Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17860 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17860 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 38030-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapprsentante pro tempore, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 908/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE, depositata il 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della dott. ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 28.5.2013 la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME innanzi il Tribunale di Lecce, invocando la costituzione di una servitù di passaggio coattiva sul fondo dei convenuti e la condanna di questi ultimi ad astenersi da condotte pregiudizievoli per la società attrice ed al risarcimento del danno eventualmente cagionato alla stessa. L’attrice dava atto, in particolare, che all’esito di precedente giudizio tra le stesse parti il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 14.3.2013, aveva rigettato la domanda con la quale essa aveva chiesto accertarsi l’esistenza del diritto di servitù di passaggio costituito convenzionalmente, in base alle previsioni del contratto preliminare del 29.8.2005 e del successivo rogito definitivo dell’11.11.2005, dichiarando altresì estinta la servitù costituita con
scrittura privata del 16.11.2005. Per effetto di tale pronuncia, il fondo di proprietà della società attrice era dunque intercluso, in quanto privo di accesso alla viabilità pubblica.
Nella resistenza dei convenuti COGNOME NOME, NOME e NOME, e nella contumacia degli altri soggetti evocati in giudizio da parte attrice, il Tribunale, con ordinanza del 18.10.2013, rigettava la domanda, ritenendo non provata né la natura interclusa del fondo della società attrice, né le esigenze di utilizzazione dello stesso in relazione alle quali era stata chiesta la costituzione del diritto di passaggio coattivo sul fondo di parte convenuta.
Con la sentenza impugnata, n. 908/2019, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure, riformandola e costituendo la servitù di passaggio a carico del fondo degli originari convenuti. La Corte distrettuale, in particolare, ravvisava la condizione di interclusione assoluta del fondo di proprietà di RAGIONE_SOCIALE ed applicava alla fattispecie la norma di cui all’art. 1054 c.c.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, NOME e NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME.
NOME, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Il ricorso, chiamato all’adunanza camerale del 14.4.2021 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 14774/2021, per essere trattato in udienza pubblica.
In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti hanno depositato memoria ed il P.G. ha depositato note scritte.
Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, che ha insistito anch’egli per l’accoglimento, e l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1054 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato la norma dianzi richiamata non già nei confronti del venditore, o dei suoi eredi, ma degli aventi causa a titolo particolare di quest’ultimo. Nel caso di specie, infatti, COGNOME NOME, NOME e NOME avevano ricevuto per donazione la particella n. 433, sulla quale dovrebbe insistere la servitù di passaggio di cui è causa, onde nei loro confronti non avrebbe potuto essere esercitato il diritto, personale, di cui all’art. 1054 c.c.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha accertato la natura assolutamente interclusa del fondo di RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), dando altresì atto che la predetta società aveva esigenza di accedere al lotto acquistato con mezzi pesanti, trattandosi di locale destinato a rimessa e funzionale alle esigenze della sua attività di commercio di carni all’ingrosso (cfr. pag. 5 della sentenza). Ha poi dato atto che il diritto dell’acquirente di ottenere la costituzione di una servitù coattiva e gratuita sul residuo fondo dell’alienante, previsto dall’art. 1054 c.c., è esercitabile soltanto nei confronti del predetto alienante o dei suoi eredi, ma non anche nei confronti di confinanti estranei al negozio (cfr. pag. 5 della sentenza) ovvero degli aventi causa a titolo particolare del predetto alienante (cfr. pag. 6 della sentenza). Ed infine, ha accolto la domanda, senza considerare che gli odierni ricorrenti non erano eredi dell’originario alienante, NOME COGNOME, dal
quale avevano ricevuto il cespite destinato ad essere gravato dal diritto di passaggio di cui è causa per donazione, giusta atto del 4.2.2011, prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado, come indicato, ai fini della specificità della doglianza, a pag. 17 del ricorso.
Poiché dunque RAGIONE_SOCIALE non poteva esercitare l’azione prevista dall’art. 1054 c.c. nei confronti degli odierni ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe dovuto, una volta accertata la condizione di interclusione assoluta del fondo della società appellante, individuare il percorso più idoneo a raggiungere la pubblica via, nel rispetto del criterio del cd. minimo mezzo, secondo le previsioni di cui all’art. 1051 c.c., nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto, determinando altresì l’indennità prevista dall’art. 1053 c.c.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un rinnovato esame della fatto per verificare se, in concreto, sussistano, o meno, i presupposti per poter configurare il diritto di servitù invocato dall’odierna parte controricorrente, tenendo conto dell’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui all’art. 1054 c.c.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda