Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7597 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7597 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12489-2019 proposto da:
COGNOME NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e dife nde unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2273/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 5.1.2008 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Agrigento, invocando da un lato l’accertamento del confine tra le proprietà delle parti e la condanna dei convenuti a rilasciare la porzione di terreno occupata senza titolo, e dall’altro lato l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio presunta dai convenuti e la loro condanna a demolire alcuni gradini abusivamente eseguiti sul confine tra i fondi.
Si costituivano i convenuti, resistendo alle pretese di parte attrice e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dell’area controversa.
Con sentenza n. 91/2014 il Tribunale accoglieva la actio negatoria servitutis , rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione.
Con la sentenza impugnata, n. 2273/2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava il gravame principale interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece quello incidentale spiegato dagli odierni controricorrenti e condannando pertanto gli appellanti alla demolizione dei gradini realizzati a confine tra le due proprietà.
Propongono ricorso per la cassazione di tale pronuncia NOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a sette motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’assenza di opere visibili ed apparenti a servizio della servitù di passaggio esercitata dagli odierni ricorrenti.
Con il secondo motivo, invece, contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che la scaletta esistente tra le proprietà, munita di cancello di legno ed illuminata da plafoniere, costituiva opera apparente a servizio del diritto di servitù di passaggio di cui al primo motivo.
Le due censure, tra loro connesse, sono fondate.
Risulta dall’esposizione dei motivi in esame che le prove acquisite in prime cure, debitamente riprodotte dalla parte ricorrenti ai fini della specificità delle censure, avevano evidenziato la presenza di una scaletta realizzata in mattoni di tufo, in buone condizioni di manutenzione, protetta da cancello di legno e munita di illuminazione. La presenza di dette opere non è stata in alcun modo considerata ai fini dell’accertamento del requisito dell’apparenza richiesto dalla legge, essendosi la Corte di Appello limitata ad affermare che ‘… le risultanze istruttorie non consentono di individuare con sufficiente grado di certezza l’esistenza di un sentiero utilizzato al preciso scopo di accesso al fondo preteso servente’ (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). La statuizione, oltre ad essere erronea perché l’accesso non sarebbe comunque finalizzato ad accedere al fondo servente, ma (al più) a quello dominante, non considera da un lato che il sentiero, in quanto
tale, non rileva di per sé ai fini della configurabilità del diritto di passaggio, occorrendo a tal fine la prova dell’esistenza di opere apparenti a servizio del diritto reale. Occorreva, in altri termini, verificare se la scala e le relative strutture di protezione ed illuminazione la cui esistenza era stata riscontrata nel caso di specie costituissero, o meno, opere a servizio del diritto di passaggio di cui è causa, e se esse fossero, o meno, sufficienti ai fini dell’apparenza. Verifica, questa, che la Corte di Appello ha totalmente omesso di compiere.
Sul punto, va data continuità al principio secondo cui ‘Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386; conf. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174 e tante altre).
Tutte le altre censure sollevate sotto il profilo della nullità della sentenza ex art. 132 comma 2 n. 4 (terzo, quarto e sesto motivo); dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (quinto motivo); e ancora della nullità della
sentenza per assenza di motivazione, omessa valutazione di elementi decisivi per il giudizio e travisamento della prova (di cui al settimo ed ultimo motivo) sono logicamente assorbite dall’accoglimento delle prime due.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, affinché sia svolta, nel rispetto dei principi esposti in motivazione, la verifica in punto di fatto circa l’idoneità della scala e dei relativi accessori a costituire, o meno, opere apparenti a servizio del diritto di passaggio oggetto di causa.
PQM
la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda