Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5989 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5989 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27889/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
EREDI DI NOME COGNOME
SERVITÙ
CATTANEO ATTILIA
-intimati – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Brescia n. 824/2020, depositata il 6 agosto 2020 e notificata il 2 settembre 2020; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale ; sentiti gli AVV_NOTAIO per i ricorrenti e NOME COGNOME per il controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne NOME e NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Brescia, lamentando che costoro -rispettivamente nudo proprietario e usufruttario di un terreno (identificato ai mappali 298 e 301) -gli impedivano l’esercizio di una servitù di passaggio carraio, pedonale, di posa e di mantenimento di manufatti interrati, posta a favore del suo fondo confinante; chiese dunque la condanna dei convenuti a eseguire le opere necessarie al relativo esercizio, a cessare ogni turbativa e a risarcirgli i danni.
Il tribunale accolse la domanda, estendendo la condanna ad NOME COGNOME, dante causa dei convenuti e da questi chiamata a malleva.
La sentenza fu impugnata con appello principale da NOME COGNOME e con appello incidentale da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con la pronunzia indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia accolse il gravame principale per la sola parte inerente ai
costi dei lavori di ripristino della servitù, confermando per il resto la decisione del tribunale.
I giudici distrettuali, in particolare, disattesero la tesi dell’appellante principale secondo cui la servitù era venuta meno per confusione, in seguito al frazionamento dell’originario fondo dominante.
In tal senso, ricostruirono anzitutto i fatti nei termini che seguono.
La servitù sul fondo individuato al mappale 298 era stata costituita nel 1991, con l’atto di acquisto da parte di NOME COGNOME; in tale atto era indicato il tracciato del passaggio per accedere ai terreni contigui, fra i quali il fondo di cui al mappale 299, in seguito frazionato dai proprietari nei mappali 300 e 301.
Il fondo di cui a ques t’ultima particella era poi stato oggetto di un ulteriore acquisto da parte della COGNOME, nel 1994; nell’atto di vendita le parti davano atto che la particella in questione era «libera da pesi».
Dopo tale acquisto, la COGNOME aveva realizzato, sul mappale 298 già di sua proprietà, una modifica dei luoghi tale da impedire l’esercizio della servitù ; quindi, nel 1999, aveva ceduto ai COGNOME i fondi di cui ai mappali 298 e 301, con atto che richiamava l’esistenza della servitù costituita nel 1991 a favore del mappale 299, così individuato senza alcuna menzione del successivo frazionamento.
Poste tali circostanze in fatto, i giudici d’appello richiamarono la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di frazionamento del fondo dominante, il diritto di servitù permane su ogni porzione del medesimo, operando il principio di indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c.
Rilevarono, inoltre, che il frazionamento aveva determinato l’estinzione della servitù per confusione limitatamente alla particella 301, acquistata dalla proprietaria del fondo servente, ma non rispetto a quella residua.
Ciò era confermato dal fatto che l’atto di vendita del 1999 aveva mantenuto un richiamo all’originario mappale 299, così significando la volontà delle parti di mantenere il vantaggio per tale fondo, ancorché limitatamente all’unica porzione rimasta, distinta al mappale 300.
Tale previsione, peraltro, comportava anche la costituzione di servitù sulla particella 301, in quanto acquisita al fondo servente; né valeva, in senso contrario, l’affermazione riportata nel precedente atto di vendita del 1994, secondo cui tale particella era «libera da pesi», che andava interpretata come una mera clausola di stile.
Sui restanti profili della controversia, per quanto in questa sede ancora di interesse, la Corte d’appello ritenne che le opere di ripristino della servitù dovessero comprendere, come già affermato dal tribunale, la realizzazione di una rampa per il superamento del dislivello esistente fra i due fondi.
Infine , condivise l’assunto del tribunale secondo cui l’impedimento all’esercizio della servitù configura va un danno in re ipsa in capo al proprietario del fondo dominante.
NOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza d ‘ appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha depositato controricorso e ricorso incidentale, anch’esso sulla base di due motivi .
I restanti intimati non hanno svolto difese.
I ricorrenti principali hanno depositato controricorso all’avverso ricorso incidentale.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell ‘ udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano falsa applicazione degli artt. 1058, 1071 e 1072 c.c., anche in relazione all’art. 1362 c.c., nonché omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
La censura ha ad oggetto la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la servitù sul fondo indicato dal mappale 301, per un verso esclu dendone l’estinzione per effetto del frazionamento del fondo dominante, sulla base del principio di indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c. , e, per altro verso, ritenendola validamente costituita con l’atto di vendita del 1999.
Secondo la ricorrente, il principio di indivisibilità non sarebbe applicabile al caso di specie, operando nella sola ipotesi in cui vengano divisi il fondo dominante e il fondo servente, sì da consentire il mantenimento della destinazione in rapporto alle singole porzioni.
Quando, invece, il medesimo fondo viene alienato a terzi dall’unico proprietario, l’acquirente della porzione non acquisisce anche il diritto di servitù, a meno che l’atto di trasferimento della stessa non contenga una disposizione esplicita di asservimento idonea a costituirla, e ciò soprattutto per il caso di porzione non contigua.
Tanto, tuttavia, non si era verificato nel caso di specie; nessun atto di trasferimento, interpretato secondo il criterio letterale e in base alla comune intenzione delle parti, prevedeva l’asservimento del fondo di cui alla particella 301, che, anzi, dopo il frazionamento era stata ceduta alla COGNOME, proprietaria del
fondo servente, con espressa previsione della sua «libertà da pesi», alla quale erroneamente la sentenza impugnata aveva attribuito natura di clausola di stile.
Il secondo motivo del ricorso principale denunzia nullità della sentenza in relazione agli artt. 112, 115 e 132, num. 4), cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe «arbitrariamente più che immotivatamente» individuato anche nella realizzazione di una rampa le opere necessarie per l’esercizio della servitù di passaggio.
Quest’ultima, infatti, non era mai stata esercitata oltre il confine esistente, all’epoca, fra il mappale 298 e quello che sarebbe diventato il mappale 301, ciò che non richiedeva la realizzazione di una rampa all’interno di tale ultima particella; inoltre, per dato pacificamente acquisito, la servitù carraia non era mai stata esercitata, come ammesso dallo stesso COGNOME e riferito nel giudizio dai testimoni escussi.
Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata aveva mancato di prendere in considerazione una circostanza pacifica e deciso ultra petita .
Infine, vi erano altre circostanze in fatto -significative dell’insussistenza di un impedimento alla servitù tale da rendere necessarie le opere disposte -che i giudici d’appello avevano trascurato di considerare.
Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziarsi sullo specifico motivo di gravame con il quale, a modifica della decisione del tribunale, il COGNOME aveva chiesto che il risarcimento
del danno da impedimento all’esercizio della servitù comprendesse anche la corresponsione di un importo per ogni anno successivo alla sentenza di primo grado, nel perdurare della medesima situazione di fatto.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 111, comma sesto, della Costituzione, 91, 92 e 112 c.p.c., nullità della sentenza per contrasto con le medesime previsioni e omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorrente incidentale rileva che la Corte d’appello non ha provveduto sul suo motivo di gravame concernente la regolazione delle spese da parte del tribunale.
La sentenza di primo grado, infatti, pur riconoscendogli il favore delle spese in motivazione, nel dispositivo aveva liquidato i soli compensi, omettendo la liquidazione di esborsi ed anticipazioni.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata con il controricorso dai ricorrenti principali sulla base di un asserito difetto di autosufficienza e specificità.
La lettura delle deduzioni, contenenti univoci richiami ad atti del giudizio di merito e a diverse produzioni effettuate, adeguatamente localizzate, consente infatti una cognizione sufficientemente chiara e completa delle circostanze coinvolte nella controversia, delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato.
Passando all’esame del ricorso principale, i l primo motivo è fondato.
Va anzitutto osservato che il profilo della sentenza impugnata sul quale si appunta la censura è quello che ha accertato e dichiarato la sussistenza di una servitù sul fondo di proprietà
COGNOME indicato dal mappale 301 (a favore del fondo indicato dal mappale 300, di proprietà COGNOME), rigettando il motivo di appello.
Si tratta di questione dirimente ai fini del complessivo scrutinio della vicenda, in quanto gli odierni ricorrenti contestano di aver impedito all’intimato l’esercizio della servitù, e in particolare il passaggio attraverso detto fondo, proprio perché, anzitutto, esso era libero da diritti reali per l’utilità del fondo della controparte.
E ciò in quanto i due mappali in questione componevano, originariamente, un unico fondo (individuato dalla particella 299), a favore del quale era stata costituita la servitù.
Si trattava, dunque, di due porzioni dell’ originario fondo dominante; dal che gli odierni ricorrenti deducono la necessità di individuare come e quando si sia costituita la servitù a carico di una di tali porzioni (individuata al mappale 301), contestando a tal fine, con il motivo in esame, il ragionamento svolto dalla Corte d’appello.
In tale ottica, va anzitutto osservato che non assume alcun rilievo l’applicazione del principio di indivisibilità di cui all’art. 1071 c.c.
Detto principio, per consolidato insegnamento di questa Corte, opera nel caso di frazionamento del fondo dominante, ma al solo fine di determinare la permanenza del diritto di servitù su ogni porzione del medesimo (salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente), con effetto che si produce ex lege e, quindi, senza necessità di alcuna menzione negli atti traslativi che hanno determinato la divisione del fondo (così, fra le altre, Cass. 3/7/2019, n. 17884).
Pertanto, l’operatività di tale principio attiene solo alla continuazione della servitù a favore di ogni porzione del fondo
dominante frazionato, nella medesima precedente consistenza, sì da farlo ancora considerare alla stregua di un unicum ai fini dell ‘ esercizio del diritto reale, ed ancorché le singole porzioni appartengano a diversi proprietari, anche in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.
La censura, pertanto, coglie nel segno laddove denuncia anzitutto la falsa applicazione dell’art. 1071 c.c. alla fattispecie in oggetto.
Gli argomenti dei ricorrenti sono poi fondati anche per la parte inerente alla costituzione della servitù sul fondo di cui al mappale 301.
Sul punto, il ragionamento dei giudici d’appello non può essere condiviso anzitutto nella parte in cui parrebbe ricondurre tale effetto all’estinzione per confusione della servitù che gravava sui mappali confinanti con il fondo in questione (cfr. sentenza impugnata, pag. 32); infatti, in disparte ogni considerazione sulla scarsa intelligibilità in fatto di tale affermazione, non si può certo sostenere che la costituzione della servitù su un fondo abbia luogo quale effetto riflesso dell’estinzione , per confusione, della servitù che gravava sui fondi confinanti.
In ogni caso, la sentenza impugnata ha errato anche nell’applicazione dell’art. 1058 c.c. nonché, in via derivata, nell’interpretazione dei contratti che ha preso a riferimento.
Com’è noto, la costituzione di una servitù per contratto postula l’accertamento dell’e sistenza di una dichiarazione scritta delle parti che individui i termini precisi del rapporto reale tra i fondi vicini , consacrando l’ esplicita manifestazione della volontà negoziale di costituire, a favore del fondo dominante, il diritto reale sul fondo servente (cfr., fra le altre, Cass. 31/8/2017, n. 20614).
I contratti esaminati e valorizzati dai giudici d’appello non rivestono affatto tali requisiti.
La sentenza impugnata ha infatti affermato che la servitù sul fondo di cui al mappale 301 fu costituita per effetto dell’atto di vendita dalla RAGIONE_SOCIALE ai RAGIONE_SOCIALE del 1999, contenente «indicazione della servitù costituita nel 1991 e specificamente, tra gli altri, a favore del mappale 299 (ancorché questo fosse stato già frazionato nel 300 e 301)».
Una tale indicazione, tuttavia, non è idonea allo scopo indicato per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, essa non rappresenta alcuna volontà costitutiva delle parti, essendo limitata alla mera ricognizione di una situazione preesistente.
In tale ricognizione, peraltro, non viene menzionata la particella 301 in questione, ma vi è un riferimento allo stato dei luoghi anteriore al frazionamento dal quale la stessa ha tratto origine e quindi, giocoforza, anche alla sua successiva alienazione dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente.
Quest’ultimo e qui la seconda incongruenza -risulta infatti averla acquistata soltanto con atto pubblico del 1994.
La terza incongruenza è che in tale atto la particella viene trasferita con espressa garanzia della sua «libertà da pesi».
Ed invero, tale garanzia viene interpretata dalla sentenza impugnata come «formula di stile che certamente non prevale sulla situazione già costituita tra le stesse parti»; ma tale rilievo ermeneutico, come sottolineato dai ricorrenti, è immotivato ed erroneo, poiché all’epoca le parti non avevano reso fra loro alcuna pattuizione specifica su tale particella, essendo intervenuto solo un frazionamento ad iniziativa dell’alienante.
Dunque, e riassuntivamente, la Corte d’appello ha errato:
-nel sussumere la fattispecie sotto l’applicazione dell’art. 1071 c.c., non pertinente ai fatti di causa, caratterizzati dal trasferimento di una porzione del fondo dominante al proprietario del fondo servente contiguo;
-nel procedere all’accertamento dell’avvenuta costituzione , per contratto, di una servitù su detta porzione, mediante errata applicazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. agli atti di vendita intervenuti nel 1994 e nel 1999.
Per tali ragioni, il primo motivo del ricorso principale va accolto.
In tale statuizione resta logicamente assorbito l’esame del restante motivo e del ricorso incidentale; tali censure, infatti, attengono a parti della sentenza impugnata che presuppongono l’affermazione della servitù sul fondo in esame , il cui accertamento è quindi dirimente.
In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame nel merito della vicenda sulla base dei richiamati principii, liquidando le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbiti il restante motivo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d ‘ appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME