Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1904 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1904 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35483/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato professore NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA n.
2564/2019 depositata il 16/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME conveniva di fronte al Tribunale di Rimini il RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO INDIRIZZO e NOME COGNOME, assumendo: di avere acquistato con rogito del 30.06.2008 da NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME la piena proprietà di una porzione del fabbricato condominiale avente ingresso dal INDIRIZZO di INDIRIZZO, costituita da un locale ad uso deposito (o sgombero) (mappale 2545 sub. 3 di mq. 11) e anche di una adiacente aerea cortiliva (mappali 2597, 2598 e 2622) da sempre adibita a parcheggio, avente natura pertinenziale al fabbricato; che a favore del fabbricato condominiale ove è ubicata la sua proprietà esiste una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul terreno (mappale 2779) costituente parte comune del RAGIONE_SOCIALE, abitualmente esercitata dai proprietari dell’edificio di INDIRIZZO per accedere e parcheggiare in tale area cortiliva; che a confine tra l’area cortiliva adibita a parcheggio ed il terreno di p roprietà del RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti ‘il RAGIONE_SOCIALE‘) vi era originariamente un cancello scorrevole, sostituito da fioriere, che limitavano l’uso dell’area ; che lo stesso aveva chiesto inutilmente al RAGIONE_SOCIALE di poter e ampliare l’accesso all’area cortiliva, demolendo una porzione del muro confinante, al fine di potere parcheggiare fino a quattro autovetture. Chiedeva, dunque, al Tribunale di accertare senza efficacia di giudicato il suo diritto di
proprietà indivisa sull’aerea cortiliva , al fine di eliminare le fioriere che limitano il parcheggio a non più di due autovetture, allargando anche l’accesso con la demolizione del muretto, condannando il RAGIONE_SOCIALE alla realizzazione dei relativi lavori, nonché al pagamento di una somma pari all’affitto dei posti auto che il RAGIONE_SOCIALE aveva impedito a fare data dal 21 agosto 2007.
Si costitutiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell ‘AVV_NOTAIOre , asserendo che questo non fosse proprietario dell’aerea cortiliva in questione e osservando che la richiesta di eliminazione delle fioriere e di demolizione del muretto avrebbe costituito un aggravamento della servitù, vietato dall’art. 1067 c.c.
Si costituiva anche NOME COGNOME, che chiedeva il rigetto delle domande attrici e, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari delle altre due unità immobiliari dell’edificio ove trovasi la proprietà AVV_NOTAIOrea , la chiusura della porta aperta da NOME COGNOME, poiché realizzata a distanza inferiore a mt. 1.5, in violazione degli artt. 905, 1120 e 1136 c.c.
Si costituiva altresì NOME COGNOME, la quale formulava le medesime conclusioni dell’AVV_NOTAIOre, mentre gli altri due chiamati in causa rimanevano contumaci.
Il Tribunale di Rimini rigettava le domande AVV_NOTAIOree e della terza chiamata COGNOME e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta COGNOME, condannava l’AVV_NOTAIOre ad eliminare la porta realizzata sul muro perimetrale del locale di sua proprietà.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME. Resisteva il RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME COGNOME chiedeva la riforma della decisione impugnata. Rimaneva contumace NOME COGNOME.
5. Con sentenza n. 2564/2019, la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME, dichiarava inammissibili le domande nuove proposte da COGNOME in sede di gravame e rigettava l’appello principale, confermando la sentenza impugnata.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte distrettuale: -rigettava il primo motivo di appello con il quale la difesa di COGNOME contestava la violazione dell’art . 818 c.c., nella parte in cui il Tribunale escludeva la natura pertinenziale dell’area cortiliva al locale ad uso deposito di proprietà dell’AVV_NOTAIOre, poiché l’AVV_NOTAIO di acquisto di tale locale non contemplava la vendita per quota proporzionale della corte adibita a parcheggio di autovetture, ma solo un generico richiamo ai ‘diritti di comproprietà sulle parti, enti e servizi da ritenersi comuni’ ;
-dichiarava inammissibile il terzo motivo di gravame, con il quale l’appellante si doleva per aver e il Tribunale ritenuto che questi non avesse provato il titolo di acquisto contrattuale della servitù, lamentando l’erro nea applicazione degli artt. 1079, 2697 e 2700 c.c. e ritenendo, invece, che il rogito del 10.04.1979 depositato in atti dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE ne sarebbe la prova. Secondo la Corte territoriale, come riconosciuto dal Tribunale, l’appellante non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull’area condominiale in favore del proprio locale, bensì di accertamento del diritto di com proprietà sull’area cortiliva oggetto d i causa, asseritamente ritenuta pertinenziale;
-rigettava il quarto motivo di appello con il quale la difesa del COGNOME non riteneva in alcun modo gravosa per il fondo servente l’innovazione dell’ampliamento dell’accesso al fondo dominante , in
quanto su questo avrebbe continuato, come sempre, a transitare una sola autovettura per volta. Secondo la Corte di Appello l ‘ampliamento dell’accesso al fondo dominante non solo risultava non necessario (dovendo il fondo servente garantire il regolare esercizio della servitù di passo e non già la commoditas del parcheggio), ma avrebbe comportato anche un aggravamento della servitù, determinando un grave problema di accesso al parcheggio condominiale, con la creazione di un vuoto pericoloso per gli accessi ai garage del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Ai fini di integrità del contradditorio il ricorso è stato notificato a NOME COGNOME, che non ha svolto difese in questa sede.
