Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12063 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 27321/2020 proposto da:
COGNOME NOME , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
NOME COGNOME , difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, n. 20/2020 del 20/01/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2012 NOME COGNOME conviene dinanzi al Tribunale di Sassari, sezione di Alghero, NOME COGNOME COGNOME confessoria servitutis di passaggio avente fonte in un contratto del 2001. L’attrice a llega che la convenuta ha costruito un muro di recinzione e apposto un cancello, che impegnano in parte i mappali 260 e 261, quali risultanti da un anteriore atto frazionamento (1997), e che così determinano l’illegittimo restringimento della sede stradale, impedendo, o quantomeno rendendo più difficoltoso, l’esercizio della servitù pedonale e carrabile a favore del mappale 460. Le domande
-ricorrente-
sono di accertamento, rimozione degli ostacoli e risarcimento del danno. Il Tribunale accerta l’esistenza della servitù, ma rigetta le altre domande di accertamento del restringimento, di ripristino della situazione precedente e di risarcimento dei danni.
La Corte di appello , adita dall’attrice, conferma la sentenza di primo grado, riformando solo il capo sulle spese.
La COGNOME ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. La convenuta resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo (p. 8) denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 163, 167 c.p.c., artt. 1063, 1067, 1362, 2697, 2699 c.c. per l’erronea interpretazione della domanda e del contratto. In particolare, la domanda della COGNOME era di riconoscimento della servitù ex art. 1063 c.c., diritto la cui estensione ed esercizio sono regolati dal suo titolo costitutivo, nonché di riduzione in pristino della servitù rispetto ad alterazioni dei luoghi compiuti dalla proprietaria del fondo servente.
– Il secondo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli artt. 112, 167, 191 c.p.c. per la formulazione di un quesito illegittimo al c.t.u., nonché la valutazione e l’erronea determinazione dei confini da parte dell’ausiliario.
Il terzo motivo (p. 16) denuncia l’errata o omessa valutazione delle prove. È stata trascurata la documentazione fotografica attestante la costruzione da parte della NOME del muro alto circa due metri al confine con il mappale 261 gravato dalla servitù di passaggio, con conseguente restringimento con altro muro trasversale appoggiato ad un palo della luce. Sono state valutate erroneamente le prove orali fornite dall’odierna ricorrente dalle quali è emersa la conferma della chiusura in prossimità del palo della luce del passaggio mediante un cancelletto, impedendone l’esercizio su parte del mappale 261 e completamente sul mappale 260.
Il quarto motivo (p. 19) denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l’omessa o errata valutazione della domanda di risarcimento danno, con violazione degli artt.
118, 132 disp. att. c.p.c., 115, 166 c.p.c., 2043 c.c. La Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione in ordine alla domanda di risarcimento del danno. Si ripropone sul punto la censura proposta con l’atto di appello. È stata chiesta in primo grado e riproposta in appello la condanna della COGNOME al risarcimento dei danni patiti dalla COGNOME in conseguenza delle opere limitative del diritto di servitù di passaggio, comprese quelle provocate della mancata realizzazione dell’impianto di riscaldamen to.
4.1. -I primi tre motivi di ricorso sono da esaminarsi contestualmente e da disattendere.
Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v. Sez. 1 – , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Nel caso in esame, la doglianza di violazione di legge non coglie nel segno: infatti, pur nella varietà dei profili che essi attaccano e nella diversità di tipo di censure in cui si articolano, i motivi sono ispirati dalla medesima idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di un terzo accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei due precedenti gradi di giudizio abbia trovato la propria espressione in una motivazione che, come in questo caso, è effettiva, resoluta e coerente, senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito
anche dopo aver superato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).
4.2. – Tale considerazione vale a partire dal primo motivo, in relazione all’asserita erroneità dell’ interpretazione della domanda e del contratto, mentre l’adesione non acritica da parte della Corte di appello alle risultanze accertate dal giudice di prime cure non si espone a censure spendibili in sede di legittimità.
Ciò vale per il secondo e il terzo motivo, poiché la formulazione del quesito al c.t.u. non esorbita dai tratti di funzionalità rispetto alla controversia da decidere. Quanto all’ asserita erroneità nella valutazione delle prove, conviene ribadire che la parte ricorrente prospetta come questione di diritto censure mosse alla ricostruzione istruttoria della situazione di fatto rilevante. Dinanzi a tali censure, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito manifesti di aver fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel caso di specie. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione congrua (che rispetti i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). In obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione necessaria, idonea allo scopo e adeguata il giudice di merito non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.
4.3. – Per quanto attiene specificamente al quarto motivo (che denunzia un omesso esame della domanda di risarcimento danno), esso è inammissibile alla stregua dei principi dettati da Cass. SU 17931/2013 per il caso in cui il motivo di ricorso lamenti l’omessa pronunzia su una delle domande o delle eccezioni. In tal caso, se non è necessario che la censura si qualifichi espressamente come una ex art. 360 n. 4 c.p.c., è tuttavia necessario che nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della
decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, come nel caso di specie, la parte ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente e/o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
Ebbene, nel caso in esame, non viene dedotta la nullità della sentenza, ma si ritiene che l’omesso esame costituisca un motivo di impugnazione ex art. 360 n. 5 cpc (cfr. pag. 19 ricorso).
5. – Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 7/3/2024.