Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4805 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 4805  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Oggetto: sanzioni
amministrative
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29700/2018 R.G. proposto da COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME,  con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli  AVV_NOTAIOti  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  con  domicilio  in Roma, ala INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTI – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1903/2018, pubblicata in data 3.7.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.9.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Verona, esponendo di esser proprietario di due porzioni immobiliari, in catasto part. nn. 426 e 1112 del fl. 25, ubicate del Comune di Negrar, in virtù della sentenza  di divisione n.  1918/2001  del  Tribunale  di  Verona,
passata in giudicato, porzioni detenute sine titulo da NOME COGNOME, di cui ha chiesto la condanna al rilascio.
La convenuta ha resistito, chiamando in causa NOME COGNOME ed il AVV_NOTAIO, che aveva allibrato il frazionamento e trascritto la sentenza di divisione, nonché NOME COGNOME, madre dell’attore (deceduta in corso di causa), instando in via riconvenzionale  per  l’accertamento  dell’avvenuta  costituzione  di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sugli immobili assegnati all’attore.
Il  Tribunale,  espletata  c.t.u.,  ha  ordinato  il  rilascio  AVV_NOTAIO  porzioni rivendicate dall’attore, respingendo ogni altra richiesta.
La sentenza è stata confermata in appello.
Dichiarata l’ammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la Corte di merito ha ritenuto non più contestabili le statuizioni della sentenza di divisione passata in giudicato, ritenendo precluse le doglianze volte ad evidenziare errori nell’attribuzione dei terreni e nella quantificazione dei conguagli, sostenendo che l’a ccatastamento del progetto divisionale e le iscrizioni ipotecarie non richiedevano il consenso di tutti i comproprietari, posto che l’individuazione dei beni di spettanza di ciascun condividente derivava direttamente dalla pronuncia di divisione, cui era conforme il frazionamento eseguito da NOME COGNOME.
Ha  respinto  la  domanda  riconvenzionale  di  accertamento  della servitù di passaggio, poiché non prevista dal titolo e incompatibile con  le  statuizioni  della  pronuncia  di  divisione,  affermando  che  a NOME  COGNOME  spettavano  le  autorizzazioni  DOC  sui  vigneti impiantati  sulla  porzione  assegnatagli,  essendo  trasmissibili  per successione mortis causa.
Per  la  cassazione  della  sentenza  NOME  COGNOME  propone ricorso in cinque motivi.
NOME  e  NOME  COGNOME,  in  proprio  e  quali  eredi  di  NOME COGNOME,  resistono  con  controricorso  e  con  ricorso  incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
La  ricorrente  ha  depositato  controricorso  in  replica  al  ricorso incidentale.
In  prossimità  dell’adunanza  camerale le  parti  hanno  depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 5 L. 679/1996, del D.P.R. 139/1998, della Circolare del Ministero AVV_NOTAIO finanze 49/ST/96 e degli artt. 101, 102 e 107 c.p.c., lamentando che la Corte di merito abbia confuso la domanda di frazionamento e quella di divisione, negando che le operazioni di frazionamento richiedessero la partecipazione di tutti i condividenti a pena di nullità, e per aver ritenuto sufficiente che la conformità del frazionamento alle statuizioni adottate con la sentenza di divisione fosse stata accertata dal c.t.u., le cui indagini non erano state svolte con la partecipazione di tutti gli aventi titolo.
Il motivo è infondato.
NOME  COGNOME  ha  chiesto  il  rilascio  della  porzione,  indicata  in atti,  detenuta  dalla  convenuta,  rivendicandone  la  proprietà  sulla scorta di un frazionamento che, sebbene predisposto unilateralmente  prima  del  giudizio,  era  funzionale  alla  corretta identificazione AVV_NOTAIO particelle assegnategli in sede di divisione.
L’accertamento svolto dal Tribunale ha riguardato la corrispondenza  oggettiva  tra  le  porzioni  rivendicate  dall’attore  e quelle  assegnategli  con  la  pronuncia  di  divisione  in  base  alle complessive  risultanze  di  causa,  non  essendo  decisivo  stabilire  la validità di quel frazionamento elaborato prima del giudizio.
La domanda non era neppure finalizzata alla predisposizione di un “tipo di frazionamento”, cioè di un documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali frazionate con le rispettive superfici che serve al fine preminente della voltura catastale (cfr. Cass. 1044/1981, Cass. 1385/1981), volendo l’attore ottenere il rilascio sul presupposto della corrispondenza tra la porzione contesa e quella individuata nel titolo giudiziale, cui occorreva far esclusivo riferimento (Cass. 663/1967).
La  pronuncia  di  divisione  era  inoltre  passata  in  giudicato,  con conseguente acquisto della piena proprietà da parte degli assegnatari,  con  facoltà  di  esercitare  tutte  le  azioni,  compresa quella  diretta  ad  ottenere  il  rilascio  della  parte  detenuta  da  altro condividente,  che,  in  conseguenza  della  compiuta  divisione,  non aveva più nessun titolo giuridico atto ad utilizzarla (Cass. 28697/2013; Cass. 20961/2018; Cass. n. 1015/1955; Cass. 24730/2023).
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, e  l’omessa  insufficiente  e  contraddittoria  motivazione  per  aver  la sentenza recepito acriticamente le conclusioni della c.t.u., omettendo l’esame di fatti decisivi.
Denuncia la ricorrente che il c.t.u. avrebbe ritenuto che le modalità di  redazione  del  frazionamento  fossero  consentite  dal  punto  C) della Circolare n. 49/ST/1996 del AVV_NOTAIO finanze, sebbene il caso in esame rientrasse nella diversa ipotesi regolata dal punto B) della circolare, derivandone la necessità che il frazionamento fosse sottoscritto  da  tutti  gli  interessati,  non  essendo  già  in  essere  un pregresso contenzioso.
La sentenza non avrebbe dato risposta ai rilievi formulati dall’appellante riguardo al fatto che il c.t.u., omettendo di esaminare  lo  stato  dei  luoghi:  a)  aveva  tenuto  conto  di  altra
relazione svolta dall’ing. COGNOME, nonostante il divieto del giudice di utilizzarla, e non aveva allegato la corrispondenza intercorsa con il difensore nel corso AVV_NOTAIO operazioni, sebbene sollecitato in tal senso; c) aveva ritenuto corretto il frazionamento disapplicando il DM. 701/1994, la L. 679/1969 e il D.P.R. 139/1998; d) aveva ritenuto graficamente conformi alla sentenza di divisione le linee tracciate nel frazionamento senza considerare la presenza di una carreggiata ben definita destinata all’esercizio del passaggio, di taluni varchi con pilastri, di colture ed altri manufatti; e) non aveva replicato ai rilievi del c.t.p. con cui era stata dedotta l’impossibilità pratica di creare un mappale sub 8), destinato a strada con larghezza di mt. 8 per accedere alla corte comune, data la più ridotta ampiezza di un varco con cancello con pilastri esistenti in loco dal 1818 e la presenza a confine verso valle, lungo un primo tratto in salita, di una via pubblica che impediva ogni allargamento, nonché, a monte, di un muro in sassi e di filari piantati a ridosso del muro medesimo, ed infine per la presenza, fin dal 1957, nel secondo tratto di strada a nord, di un muro a secco con funzione di sostegno della carreggiata esistente nel tratto che costeggiava taluni vigneti; f) non avrebbe tenuto conto che il tracciato della strada non era segnato sul frazionamento, né dell’erronea quantificazione AVV_NOTAIO superfici da frazionare dovute alla circostanza che in quelle indicate nel frazionamento doveva ricomprendersi anche la quota spettante alla moglie NOME COGNOME, con una non corretta individuazione dell’estensione AVV_NOTAIO superfici.
Nessuna  risposta  avrebbe  poi  dato  il  c.t.u.  riguardo  alla  non conformità della situazione dell’impianto a vigneto di cui al mappale 317  e  non  avrebbe  considerato  la  presenza  di  una  capezzagna carraia sull’area scoperta del mappale 426, omettendo di menzionare la presenza, su detta area scoperta, di manufatti non
aventi  le  caratteristiche  di  costruzioni  autonome,  in  merito  alla mancata  attribuzione  AVV_NOTAIO  porzioni  nn.  134  e  15  e  alla  mancata rilevazione  dell’invasione  di  una  porzione  del  portico  su  un’area comune.
Il motivo è fondato.
Con l’atto  di  appello  il  ricorrente  aveva  sollevato  plurime  censure alla pronuncia di primo grado, negando la ritenuta corrispondenza tra  il  frazionamento  eseguito  dal  COGNOME  prima  del  giudizio  e  le statuizioni  adottate  con  la  sentenza  di  divisione,  con  particolare riguardo alla corretta ricognizione dello stato dei luoghi e all’individuazione  ed  esatta  delimitazione  AVV_NOTAIO  porzioni  oggetto  di assegnazione ai singoli condividenti.
Su tali aspetti la Corte di merito si è dichiarata convinta della correttezza della decisione di primo grado senza minimamente render conto AVV_NOTAIO conclusioni assunte, ciò in particolare con riferimento al secondo e terzo motivo di appello, con cui erano stati sollevati rilievi critici puntuali alla c.t.u., ponendo in rilievo molteplici incongruenze tra la delimitazione AVV_NOTAIO porzioni e la situazione dei luoghi, venendo travolta non solo la correttezza del frazionamento, ma soprattutto l’individuazione AVV_NOTAIO porzioni, ritenuta acriticamente conforme alla pronuncia di divisione passata in giudicato.
Nessuna replica si rinviene nella sentenza alle critiche, puntuali e specifiche, mosse dall’appellante, risultando la pronuncia del tutto carente  di  motivazione  quanto  alla  dichiarata  infondatezza  dei motivi di gravame sollevati, in proposito, dai ricorrenti.
Il  terzo  motivo  denuncia  la  violazione  degli  art.  112  e  324 c.p.c.  e  2909  c.c.,  sostenendo  che  il  passaggio  in  giudicato  della sentenza di divisione non impediva la costituzione della servitù di passaggio  per  destinazione  del  padre  di  famiglia  a  favore  AVV_NOTAIO
porzioni assegnate ai ricorrenti, esistendo opere visibili destinate al transito  per  effetto  dell’asservimento  di  fatto  posto  in  essere dall’originario titolare.
Il motivo è fondato.
La pronuncia di divisione non poteva considerarsi pregiudizialmente ostativa alla costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, senza specificamente valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1062 c.c. e l’eventuale adozione da parte del giudice – di statuizioni contrarie o incompatibili con la costituzione del diritto di passaggio (Cass. 18909/2020).
La  norma  dispone  che  la  destinazione  del  padre  di  famiglia  ha luogo  quando  consta,  mediante  qualunque  genere  di  prova,  che due  fondi,  attualmente  divisi,  siano  stati  posseduti  dallo  stesso proprietario, e che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risultava la servitù.
Se  i  due  fondi  cessarono  di  appartenere  allo  stesso  proprietario senza  alcuna  disposizione  relativa  alla  servitù,  questa  si  intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Tali  condizioni  possono  realizzarsi  anche  quando  la  divisione  sia stata  disposta  con  sentenza  (Cass.  18909/2020):  in  tal  caso  la pronuncia non viene in considerazione come statuizione costitutiva AVV_NOTAIO eventuali servitù, bensì come fatto giuridico che, in correlazione  con  la  situazione  obbiettiva  dei  luoghi,  determina  il sorgere  della  servitù  secondo  lo  schema  della  costituzione  per destinazione  del  padre  di  famiglia  (Cass.    3916/1977;  Cass. 12950/2000).
Occorre tuttavia che la pronuncia di divisione  non  contenga disposizioni  contrarie  alla  costituzione  del  diritto  di  passaggio:  ha precisato  questa Corte che «la natura dichiarativa della divisione,
sia essa giudiziale che negoziale, attiene esclusivamente all’effetto finale – e cioè all’attuazione della titolarità esclusiva AVV_NOTAIO porzioni o dei singoli beni attribuiti in concreto ai singoli condividenti e che si considerano, a ciascuno, spettanti sin dall’origine della comunione ma non riguarda anche l’estrinsecazione dei poteri, processuali o negoziali necessari allo scopo. Come le parti possono, con il contratto di divisione, manifestare una volontà contraria al sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia a favore e, rispettivamente, a carico dei singoli cespiti componenti il compendio comune e che vengono a ciascuna assegnati, analogo potere è esercitabile dal giudice, nel processo di divisione (anche attraverso la conferma di un progetto di consulente tecnico), purché nei limiti dell’oggetto, e cioè con riguardo ai beni effettivamente in divisione» (Cass. 7840/1986).
Il quarto motivo denuncia la violazione del Reg. UE 1308/2013 e del decreto del Ministero AVV_NOTAIO Politiche agricole 15.12.2015, prot. N. 12272 e del 25.10.2016, prot. 5852, nonché della Circolare Gea 1.2.2016, sostenendo che, il giudice di merito non poteva disporre il trasferimento per successione anche AVV_NOTAIO qualificazioni e dei diritti DOC (denominazione origine controllata), unitamente ai terreni ove erano impiantati i vigneti, trattandosi di riconoscimento fondato su un provvedimento amministrativo su cui non poteva incidere la sentenza.
Il  motivo  è  assorbito,  essendo  la  censura  strettamente  connessa alla corretta della individuazione AVV_NOTAIO porzioni, conformemente alla sentenza di divisione, oggetto dei rilievi tecnici di parte che la Corte di merito non ha esaminato e che verranno vagliati dal giudice del rinvio.
Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 10, 15, 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014, per aver la Corte di merito regolato
le  spese  dei  due  gradi  di  merito  ritenendo  la  causa  di  valore indeterminabile, senza tener conto che la c.t.u. svolta nel giudizio di divisione erano stati accertati i valori catastali, avendo il criterio utilizzato carattere solo residuale.
Il  motivo  è  assorbito,  dovendo  il  giudice  del  rinvio  riesaminare  i fatti di causa e liquidare nuovamente, all’esito, le spese di entrambi i gradi.
Con l’unico mot ivo del ricorso incidentale si deduce l’impossibilità  di costituire  a  favore  dei  fondi  assegnati  agli  altri condividenti una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, poiché quanto statuito con la sentenza di divisione aveva superato le pregresse modalità di utilizzo dei fondi paterni, rendendo illegittimo l’esercizio del transito sulle porzioni assegnate a NOME NOME NOME COGNOME.
Il ricorso è inammissibile, poiché nessun accertamento ha svolto la Corte di merito e nulla ha statuito riguardo alla concreta possibilità di dichiarare la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1062 c.c. in relazione alla situazione dei luoghi e alle modalità, pregresse ed attuali, di esercizio del transito, essendosi limitata a ritenere preclusivo, per la costituzione del diritto, il fatto che nessuna statuizione era stata adottata in proposito con la sentenza di divisione passata in giudicato.
Va ricordato che, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per  carenza  di interesse il ricorso incidentale condizionato  allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si  è  pronunciato, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza  che  costituisce il presupposto  dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del
rinvio,  in  caso  di  annullamento  della  sentenza  (Cass.  4130/2014; Cass. 22095/2017; Cass. 11270/2020).
Sono, per tali ragioni, accolti  i  motivi  secondo  e  terzo  del  ricorso principale,  con  rigetto  del  primo  e  con  assorbimento  dei  motivi quarto  e quinto, mentre  è  dichiarato  inammissibile  il ricorso incidentale.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa  alla  Corte  d’appello  di  Venezia,  in  diversa  composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  dei  ricorrenti  incidentali,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, respinge il  primo,  dichiara  assorbiti  i  motivi  quarto  e  quinto  e  dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia,  in  diversa  composizione,  anche  per  la  pronuncia  sulle spese di legittimità.
Dà atto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater  D.P.R.  n.  115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte  dei  ricorrenti  incidentali,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25.9.2023.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME