Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17527 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Ordinanza
sul ricorso 21614/2019 proposto da:
NOME , difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 683/2019 del 18/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Mantova NOME COGNOME per l’accertamento di una servitù di passaggio anche carrabile (con mezzi agricoli), larga m. 4, e la condanna a demolire un fabbricato, rimuovere e/o spostare gli alberi, le viti, le siepi e ogni altro ostacolo al libero esercizio della servitù, costituita con atto notarile, oltre al risarcimento del danno, quantificato in entità non inferiore a € 20.000.
La convenuta eccepì l’estinzione per mancanza di utilità. Il Tribunale accolse la domanda, salvo che per il risarcimento.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 18.4.2019, ha accolto parzialmente l’impugnazione della convenuta e così, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha limitato a m. 2,5 la larghezza del passaggio oggetto di servitù.
Ricorre in cassazione la convenuta con due motivi. Resiste l’attore con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo, illustrato da memoria.
Il consigliere delegato ha proposto ex art. 380 bis cpc la definizione per inammissibilità o manifesta infondatezza.
La ricorrente principale ne ha chiesto la decisione e ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo del ricorso principale reca la seguente rubrica «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.»; si svolge da p. 9 a p. 15; non propone specificamente una questione di diritto; riproduce il seguente brano di pagina 8 della sentenza impugnata: «Come argomentato dal primo giudice, il concetto di utilità di una servitù è tanto ampio da comprendere ogni vantaggio, anche non proprio economico, del fondo dominante, come quello di assicurargli una maggiore amenità e, in particolare, quanto alla servitù di passaggio, l’utilità sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi Né nella specie, può dirsi che la convenzione abbia un contenuto generico e/o indeterminato, in quanto il contratto costitutivo di una servitù volontaria deve indicare il fondo dominante e il fondo servente, il tipo di servitù e le modalità di esercizio; tuttavia, se queste ultime non sono state espressamente descritte nel contratto, soccorrono i principi in dicati nell’art. 1064 c.c. e 1065 c.c. ». La ricorrente ricostruisce poi i fatti di causa, riproduce la descrizione del luogo svolta dal c.t.u., lamenta che la soluzione adottata «per quanto possa
in qualche modo essere in linea con i precetti di diritto, sia assolutamente incompatibile con valutazioni di buon senso, che portano a contemperare i diritti in gioco».
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi con riferimento al seguente brano di pagina 8 della sentenza impugnata: «Nel caso di specie, il titolo non fornisce alcun elemento per individuare l’estensione della serv itù di passaggio, pedonale e carraio; pertanto, tenuto conto che il transito di veicoli richiede una larghezza minima della strada di metri 2.5 tale dovrà essere l’estensione della servitù». L’omissione allegata ha ad oggetto le diverse proposte avanzate nella c.t.u. La parte ricorrente menziona alcune pronunce sull’art. 1362 c.c. e richiede l’applicazione dell’art. 1065 c.c. nella sua seconda parte.
– I due motivi del ricorso principale sono da esaminare contestualmente.
Entrambi sono inammissibili.
Il primo motivo non articola una specifica questione di diritto ma si risolve in una alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie. A Corte, quindi, non è abilitata a scrutinarlo, non potendosi riaprire la discussione del merito in sede di legittimità.
Il secondo è inammissibile perché non specifica quando, dove e come in grado di appello si sia discusso del fatto assunto come decisivo (le diverse proposte avanzate nella c.t.u.: sul vizio di omesso esame, cfr. tra le tante, SSUU n. 8053/2014). Per quanto attiene alle menzioni degli artt. 1362 e 1065 c.c., la parte ricorrente prospetta come questioni di diritto censure mosse alla ricostruzione della situazione di fatto rilevante, che non si espone a censure in sede di legittimità (cfr. in proposito, sul vizio di violazione di legge, cass. 3340/2019)
-L’unico motivo (p. 16) del ricorso incidentale lamenta il carattere apparente e apodittico della motivazione con cui la Corte di appello ha
disposto la riduzione della larghezza del passaggio oggetto della servitù da m. 3 a m. 2,5. Si denuncia altresì la violazione degli artt. 1064 e 1065 c.c.
Il ricorso incidentale è da intendersi rinunciato poiché la parte non ha presentato istanza di decisione a fronte di una proposta di definizione che aveva ad oggetto anche tale ricorso (cfr. Cass. 10164/2024).
4. – Il ricorso principale è da dichiarare inammissibile, il ricorso incidentale è da intendersi rinunciato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. poiché la proposta di definizione anticipata è in linea con la decisione (cfr. art. 380 bis ultimo comma cpc).
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3. 500 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 19/4/2024.