In prossimità dell’adunanza, parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 1079 c .c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ignorato la costante giurisprudenza della Suprema Corte in tema di ‘diritti autodeterminati’, la cui rivendicazione in giudizio si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ad essi si riferisce.
2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1 067 e 1362 c.c., in
relazione all’art . 360 comma 1, n. 3 c.p.c., affermando che la Corte di Appello ha travisato la nozione di ‘allargamento’ dell ‘accesso al fondo dominante e dunque di ampliamento della servitù, non avendo il giudice di seconde cure verificato che l’allargamento dell’accesso al fondo dominante non permette in ogni caso il transito sul fondo servente ad automezzi più ingombranti e neppure a più di una sola autovettura alla volta.
3.Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso non è stato notificato a NOME COGNOME, contumace nel giudizio di secondo grado, in ordine alla quale, secondo quanto si legge nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, non si è determinata la cessazione della materia del contendere richiesta da parte appellante.
Tuttavia, non vi è ragione di disporre alcunché al riguardo in quanto il ricorso può essere respinto, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questo Giudice secondo la quale ‘ in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti ‘ (v. Cass. Sez. U. n. 6826/2010; Cass. n. 12515/2018; Cass. n. 11287/2018; n. 800/2020).
4.Come anticipato, il ricorso non merita accoglimento.
5.Il primo motivo è inammissibile.
Secondo il ricorrente, non avrebbe giustificazione alcuna , ‘al cospetto dell’ actio confessoria servitutis esperita dall’AVV_NOTAIOre’,
l’affermazione della Corte d’Appello de lla mancata ‘domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio’.
Il rilievo non ha ragion d’essere.
Come puntualmente osservato dal controricorrente, la Corte distrettuale non ha onerato il COGNOME dell’allegazione e della prova del titolo costitutivo della servitù, dichiarando invece che lo stesso ‘ non ha mai formulato specifica domanda di accertamento della servitù di passaggio sull’area condominiale in favore del proprio locale, avendo piuttosto il COGNOME proposto domanda di accertamento della comproprietà della quota di corte adibita a parcheggio ed asseritamente ritenuta pertinenziale ‘ .
Per superare questa conclusione a suo sfavore il ricorrente fa leva sul consolidato indirizzo di questo Giudice secondo il quale ‘ l a proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti “autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contrAVV_NOTAIO, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessaria ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello “ius novorum” in appello la deduzione da parte dell’AVV_NOTAIOre ovvero il rilievo “ex officio iudicis” – di un fAVV_NOTAIO costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della domanda, la circostanza che il convenuto, nell’esperire in via riconvenzionale un'”actio confessoria servitutis”, in primo grado avesse dedotto
l’esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia) ‘ (Cass. n. 23565/2019).
È stato chiarito da precedenti decisioni che, elaborata allo scopo di fissare i limiti entro cui la domanda può essere modificata senza incorrere nel divieto della mutatio libelli , ‘ la distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati scioglie una risalente antitesi fra titolazione e sostanziazione della causa petendi. La deduzione dei diritti autodeterminati dipende, infatti, da un puro meccanismo di designazione legale (titolazione, appunto), che consente di collegare la pretesa alla norma invocata senza la mediazione dei fatti storici su cui si fonda l’acquisto del diritto; fatti, al contrario, da cui i diritti eterodeterminati traggono senso e contenuto (sostanziazione, appunto) perché solo attraverso essi prende corpo il rapporto giuridico che ne è all’origine’ (Cass. n. 24400/2014).
Anche in materia di diritti autodeterminati è comunque necessario che l’AVV_NOTAIOre soddisfi l’onere di dedurre almeno il titolo sul quale il diritto reale è fondato, costituendo esso la prova del diritto del quale si chiede l’accertamento (Cass. n. 721/2018).
Tale onere -quanto all’esistenza del suo diritto di servitù sul mappale n. 2779 – non è stato nella specie soddisfAVV_NOTAIO dal COGNOME, spiegandosi ciò in ragione del fAVV_NOTAIO che lo stesso ha proposto l’azione sul presupposto della comproprietà dell’area cortiliva. Ed infatti, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO di citazione riportate a pag. 7 e 8 del ricorso sono proprio incentrate sulla richiesta di previo riconoscimento della sua qualità di (com)proprietario del l’area cortiliva, ossia del fondo dominante (in tal senso milita anche quanto dedotto a pag. 10 del ricorso in cui si parla di ‘allargamento dell’accesso al fondo dominante’) , escluse dalla
Corte territoriale sulla base di una serie di argomentazioni che appaiono logicamente e adeguatamente argomentate, avendo rilevato il giudice a quo che i diritti di comproprietà sull’area cortiliva sono ripartiti tra la proprietà COGNOME per 1/3 e la proprietà degli eredi di COGNOME NOME per i restanti 2/3 e che l’AVV_NOTAIO di acquisto del fondo del COGNOME (piccolo locale ad uso sgombero e deposito) manca di uno specifico richiamo – come è stato per gli altri atti di compravendita aventi ad oggetto porzioni dell’unità immobiliare ad uso abitativo -p er l’appunto alla corte adibita a parcheggio.
5.1.Peraltro, proprio il riferimento al carattere autodeterminato della servitù di passaggio ha condotto la Corte di Appello ad analizzare comunque il titolo -il rogito del 10.4.79 per AVV_NOTAIO depositato dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE, ritenuto dall’appellante prova della costituzione della servitù perpetua di passaggio con ogni mezzo sul suolo del RAGIONE_SOCIALE in favore del fabbricato dove insiste a piano terra il suo locale -per pervenire alla conclusione che la censura dell’appellante, ‘ anche in ipotesi di accoglimento, non determinerebbe la riforma delle statuizioni assunte in sentenza ‘, concludendo che l’AVV_NOTAIOre confonde ‘ le prerogative che potrebbero (in astrAVV_NOTAIO) spettargli quale comproprietario dell’area individuata dalle particelle catastali 2597, 2598 e 2622 con quelle che (non già sull’area in questione bensì sul fondo di proprietà del RAGIONE_SOCIALE )’ -ossia, il diverso mappale 2779 -‘ potrebbero spettargli quale titolare della servitù ‘.
In altri termini, il carattere di diritto autodeterminato della servitù non può supplire alla ‘mancata domanda specifica di accertamento della servitù di passaggio’, come sostenuto dal ricorrente, posto che la ‘fungibilità’ del titolo, nel diritto
autodeterminato, non può certo prescindere dal principio della domanda.
A tacere che neppure risulta impugnato il capo della sentenza di appello (pag . 8) nel quale, con riferimento all’apertura della porta (oggetto della domanda riconvenzionale della COGNOME), si esclude ogni diritto dell’appellante sull’area cortiliva , le censure del ricorrente devono essere respinte.
Non giova a quest’ultim o la diversa puntualizzazione contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., ossia che lo stesso abbia dedotto fin dall’AVV_NOTAIO introduttivo l’esistenza della servitù di passaggio, con conseguente richiesta del diritto dei proprietari del fondo dominante (identificato ora non solo nel l’area cortiliva ma anche nel l’edificio, compreso dunque il locale di proprietà del COGNOME, come risulterebbe dal rogito AVV_NOTAIO in atti) di allargare l’accesso all’area cortiliva , tanto da ritenere che l’accertamento incidenter tantum di comproprietà dell’area cortiliva richiesto in AVV_NOTAIO di citazione è ‘irrilevante ai fini del presente giudizio’ .
A tacere che la memoria contiene una (inammissibile) diversa prospettazione dei motivi, resta infatti il rilievo che l’area a cui favore si chiede l’ampliamento dell’accesso è risultata non essere di proprietà del COGNOME.
6.Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, nel contestare la valutazione di ‘aggravamento’ compiuta dalla Corte d’Appello, chie de un riesame del merito del fAVV_NOTAIO, pacificamente precluso in sede di legittimità, considerando che il giudice di secondo grado ha condiviso al riguardo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio , che sottolinea addirittura la pericolosità per i titolari del fondo servente dell’eliminazione delle fioriere, dovendo questo garantire il
passaggio (che non risulta oggetto di impedimenti o restrizioni) e non già la possibilità di parcheggiare più autovetture a proprio danno.
Non può dunque sostenersi che la Corte di appello abbia del tutto omesso di verificare se la modifica richiesta alterasse l’originario rapporto tra fondo dominante e fondo servente , con conseguente violazione dell’art. 1067 c.c .
– In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
8.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare AVV_NOTAIO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà AVV_NOTAIO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione