Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30797 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 6389-2019 proposto da:
LA TORRE NOME, LA TORRE AZZURRA, LA TORRE NOME, LA TORRE NOME, LA TORRE NOME, elettivamente domiciliatI in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentati e difesi dal l’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa in proprio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2110/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.7.2010 COGNOME NOME evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, innanzi il Tribunale di Lucera, per sentir dichiarare l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del suo fondo ed a favore di quello dei convenuti.
Questi ultimi si costituivano, eccependo la comproprietà del cortile sul quale il passaggio era in concreto esercitato ed invocando in subordine, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto del diritto di transito per usucapione. Sempre in via riconvenzionale, invocavano la condanna dell’attrice ad eliminare alcune opere mediante le quali il tetto di un manufatto era stato modificato in terrazza agibile, con conseguente costituzione illecita di una servitù di veduta prima inesistente.
L’attrice spiegava quindi reconventio reconventionis , chiedendo l’eliminazione di alcune opere e manufatti eseguiti dai convenuti su area di sua proprietà esclusiva.
Con sentenza n. 2313/2016 il Tribunale dichiarava inammissibile, per tardività, la reconventio reconventionis ; accertava la proprietà esclusiva della corte oggetto di causa in capo alla COGNOME ed accoglieva la domanda di negatoria servitutis da quest’ultima proposta; rigettava le domande riconvenzionali, ritenendo non conseguita la prova tanto della violazione delle distanze che del decorso del termine utile per usucapire il diritto reale di passaggio oggetto di causa.
Con la sentenza impugnata, n. 2110/2018, la Corte di Appello di Bari rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, interposte rispettivamente, la prima, dagli odierni ricorrenti, e la seconda, dalla originaria attrice, avverso la decisione di prima istanza.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado La COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con istanza del 29.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nel seguente unico motivo:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, non ritenendo costituita per contratto la servitù di passaggio oggetto di causa.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di negatoria servitutis in relazione ad una servitù di passaggio (doppia conforme).
Unico motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare del contenuto del rogito per notar COGNOME del 27.10.1945,
con il quale l’originario proprietario dell’unico immobile comprendente quelli oggi di proprietà delle parti in causa ne aveva ceduto parte a COGNOME NOME, dante causa dei COGNOME, odierni ricorrenti. Secondo la Corte territoriale, con il predetto contratto era stata concessa alla COGNOME il permesso di passare dall’accesso di INDIRIZZO, ma non era stata costituita alcuna servitù di passaggio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). A tale interpretazione i ricorrenti contrappongono una lettura alternativa del dato negoziale, senza confrontarsi tuttavia con il principio secondo cui la censura del procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito non può ‘…risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585)’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., aggiungendo che la puntuale e minuziosa interpretazione dei titoli fornita dal giudice di merito è esente da errori di diritto.
La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda