Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25611-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso d all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 261/2022 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositata il 14/03/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 27.3.2009 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Ascoli Piceno, invocando la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, a favore del suo fondo ed a carico di quelli delle convenute, a fronte della condizione di interclusione del fondo dominante, ovvero la costituzione del medesimo diritto ex art. 1052 c.c., sul presupposto che lo stesso corrispondesse alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria.
Nella resistenza delle convenute il Tribunale, con sentenza n. 243/2017, rigettava le domande di parte attrice.
Con la sentenza impugnata, n. 261/2022, la Corte di Appello di Ancona rigettava il gravame interposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con l’unico motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda di costituzione di una servitù di passaggio, tralasciando di considerare l’inidoneità dell’accesso alternativo al lotto del ricorrente, valorizzato dal giudice di merito per escluderne la natura interclusa.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso statuizione di rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva, in tesi per interclusione del fondo, ed in ipotesi in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo dominante (doppia conforme).
Unico motivo : inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente censura l’omesso esame di fatti decisivi, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, contestando in
sostanza la valutazione del fatto operata dal giudice di merito. Ad essa, il ricorrente contrappone una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto del duplice principio secondo cui non è consentita, in sede di legittimità, la revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale (Cass. S.U., Sentenza n. 24148 del 25.10.2013, Rv. 627790), né è possibile proporre un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, poiché ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)’.
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate
come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda