Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8037 Anno 2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8037 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 25087-2014 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente-
contro
Provincia Autonoma Di Bolzano , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME
– contro ricorrente-
Comune di Bolzano , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
Condominio Home Center ;
– intimato – avverso la sentenza n. 82/2014 della Corte d’appello Sez.Dist. di Bolzano, depositata il 16/06/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2018 dal Consigliere NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato NOME COGNOME per la ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’avvocato NOME COGNOME munita di delega per il Comune di Bolzano che ha concluso come in atti; udito l’avvocato NOME COGNOME per la Provincia Autonoma di
Bolzano che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1.Con citazione notificata nel 1999, l’RAGIONE_SOCIALE proprietaria di un fondo identificato con la particella ed. n. 2214/2 convenne il Comune di Bolzano deducendo che detto fondo era divenuto intercluso dopo che il Comune ne aveva espropriato una porzione per realizzare l’ampliamento di una strada arginale. Chiese dunque che fosse
costituita una servitù di passaggio a favore del proprio fondo residuo e senza corresponsione di indennità ai sensi dell’articolo 1054 del codice civile , con la creazione di un’area di transito sulla limitrofa p.ed. n. 1845 anch’essa espropriata; 2.Costituitosi il Comune contestò la domanda chiedendone il
rigetto.
3. Con separato atto di citazione l’RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in altra causa il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Condominio RAGIONE_SOCIALE e dedotta sempre l’interclusione del proprio edificio p.ed 2214/2 chiedeva che il passaggio venisse realizzato non più verso INDIRIZZO bensì verso INDIRIZZO e cioè su un diverso percorso insistente oltre che sull’espropriata p.ed. 1485 anche sulla p.ed. 3371 in comproprietà tra la Provincia ed il Condominio.
4.Costituiti i convenuti, rimasto contumace il Condominio, riuniti i due giudizi ed istruiti mediante documentazione e ctu, il tribunale accolse parzialmente la domanda costituendo la servitù di passaggio sulle p.ed. 1845 e 3371 gravando al contempo l’attrice dell’indennità ai sensi dell’art. 1053 cod. civ, poiché non risultava provato, a causa del ritiro non più seguito dal deposito del fascicolo di parte, che l’interclusione fosse effettivamente dipesa dall’espropriazione.
5.Propose appello l’RAGIONE_SOCIALE ; si costituiva il Comune e la Provincia di Bolzano chiedendone il rigetto.
6.La Corte d’appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano, respinse il gravame osservando in primo luogo come l’espropriazione finalizzata alla costruzione della strada arginale abbia cagionato un’interclusione quanto meno relativa della proprietà dell’Autofficina.
7.In secondo luogo rilevava, però, come il diritto di ottenere l’accesso gratuito alla via pubblica, ai sensi dell’articolo 1054
cod. civ., ricorrerebbe solo se esso venisse attuato esclusivamente mediante un tracciato insistente sull’area della particella 2214 /2, già di proprietà dell’appellante ed utilizzata dall’ente espropriante per realizzare la strada arginale. Poiché l’appellante non aveva mai chiesto la costituzione della servitù di passaggio secondo questo percorso, ed anzi con il primo giudizio aveva chiesto che della servitù venisse gravata la p. ed. 1845 e con il secondo giudizio che il tracciato venisse prolungato anche sulla p.ed. 3371 , in comproprietà tra la Provincia di Bolzano ed il Condominio, mancava il presupposto materiale per invocare , ex art. 1054 cod. civ., la costituzione gratuita del diritto di passaggio.
8.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi cui hanno resistito con controricorso il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre non ha svolto attività difensiva il Condominio RAGIONE_SOCIALE.
9.Attivato il procedimento camerale ex articolo 380 bis cod.proc. civ. , è stato ritenuto che la controversia involva questione di carattere nomofilattico relativa all’ interpretazione dell’articolo 1054 cod. civ. e quindi rimessa la pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1054 cod. civ. per avere la corte territoriale interpretato la norma ritenendo che nel caso di espropriazione, il diritto alla costituzione della servitù coattiva gratuita di passaggio possa essere vantato e riconosciuto solo sullo stesso bene ablato.
2.Con il secondo motivo si censura la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1054 cod. civ. per avere ritenuto che nel caso di interclusione da esproprio il fondo servente debba
essere esclusivamente individuato in quello oggetto di espropriazione.
3.1 due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, seppure previa correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 comma 4 cod. proc. civ. .
4. L’art. 1054 cod. civ. riconosce infatti al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione, di divisione o di espropriazione per pubblica utilità (Cass. 23707/2009; Cass. 20185/2017) il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza l’onere del pagamento di un’indennità. 5. La corte territoriale ha correttamente ritenuto i presupposti , peraltro non attaccati dal ricorrente, dell’interclusione e della possibilità di invocare la disposizione anche nella fattispecie dell’espropriazione per pubblica utilità.
6.La censura si appunta sull’individuazione del bene servente di tale servitù coattiva gratuita , che ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE potrebbe essere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, anche un bene diverso dal fondo di cui è proprietario il soggetto con cui è stato stipulato il contratto di alienazione o la divisione ovvero, come nel caso in esame, oggetto dell’espropriazione.
7.Per sostenere tale conclusione il ricorrente attacca il ragionamento argomentativo della corte denunciandone la confusione terminologica nella parte in cui richiamando la sentenza di questa Corte n. 21526/2011 sembra assimilare la posizione dell’Autofficina , espropriata, a quella dell’acquirente cui nella pronuncia citata è riconosciuto il diritto al passaggio coattivo.
8.In realtà, precisato che il diritto di cui all’art. 1054 cod. civ. è riconosciuto, a prescindere dalla posizione contrattuale di
alienante o acquirente, a colui che per effetto dell’alienazione assume la veste di titolare del fondo intercluso, non vi è dubbio che nella fattispecie in esame, attinente ad una vicenda espropriativa per pubblica utilità, il titolare del fondo intercluso corrisponda al soggetto “espropriato”, il quale rivendica la servitù coattiva nei confronti della residua proprietà dell'”espropriante”.
9.Ciò posto, ai fini dell’individuazione del bene servente, occorre verificare la legittimità dell’assunto di parte ricorrente, la quale ritiene che esso possa essere anche un bene diverso da quello espropriato e, addirittura, un bene di un terzo, quali nel caso di specie la p.ed. 1845 già di proprietà di tale COGNOME NOME e divenuta di proprietà del Comune di Bolzano a seguito di completa espropriazione, e la p.ed. 3371 in comproprietà tra la Provincia di Bolzano ed il Condominio Home Center.
10.La tesi è priva di fondamento normativo e non tiene conto della ratio dell’art. 1054 cod. civ. che costituisce un’eccezione al generale principio di onerosità delle servitù e GLYPH che si giustifica con la presunzione della consapevolezza i GLYPH de contraenti o condividenti del fatto che, a seguito GLYPH dell’interclusione, la ostituzione della servitù si renda GLYPH c necessaria ex lege e ne abbiano, pertanto, tenuto conto in sede di determinazione del corrispettivo o di individuazione delle quote .
11. Deve, pertanto, affermarsi, come anche di recente ribadito (Cass. 20185/2017), il principio di diritto secondo il quale la servitù coattiva di passaggio senza corresponsione di indennità, diritto di natura personale esercitabile solo nei confronti del diretto contraente/condividente (a differenza di quello previsto dall’art. 1051 cod. civ. che rappresenta una
facoltà ricompresa nel diritto di proprietà) ed applicabile anche alla fattispecie dell’espropriazione per pubblica utilità, va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti della controparte e sul bene oggetto di espropriazione, atteso che è quest’ultimo “trasferimento” che ha determinato la necessità della sua costituzione.
12.Da questo principio la giurisprudenza di questa Corte ha anche ritenuto di derivare l’affermazione che il proprietario medesimo, rinunziando all’anzidetto beneficio, non possa rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l’indennità (Cass. 20185/2017), diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure, ma la questione non viene vagliata in questa sede perchè non oggetto di impugnazione.
13.In considerazione di quanto sin qui osservato, il ricorso deve dunque essere respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidate in dispositivo.
14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale , a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti e liquidate per ciascuno in euro 3200,00 di cui euro 200,00, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. c
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2018.
GLYPH
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
7.- 2 i MAR. 2019