così come risulta dalle lettere della RAGIONE_SOCIALE del 16.01.09 (indirizzata al Comune di Montemarciano) , del 17.02.09 , del 08.04.09 e del 19.11.10 contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di INDIRIZZO di Montemarciano sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti –
hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all’entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno intimato ai condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano di non passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio con dominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 2. Per la causa ‘ + 17/COGNOME COGNOME‘ già R.G. 5944/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l’illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (AN) e residente in INDIRIZZO), dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO); 1. Vero che i convenuti (condòmini di INDIRIZZO) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano sono intenzionati a recintare l’area C.F.
condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO 60/N di Montemarciano) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri COGNOME. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; B.B. prova testimoniale del Sig. residente in INDIRIZZO, del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO), dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che il Sig. e la Sig.ra quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali C.F.
979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all’interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; C.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO INDIRIZZO), del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che i muratori della RAGIONE_SOCIALE hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno fin da subìto intimato ai muratori della RAGIONE_SOCIALE di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l’RAGIONE_SOCIALE contenzioso al fine di ottenere ‘l’accesso sul lotto dove codesta ditta st poi cederla al C.F.
legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha sempre riconosciuto l’altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il a edificando’, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per di Montemarciano per renderla strada pubblica, così come risulta dalle lettere della RAGIONE_SOCIALE del 16.01.09 (indirizzata al Comune di Montemarciano) , del 17.02.09 , del 08.04.09 e del 19.11.10 contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di INDIRIZZO di Montemarciano sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di INDIRIZZO identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all’entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno intimato ai condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano di non passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? 3. Per la causa ‘ + 17/Giulioni’ già R.G. 5945/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l’illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che i convenuti (condòmini di INDIRIZZO) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale id entificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO San INDIRIZZO di Montemarciano per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di C.F.
proprietà dei condòmini di INDIRIZZO sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di INDIRIZZO Montemarciano sono intenzionati a recintare l’area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri COGNOME.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; B.B. prova testimoniale del Sig. residente in INDIRIZZO, del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F.
, domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO -C.F.
INDIRIZZO , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che il Sig. e la Sig.ra quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all’interno del fon do identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; C.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO), dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO -60018 Montemarciano (AN); 1. Vero che i muratori della RAGIONE_SOCIALE hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno fin da subìto intimato ai muratori della RAGIONE_SOCIALE di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l’RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha sempre riconosciuto l’altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere ‘l’accesso sul lotto dove codesta ditta st a edificando’, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per NOME.
poi cederla al di Montemarciano per renderla strada pubblica, così come risulta dalle lettere della RAGIONE_SOCIALE del 16.01.09 (indirizzata al Comune di Montemarciano) , del 17.02.09 , del 08.04.09 e del 19.11.10 contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di INDIRIZZO di Montemarciano sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO n° 60/N -tra cui i convenuti -sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all’entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di via INDIRIZZO di Montemarciano hanno intimato ai condòmini del condominio di INDIRIZZO Montemarciano di non passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101?
Per la causa ‘ COGNOME 17/COGNOME‘ già R.G. 5948/19 Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
A. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il danno arrecato con l’illegittimo passaggio: A.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; A.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che i convenuti (condòmini di INDIRIZZO) passano anche con autovetture sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale C.F.
identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO di INDIRIZZO per accedere alla loro retrostante proprietà? 2. Vero che il passaggio esercitato dai convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano sta arrecando loro danno sia perché è lesivo del diritto di proprietà (danno in re ipsa), impedendo di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, sia perché sta imponendo un peso al fondo? 3. Vero che i condòmini di INDIRIZZO sono intenzionati a recintare l’area condominiale per ragioni di sicurezza dei beni ivi custoditi e soprattutto dei bambini che vi giocano? 4. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 costituisce pericolo per i bambini che vi giocano? 5. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 impedisce di poter progettare qualsiasi recinzione? 6. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 sta usurando il manto bituminoso? 7. Vero che il continuo passaggio RAGIONE_SOCIALE autovetture dei convenuti (condòmini di INDIRIZZO) sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 part icella 1101 sta imponendo interventi manutentivi maggiori rispetto a quelli effettuati precedentemente al suo inizio? B. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la servitù per destinazione del padre di famiglia sui fondi di proprietà dei Sig.ri COGNOME.COGNOME. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; prova testimoniale del Sig.
residente in INDIRIZZO, del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che il Sig. e la Sig.ra quando sono stati proprietari dei fondi identificati al NCT al foglio 11 mappali 979, 980 e 982 e al NCEU al foglio 11 mappali 983 e 962 li hanno sempre posseduti utilizzando un unico accesso per entrambi posto all’interno del fondo identificato al NCEU al foglio 11 mappale 962? C. Sui seguenti capitoli vertenti a provare la clandestinità e la violenza con cui il passaggio è iniziato: C.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; C.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel Colonna (INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO) , dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che i muratori della RAGIONE_SOCIALE hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 senza il consenso dei condòmini del condominio di INDIRIZZO di INDIRIZZO, mentre questi non erano in casa, in maniera clandestina e con violenza? 2. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno fin da subìto intimato ai muratori della RAGIONE_SOCIALE di interrompere il passaggio di cui alla domanda precedente? 3. Vero che l’RAGIONE_SOCIALE
legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha sempre riconosciuto l’altruità della striscia di terreno, la mancanza di qualsiasi servitù di passaggio e la necessità di risolvere il contenzioso al fine di ottenere ‘l’accesso sul lotto dove codesta ditta st a edificando’, arrivando ad offrire la somma di € 50.000,00 per acquistarla e per poi cederla al di Montemarciano per renderla strada pubblica, così come risulta dalle lettere della RAGIONE_SOCIALE del 16.01.09 (indirizzata al Comune di Montemarciano) , del 17.02.09 , del 08.04.09 e del 19.11.10 contenute nel fascicolo di parte attrice? 4. Vero che i lavori di edificazione degli edifici costituenti il condominio di INDIRIZZO di Montemarciano sono stati ultimati negli ultimi mesi del 2010? 5. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -sono entrati nel possesso dei loro immobili successivamente alla fine dei lavori di edificazione? 6. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO -tra cui i convenuti -hanno iniziato a passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest del condominio di INDIRIZZO Montemarciano identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 contestualmente all’entrata in possesso dei loro immobili? 7. Vero che i condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano hanno intimato ai condòmini del condominio di INDIRIZZO di Montemarciano di non passare sulla striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101? D. Sui seguenti capitoli vertenti a provare il concorso tra le responsabilità del proprietario-locatore e del conduttore: D.A. interrogatorio formale di tutti i convenuti, per la cui completa identificazione si rimanda all’atto di citazione; D.B. prova testimoniale del Sig. domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO, del Sig. nato il DATA_NASCITA a Castel INDIRIZZO) e residente in INDIRIZZO, dell’AVV_NOTAIO, C.F. , domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO [indirizzo PEC estratto dall’indice nazionale C.F.
della PEC (INIPEC)], dell’RAGIONE_SOCIALE residente in INDIRIZZO; 1. Vero che il Sig. ha indicato ai conduttori del suo appartamento sito in INDIRIZZO, interno 27 contraddistinto al sub 117 (abitazione P.1.), quale via di accesso all’immobile stesso la striscia di terreno di 270 m2 adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 particella 1101 ?’.
Il procuratore dell’appellato ha concluso come da comparsa di costituzione chiedendo: ‘ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, contrariis rejectis, dichiarare l’appello inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto. Con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese legali di questo procedimento nella misura che sarà ritenuta di giustizia’.
Il procuratore dell’appellata ha concluso come da comparsa di costituzione fatta eccezione per la domanda incidentale, espressamente rinunciata, chiedendo: ‘ -accertare e dichiarare l’inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando, conseguentemente, la statuizione impugnata; – in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, poiché infondato in fatto e in diritto, l’avverso appello avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1426/2022, pubblicata il 6.12.22, n. R.G. 2587/2019, Repert. n. 3522/2022 del 6.12.2022, integralmente da riconfermare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche, se del caso, con diversa motivazione, accogliendo e valutando positivamente le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure; – in subordine, salvo gravame, rigettare le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, in ogni caso, non provate;…Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e CRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. ‘come per legge’ e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio’.
Il procuratore di ha concluso chiedendo:’ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l’inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata. -In subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto e in diritto l’appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 06/12/2022, avente R.G. n. 2587/2019, rep. n. 3522/2022 del 06/12/2022, da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. – Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. -Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio’.
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta chiedendo:’ Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita: ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, accertare e dichiarare l’inammissibilità del gravame ex adverso proposto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, confermando di conseguenza, la statuizione impugnata; in subordine, salvo gravame, respingere nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto l’appello avversario, avente ad oggetto la sentenza n. 1426/2022, pubblicata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 06.12.2022, avente R.G. n. 2587/2019 da riconfermare integralmente, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, anche se del caso, con diversa motivazione, accogliendo positivamente le conclusioni tutte rassegnate nel giudizio di primo grado. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio’.
Oggetto: servitù – appello avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1426/22 del 02.12.22-06.12.22.
FATTI DI CAUSA
TABLE
tutti condomini del INDIRIZZO, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la chiedendo accertare e dichiarare la detenzione
sine titulo da parte della predetta della striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU al foglio 11 , particella 1101, di proprietà, in comunione tra loro, degli attori, e per l’effetto condannare l’illegittimo detentore : a) al rilascio della striscia di terreno in questione e a reintegrare in forma specifica, ex art. 2058 comma 1 c.c., i condomini di INDIRIZZO di Montemarciano nel diritto di proprietà mediante l’eliminazione della turbativa e la cessazione dell’illegittimo passaggio; b) al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell’impresa costruttrice RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) e cessazione RAGIONE_SOCIALE trattative per la vendita dell’area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; -in via subordinata, accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù sulla striscia di terreno di 270 mq di cui sopra e contestualmente accertarne e dichiararne la proprietà in comunione tra loro in capo ai condomini di INDIRIZZO di Montemarciano (INDIRIZZO) e per l’effetto condannare gli illegittimi detentori (convenuti): 1 ) a cessare l’illegittimo passaggio eliminando la turbativa; 2) a risarcire il danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell’impresa costruttrice RAGIONE_SOCIALE e cessazione RAGIONE_SOCIALE trattative per la vendita dell’area) al giorno in cui cesserà, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; -in via ulteriormente subordinata e in caso di costituzione ex novo della servitù ex art. 1053 c.c., condannare i convenuti a pagare a titolo di indennità, la somma periodica di € 2.000,00 all’anno , ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno per tutto il tempo in cui il passaggio è stato esercitato dagli ultimi mesi del 2010 (termine dei lavori di edificazione da parte dell’impresa costruttrice RAGIONE_SOCIALE e cessazione RAGIONE_SOCIALE trattative per la vendita dell’area) al giorno in cui la servitù sarà costituita, da liquidarsi in almeno € 2.000,00 per ogni anno ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; -in ogni caso condannare i convenuti all’integrale refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La costituendosi, contestava la domanda attrice e chiedeva, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di rogito AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 20.04.1979 n. rep. 42080, fasc. 11747, reg. a AVV_NOTAIO al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo sulla particella 1101 e, in parte, sulla part. 148, del fg. 11 (già sez. A foglio 10) del N.C.E.U. del Comune di Montemarciano, per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato; in subordine, accertare, dichiarare o costituire la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero – nel Comune di Montemarciano (AN) – meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato; in ulteriore subordine, accertare il maturato periodo di tempo utile per l’usucapione e per l’effetto costituire per intervenuta usucapione la servitù di passaggio pedonale e carraio che, ad oggi, interessa per intero – nel Comune di Montemarciano (AN) – meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 ( già sez. A foglio 10) , la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato; in via ulteriormente subordinata, accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 c.c. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di Montemarciano (AN) – al foglio 11 (già sez. A foglio 10), con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
All’udienza del 16.01.2020 veniva formulata dal giudice la seguente proposta transattiva, ‘ corrisponderà agli attori,
quale corrispettivo per la costituzione della servitù di passaggio sul fondo oggetto di causa, la somma complessiva di euro 3.200,00 con rinuncia a tutte le ulteriori domande. Spese di lite compensate’ , cui gli attori dichiaravano di aderire.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione al suindicato giudizio, contraddistinto dal n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO, degli ulteriori giudizi promossi dagli attori e distinti al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO, nei confronti di , al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO, nei confronti di e al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti di
Il sig. , costituendosi, chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande di parte attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. affermando che l’intero fabbricato di cui fa parte l’appartamento di sua proprietà è ubicato in un fondo intercluso che ha accesso alla via pubblica solo attraverso la particella 148 del foglio 11 mediante servitù di passaggio perpetua costituita con atto rogito AVV_NOTAIO del 20/04/1979.
Il sig. contestava le domande di parte attrice sostenendo di aver acquistato il proprio appartamento dalla società RAGIONE_SOCIALE, con rogito in data 5/12/2011, e di non aver mai posto in essere alcun transito essendo domiciliato a Roma dal 2011 al 2015, a Parigi dal 2015 al 2018 ed a Barcellona dal 2018, e che lo sporadico utilizzo dell’immobile per alcuni giorni di ferie no n risultava produttivo di alcun danno. Sottolineava che il condominio si trova su un fondo intercluso, che il fondo degli attori è già gravato da servitù di passaggio e costituisce accesso non solo per i condomini in INDIRIZZO ma anche per gli immobili ai civici 60/G, 60/I e 60/L. Contestava, infine, la determinazione del risarcimento annuale (€ 2.000,00) ritenendo che l’importo andava eventualmente suddiviso tra tutti i condomini. Concludeva per il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte e, in via riconvenzionale, per il riconoscimento della servitù di passaggio.
Il sig. si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato esperimento della procedura di mediazione, posto
che il procedimento promosso avanti alla RAGIONE_SOCIALE era stato avviato dall’ amministratore del condominio e non dai singoli condomini, e la nullità della citazione introduttiva per la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attrice sostenendo di aver acquistato la propria unità immobiliare dalla società RAGIONE_SOCIALE, già dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché servita da una strada di accesso collegata a quella pubblica; proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il riconoscimento dell’esistenza originaria della servitù di passaggio e la condanna degli attori per lite temeraria
Veniva, quindi, disposta ed espletata CTU ed all’esito , rigettate le richieste istruttorie, con sentenza n. 1426/2022 pubblicata in data 06.12.2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE così disponeva: ‘ Respinge tutte le domande di parte attrice. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice’.
e propongono appello avverso la suindicata sentenza deducendo i motivi di seguito esaminati e chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni come in epigrafe riportate.
,
costituiti con separate comparse hanno contestato l’appello e chiesto dichiarare l’inammissibilità del gravame o pronunciarne il rigetto. La predetta società ha, inoltre, chiesto, in ipotesi di riforma della sentenza, ‘ accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 20.4.1979 (Rep. n. 42080; fasc. n. 11747, reg. a AVV_NOTAIO al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero – nel Comune di Montemarciano (AN) – meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ; – in subordine di I^ grado accertare, dichiarare o costituire la servitù di passaggio carraio e pedonale per destinazione del buon padre di famiglia che, ad oggi, interessa per intero – nel Comune di Montemarciano (AN) – meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10), la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ; – in subordine di II^ grado: accertati i presupposti di legge, costituire ex art. 1051 C.C. la servitù di passaggio carraio e pedonale sulla particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato, meglio identificate al N.C.E.U. del Comune di Montemarciano (AN) – al foglio 11 (già sez. A foglio 10) e/o comunque in quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU, AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ; – in subordine di III^ grado: accertare e dichiarare la costituzione della servitù di passaggio carraio e pedonale in forza di atto AVV_NOTAIO del 20.4.1979 (Rep. n. 42080; fasc. n. 11747, reg. a AVV_NOTAIO al n. 941 mod. I vol. 128) da esercitarsi in perpetuo che, ad oggi, interessa per intero – nel Comune di Montemarciano (AN) – meglio identificate al N.C.E.U. del detto Comune, al foglio 11 (già sez. A foglio 10) la particella 1101 e in parte la 148 per la porzione della corte che va dalla 1101 al limite del fabbricato e/o comunque in
quella meglio identificata e descritta nella perizia del CTU , AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ; – in subordine di IV^ grado: accertare e costituire la servitù de qua di passaggio carraio e pedonale oppure dichiarata costituita l’originaria e/o esistente servitù, riconoscerne l’aggravamento in capo alla stessa come da perizia effettuata dal CTU AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE in atti e per l’effetto, qualora venga ritenuto di giustizia, disporre a favore di parte attrice il pagamento della somma che dovesse venire ritenuta applicabile da porre a carico della convenuta secondo la quota di pertinenza millesimale attribuitale ( in forza di tabella millesimale consegnata appena richiesta dal CTU) come segue: 50,25/1000 x 600/950 = 31,74/1000 (all. 7.4 della predetta perizia). Qualora ritenuto, condannare i ricorrenti al risarcimento del danno, per aver agito in giudizio con dolo, colpa grave e/o mala fede, con liquidazione RAGIONE_SOCIALE somme, anche in via equitativa, da effettuarsi a cura dell’Ill.mo Giudice adito. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfetario e RAGIONE_SOCIALE ‘come per legge’ e, comunque, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio’.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte veniva concesso alla parti termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
La causa veniva infine trattenuta in decisione all’esito della disposta discussione orale richiesta dagli appellanti a norma dell’art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono: ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nel punto in cui sono state rigettate le domande volte ad accertare e dichiarare l’inesistenza della pretesa servitù con condanna alla cessazione dell’illegittimo passaggio eliminando la turbativa e al risarcimento del danno, oggetto del motivo n° 2 .
Rilevano gli appellanti distinti profili di erroneità della decisione impugnata: 1) perché fondata sul presupposto che la servitù di passaggio costituita con l’atto pubblico rogito AVV_NOTAIO del 20.04.1979 sarebbe ‘ oggi di fatto estesa all’intero lotto costituito dall’odierna particella 1017 derivato da accorpamenti nel tempo con altre particelle’ su cui è stato edificato il di Montemarciano con conseguente violazione del principio seco ndo cui ‘ la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo dovendo i due fondi originari costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù’ ( Cass. 2001/10447; Cass. 2011/10907) la cui applicazione avrebbe, peraltro, consentito l’accoglimento della negatoria servitutis ‘… esperibile quando il proprietario del fondo dominante esercita il passaggio a favore di fondi di sua proprietà diversi da quello a vantaggio del quale è costituito il diritto di servitù'( Cass. 10907/2011) ; 2) sussistenza in capo all’attore dell’interesse sotteso alla richiesta di negatoria servitutis , di declaratoria di insussistenza della servitù a vantaggio dei fondi riuniti al fondo unico dominante per cui il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto negando la sussistenza della servitù; 3) erronea affermazione secondo cui la tutela non si esercita mediante l’actio negatoria servitutis bensì attraverso il ricorso ai rimedi di cui agli artt. 1063 e 1067 c.c. in violazione dei principi per cui ‘ non rientra nelle facoltà del diritto del proprietario del fondo dominante consentire il passaggio per accedere a fondi diversi da quello a favore del quale è costituito il diritto’ e ‘ il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può usare del medesimo vantaggio per altri fondi, pure di sua proprietà, ma diversi da quello cui la servitù si riferisce’ in base ai quali il tribunale avrebbe, invece, dovuto accogliere l’azione negatoria servituitis e ordinare l’eliminazione della
turbativa e, quindi, dell’illegittimo passaggio; 4) erronea qualificazion e come nuova della domanda sottesa all’affermazione secondo cui ‘una eventuale estensione della servitù di passaggio sarebbe illegittima ai sensi dell’art. 1067 c.c. ‘ sulla base del richiamo della pronuncia 2018/14502 riferita all’appello , omettendo di considerare i principi di cui alle pronunce RAGIONE_SOCIALE SU 2015/12310 e 2017/22404; 5) erroneo richiamo alla giurisprudenza in tema di aggravamento di servitù conseguente al ‘mutamento della destinazione o a trasformazione ‘ del fondo posto che nella fattispecie in esame detto mutamento non ha riguardato il fondo che fruisce della servitù ma altro fondo.
Con il secondo motivo deduce la ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di pronunce giurisprudenziali, nonché omesso/errato esame (anche RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie) circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nel punto in cui è stato affermato che gli edifici del condòminio di INDIRIZZO di Montemarciano ‘si trovano in un fondo di fatto intercluso’.
Deducono gli appellanti plurimi profili di erroneità rispetto a quanto affermato dal primo giudice in ordine all ‘ interclusione del fondo su cui è stato realizzato il : 1) omessa valutazione di quanto evidenziato dal CTU laddove ha affermato che ‘… il fondo su cui insiste il condominio di INDIRIZZO , ma <tale interclusione è tuttavia facilmente superabile in quanto si può realizzare un accesso … da INDIRIZZO. Tale accesso può essere realizzato mediante ‘ .
Hanno quindi evidenziato l’insussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva di servitù invocando il dispos to di cui all’art. 1051, comma 4, c.c. , stante quanto accertato dal CTU secondo cui ‘…la striscia di terreno di 270 mq adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale su cui è esercitato il passaggio è ‘a tutti gli effetti un’area cortilizia urbana’ o che comunque ‘potrebbe essere destinata ad area cortilizia eventualmente adattabile ad un uso esclusivo ad una o più unità immobiliari’ . Di conseguenza poiché il fondo su cui insiste il condominio di INDIRIZZO non è intercluso in modo assoluto ma, al limite, in modo relativo e ‘ facilmente superabile ‘, la striscia di terreno di 270 m q adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale su cui è esercitato il passaggio è esente dalla servitù ai sensi dell’art. 1051 comma 4 c.c.; 2) che comunque, poiché il fondo su cui insiste il condominio di INDIRIZZO Montemarciano è distante pochi metri dalla pubblica via, la ‘ valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare’ consentirebbe di concedere al massimo un passaggio pedonale e non anche quello carrabile che invece rappresenterebbe solo la soddisfazione di una maggiore comodità per il fondo dominante con sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente.
Da ultimo rilevano che non risulta configurabile né l’interclusione relativa , posto che , in linea generale l’ ‘eccessivo dispendio o disagio’ -la cui valutazione è rimessa all’insindacabile giudizio del giudice del merito richiesto dall’art. 1051 comma 1 c.c. sussiste solo nei casi in cui il fondo sia separato dalla via pubblica da un fossato, da un corso d’acqua o da qualsiasi altro elemento non facilmente superabile con un’ordinaria opera mentre nella fattispecie in esame gli accessi su INDIRIZZO della Castagnola e su INDIRIZZO suggeriti dal C.T.U. sono certamente RAGIONE_SOCIALE opere ordinarie facilmente realizzabili, né l’ipotesi a i sensi dell’art. 1052 comma 2 c.c. di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso che ‘ può essere concesso dall’autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria’ poiché nel presente caso il passaggio non risponde alle predette finalità bensì alla semplice maggior comodità dei condòmini di INDIRIZZO Montemarciano.
Da ultimo osservano che, ad ogni buon conto, anche qualora il fondo identificato al NCEU al foglio 11 particella 1017, su cui insiste il condominio di INDIRIZZO, fosse veramente intercluso e fosse eccessivamente dispendioso o disagiato procurargli un accesso, non sarebbe mai possibile costituire la servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà dei condòmini di INDIRIZZO di Montemarciano. Ciò in quanto il fondo su cui insiste il condominio di INDIRIZZO n. 60/N di Montemarciano sarebbe divenuto intercluso solo a seguito RAGIONE_SOCIALE compravendite a rogito AVV_NOTAIO del 23.02.02 e del 09.11.04 (alienazioni a titolo oneroso) per cui il suo proprietario deve ottenere il passaggio dall’altro contraente ai sensi dell’art. 1054 c.c. (Interclusione per effetto di alienazione o di divisione). Diversamente gli altri contraenti, ovverosia i Sig.ri che erano gli originari proprietari dell’intero fondo la cui porzione sarebbe divenuta interclusa, sono ancora proprietari dei confinanti fondi identificati al NCEU al foglio 11 particelle 961 e 962 aventi diretto e ampio accesso alla pubblica INDIRIZZO così come risultante dagli stessi atti pubblici a rogito AVV_NOTAIO del 23.02.02 e del 09.11.04 in cui la proprietà dei Sig.ri è sempre indicata come confinante .
Quanto all’indennità per la costitu zione coattiva osservano che la somma indicata a tale titolo dal CTU oscillante da euro € 25.203,00 e d € 43.600,00 non potrebbe essere versata pro quota da tutti i soggetti del fondo dominante in quanto estranei al presente giudizio si da doversi ritenere preferibile il versamento della somma di euro 2.000,0 annui per ogni soggetto che vi transita.
Infine ribadiscono la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Assorbita l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa dei sigg.ri. e della società per la dedotta ‘ non ragionevole probabilità di accoglimento ‘ del gravame in ragione dell’attuale fase processuale, va preliminarmente rigettata
l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dei predetti appellati per avere gli appellanti asseritamente redatto un atto senza specificare la parte della sentenza asseritamente meritevole di riforma, né tanto meno, indicato una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge e il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di una decisione alternativa.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con recente pronuncia hanno ribadito che: ‘ Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, RAGIONE_SOCIALE relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’ ( Cass. S.U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; v. anche Cass. S.U.Sentenza, n. 31113 del 28.12.2017).
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALE S.U. n.31113/2017: ‘Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate’.
Sulla scorta di questo inquadramento, va rilevato che, nel caso di specie, i motivi proposti dagli appellanti appaiono puntuali rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice e sufficientemente specifici in ragione RAGIONE_SOCIALE dettagliate censure sollevate in relazione alla decisione impugnata.
L’esame dei motivi di appello deve essere preceduto dalla ricostruzione degli atti notarili e dei frazionamenti che hanno riguardato i beni di proprietà RAGIONE_SOCIALE parti del presente giudizio e, più in generale, dei vari immobili interessati dal passaggio sulla particella oggetto di esame.
Il nominato CTU, RAGIONE_SOCIALE , ha richiamato al riguardo il contenuto della relazione tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE consulente di parte di uno dei convenuti in quanto esaustiva, condivisibile e non contestata.
L’area oggetto di causa è costituita dalla part. 1101, attualmente censita a Catasto Terreni al Foglio 11, Particella 1101, ente urbano di 270 mq che costituisce, tutti gli effetti, un’area cortilizia urbana la cui consistenza deriva da un frazionamento del 31.5.2011 relativo ad altra particella, la 148, che aveva superficie di 1.301 mq.
La proprietà degli attori (in INDIRIZZO) comprende sia il fabbricato condominiale sulla part. 148 ( costituito da dodici appartamenti oltre accessori) che la corte attigua costituita, appunto, dalla predetta part. 1101.
Il complesso edilizio che ingloba la proprietà dei convenuti (in INDIRIZZO) coincide invece con la part. 1017 ed è costituito da due grandi fabbricati suddivisi in trentuno appartamenti oltre accessori, con autonome amministrazioni condominiali, ed una piccola casa antica.
Come rilevato dal CTU, a diretto contatto con la part. 1101 oggetto di causa, vi è anche il mappale 956, sul quale insiste un altro condominio (in INDIRIZZO) che si ripartisce in cinque appartamenti più accessori; inoltre viene coinvolto nell’utilizzo della part. 1101 anche l’edificio insistente sul mappale 1016 ripartito in tre appartamenti più accessori.
TABLE
un’area di 1.296 mq (individuata in rosso nella foto di cui a pag. 27 della CTU) e contemporaneamente istituivano a carico di una parte detta proprietà venduta (in giallo nella richiamata foto) ed a favore della propria area residua retrostante (in verde nella stessa foto ) ‘ una servitù di passaggio pedonale e carraio destinata al collegamento del fondo dominante alla INDIRIZZO , da esercitarsi in perpetuo lungo il confine nord del lotto alienato e per una larghezza di ml. 11 (undici) ‘ ( pag. 26 della CTU).
Con rogito del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, in data 20.2.1998, rep.252.299, rog.38.24 i Sig.ri hanno venduto alla ditta ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ la piccola porzione di 387 mq, indicata in colore viola nella figura di cui alla pag. 29 della CTU . Su tale porzione insiste una ‘piccola casa di vecchia costruzione ed in cattive condizioni di conservazione, con corte annessa, in Montemarciano, INDIRIZZO, dislocata ai piani terra e primo, distinta al alla partita 1003504, foglio 11, mappale 144, categ. A/5, classe 3, vani 4,5, rendita Lire 211.500′) ed in favore di tale piccolo compendio compravenduto è stata richiamata la medesima servitù di passaggio su quell’area identificata con perimetro giallo, di cui all’originaria istituzione della servitù.
La RAGIONE_SOCIALE, impresa edile, è poi divenuta proprietaria dell’ampio lotto che oggi costituisce la part. 1017 mediante vari atti: rogito del AVV_NOTAIO , di AVV_NOTAIO, in data 23.2.2002, rep.170.326, rog.24.511, con cui ha acquistato dai Sig.ri un’area di 2.665 che oggi si trova inclusa nella maggior consistenza della particella 1.107; rogito del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, in data 3.10.2002, rep.286.676, rog.45.176, con cui ha acquistato dalla società ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ quella piccola porzione di 387 mq identificata in viola nella figura di cui alla pagina 29 della CTU; rogito del AVV_NOTAIO , di AVV_NOTAIO, in data 9.11.2004, rep.178.098, fasc.27.599, con cui ha acquistato dai Sig.ri un’area di 1.573 che oggi si trova inclusa nella maggior consistenza della part. 1017. L’area acquistata con tali tre atti di complessivi 4.625 mq, coincide con la part. 1017, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE
Le difese degli appellati affermano che la servitù sarebbe stata pacificamente costituita in forza del richiamato atto pubblico rogito AVV_NOTAIO anche in relazione all’ulteriore porzione acquistata dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella oggetto di detto atto pubblico.
Indiscutibile l’esistenza della servitù a carico della part. 1101 , si tratta di stabilire se l’inglobamento della particella a contorno viola (che godeva della servitù) nella particella a contorno bianco (odierna 1017)( come risultanti dalla foto di cui alla pag. 29 della CTU) comporti di fatto l’estensione di quel vantaggio a tutta questa superficie.
Il tribunale ha affermato al riguardo: ‘ Ritenuto, pertanto, provato che l’individuazione della servitù di passaggio è contenuta nell’atto di compravendita del AVV_NOTAIO del 20.04.1979, successivamente trasferita attraverso la vendita per atto pubblico di altri fondi tra i medesimi proprietari e terzi acquirenti , occorre valutare se tale limitazione abbia subito un aggravamento e se la stessa sia imputabile alla condotta del proprietario del fondo dominante’. Ed ancora che la suddetta servitù costituita con il richiamato atto AVV_NOTAIO risulti ‘ oggi di fatto estesa all’intero lotto costituito dall’odierna particella 1017, derivato da accorpamento nel tempo con altre particelle’ su cui è stato edificato il condominio di INDIRIZZO Montemarciano.
Ritiene il RAGIONE_SOCIALEgio di dover condividere al riguardo la sia pur risalente giurisprudenza di legittimità secondo la quale ‘ Il proprietario di un fondo a cui favore sia costituita una servitù di passaggio, non può, usare del medesimo vantaggio per altri fondi pure di sua proprietà ma diversi da quello cui la servitù si riferisce non potendosi applicare il diverso principio che regola l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE condizioni del fondo servente per le innovazioni apportate al fondo dominante ( Cass. Sez. II, sentenza n. 6590 dell’ 08.11.1983).
Si legge peraltro nella motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 104447 del 2001: ‘ Questa Corte ha affrontato in altre occasioni la tematica sottesa a tale fattispecie ed ha condivisibilmente affermato che la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza, tuttavia, che al dominus del nuovo più esteso fondo, come tale autorizzato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente…’.
Nello stesso senso quanto affermato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10907 del 2011:’ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di questo, dovendo i due fondi originari, costituenti ormai un insieme, rimanere distinti ai fini della servitù senza tuttavia, che al ‘dominus’ del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell’art. 1067 cod. civ. in caso di uso della servitù divenuto più oneroso ( Cass. 10447/2001; 7064/1988; 2276/1982) ‘.
Va, dunque, accolta la censura di cui al primo motivo di appello con affermazione dell ‘ inesistenza della servitù di passaggio in favore dei fondi di esclusiva proprietà dei condomini di INDIRIZZO non potendo a tal fine assumere rilievo il titolo invocato e di cui al rogito AVV_NOTAIO del 20.04.1979 non risultando configurabile la prospettata estensione della servitù dall’originario fondo dominante in virtù del richiamato titolo, a quello più ampio acquisito già acquisito dal medesimo proprietario RAGIONE_SOCIALE che ha proceduto alla edificazione degli immobili e, quindi, alla vendita dei vari appartamenti in favore, peraltro, degli odierni appellati.
Secondo l’assunto di parte appellante, inoltre, l’azione esperibile nella fattispecie in esame andrebbe ravvisata nell’ actio negatoria servitutis evidenziando che la diversa giurisprudenza che individua l’azione esperibile in quella di cui all’art. 1067 c.c. si è formata in relazione alle ipotesi in cui l’asservimento alla particella già oggetto di servitù , ha riguardato fondi diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente dominanti e dal perdurare dell’uso della servitù per l’utilità del fondo a favore del quale era stata costituita mentre nella fattispecie in esame i convenuti, odierni appellati, starebbero abusando del diritto avendo i predetti ammesso di utilizzare la servitù unicamente per accedere ai loro appartamenti che si trovano sui fondi che non beneficiano di detta servitù e che, secondo il loro assunto, risulterebbero interclusi.
Ed invero sia nella pronuncia n. 10907/2011 che in quella n. 10447/2001 la Suprema Corte ha pronunciato in fattispecie in cui era configurabile un ‘ dominus del nuovo più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo…’ mentre nella vicenda in esame, non risultando nell’attualità la titolarità dei due fondi in capo al medesimo proprietario , gli immobili siti nell’area unita alla originaria particella in favore della quale è stata istituita servitù di passaggio esercitano il passaggio senza vantare alcun diritto al riguardo.
In ragione di ciò deve, dunque, ritenersi configurabile l’azione negatoria servitutis che, per le ragioni sopra espresse merita, dunque, accoglimento anche quanto alla richiesta di cessazione della turbativa costituita dall ‘illegittimo passaggio esercitato dagli appellati sulla base della prospettata pretesa di un diritto sulla cosa, circostanza quest’ultima che non consente l’accoglimento dell’azione svolta dagli attori in via principale sulla base della prospettazione di una detenzione sine titolo .
In ogni caso andrebbe considerato che al contempo parte appellante ha censurato la dichiarata inammissibilità della domanda ex art. 1067 c.c. in quanto proposta per la prima volta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. poiché fondata su pronuncia riguardante la proposizione della domanda per la prima volta in grado di appello senza considerare la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di modificazioni ammesse a norma dell’art. 183 c.p.c.
Come rilevato dalla difesa di parte appellante le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che ‘ la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione RAGIONE_SOCIALE potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali’ ( Cass. S.U., sentenza n. 12310 del 27.01.2015, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019).
In applicazione dei tale principio la giurisprudenza di legittimità ha in particolare evidenziato che ‘ la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso ‘ ( Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018) e precisato che ‘ Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l’introduzione in giudizio da parte dell’attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall’udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato ‘ ( Cass. sez. 6, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020).
In particolare, in relazione a fattispecie riguardante una servitù di passaggio, sia pure nell’ambito di un giudizio promosso per la reintegrazione nel possesso, è stato rilevato che ‘ Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell’art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell’atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell’originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d’esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione della domanda ‘ ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11369 del 29/04/2019).
Nella fattispecie in esame la domanda, così come risultante dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., è stata proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE stesse parti ed attiene alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo di primo grado riguardan te il transito esercitato dai convenuti/appellati attraverso l’area di proprietà/comproprietà degli attori di cui alla part. 1101 – gravata da servitù in favore del solo fondo sul quale insiste il vecchio edificio -per raggiungere le loro proprietà insistenti sull’ulteriore e diversa area oggi integrante la part. 1017; essa, inoltre, tende alla medesima concreta finalità costituita dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE molestie e turbative derivanti dal transito sulla predetta area cortilizia ancorché non più fondata sul presupposto dell ‘ inesistenza del diritto di servitù in favore del fondo unito a quello oggetto dell’atto AVV_NOTAIO bensì su quello dell’abusivo esercizio della servitù in quanto interessata da un aggravamento.
La domanda di aggravamento della servitù andrebbe, dunque, in ogni caso dichiarata ammissibile oltre che meritevole di accoglimento atteso che, se è vero che, in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonee, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù, è anche vero che nella fattispecie in esame occorre considerare che certamente i bisogni del fondo dominante, così come configurato sulla base della estensione della attuale part. 1017 e degli edifici sulla stessa realizzati, non risultavano certamente prevedibili all’ epoca della costituzione della servitù atto AVV_NOTAIO oltre che apparire del tutto avulsi rispetto alle previsioni del titolo.
A tale aspetto deve, pertanto, attribuirsi preminente rilievo rispetto alle considerazioni svolte dagli appellati circa l’asserita scarsa incidenza del transito dagli stessi effettuato in considerazione del numero notevole di soggetti, proprietari degli ulteriori edifici circostanti, che esercitano il passaggio sulla porzione gravata da servitù.
La rinuncia da parte della alle richieste oggetto dell’appello incidentale impongono di ritenere assorbite tutte ( anche quella risarcitoria) le richieste svolte dagli appellanti per il caso di costituzione ex novo di servitù.
Va, infine, rigettata la domanda svolta dagli appellanti ex art. 96, c. 3. c.p.c. che ‘… applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) e cioè nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (Cass.Sez. 6 – 3, Ord. n.29812 del 18/11/2019).
Le argomentazioni di cui alla motivazione che precede escludono che possa ritenersi che gli appellati abbiano agito o resistito pretestuosamente nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia ( indeterminabile complessità bassa, valori medi) e con il riconoscimento della maggiorazione per il caso di assistenza a più parti posto l’aumento previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 55/14 deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147.
Deve poi aversi riguardo all’unico giudizio riunito non potendo attribuirsi rilievo – nei rapporti con la parte soccombente – la circostanza che il legale abbia depositato distinti atti difensivi (peraltro di contenuto sostanzialmente identico) (in motivazione, Cass. Sez. 3 sentenza n. 17215 del 27.08.2015).
Avendo gli attori/appellanti la medesima posizione processuale, la cui difesa non ha comportato l’esame questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte sicché deve farsi applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 4, d.m. 55/14, per cui va riconosciuta la maggiorazione come richiesta per il primo grado.
Vanno riconosciute in favore degli appellanti le spese per la mediazione obbligatoria pari a complessivi euro 1.931,49.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base degli indicati criteri, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come già liquidate vanno poste definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
Nessuna pronuncia va adottata rispetto all’appello incidentale in quanto rinunciato.
P.Q.M.
TABLE
avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 1426/22 del 02.12.22-06.12.22 resa nel giudizio n. 2587/2019 r.g., in parziale accoglimento dell’appello e d in riforma della gravata sentenza, accerta e dichiara l’inesistenza della servitù di transito sul fondo di mq 270 circa, di proprietà degli appellanti, adiacente al lato ovest dell’edificio condominiale identificata al NCEU, al fg. 11, part. 1101 vantata dagli appellati in favore dei loro fondi inibendo, per l’effetto , agli appellati il relativo transito; rigetta la domanda ex art. 96, c 3, c.p.c.; condanna gli appellati, in solido fra loro, a rifondere in favore degli appellanti le spese del primo grado del giudizio liquidate in complessivi euro 10.662,40, oltre esborsi per euro 2.196,84, spese di mediazione per euro 1931,49 e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e del presente grado liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre esborsi per euro 849,00 e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso il 19.03.2025
Il Presidente est. AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO