Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29921 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 29921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 26163/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
MELLA SANDRA (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura in atti.
-controricorrente –
contro
COGNOME (CF CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CF. CODICE_FISCALE)
-intimati –
avverso la sentenza n. 1535/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata in data 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME‘COGNOME NOME ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte; per la parte ricorrente, l’AVV_NOTAIO, riportandosi agli scritti difensivi già depositati, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La vicenda al vaglio, per quel che qui residua d’utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti.
NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, chiedendo fosse dichiarata estinta la servitù di passaggio pedonale e carraio stabilita convenzionalmente a favore dei mappali 847 e 874, per essersi avverata la <>, costituita dalla costruzione della pubblica strada, prevista dal piano regolatore del Comune di Belluno, lungo il confine sud dei terreni oggetto delle compravendite.
COGNOME e COGNOME, costituitisi, chiesero rigettarsi la domanda, in quanto, nonostante la costruzione della nuova strada di lottizzazione, il loro fondo era rimasto intercluso e, in via di subordine, chiesero che la servitù restasse in vita, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia, comunque usucapita e in via ulteriormente gradata, che fosse costituita servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sul mappale 874 di proprietà di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, del pari costituitasi, sostenne che la servitù stabilità negozialmente non si era estinta, non essendosi verificata
la condizione e, inoltre, in quanto la clausola non risultava essere stata riportata nelle note di trascrizione degli atti di trasferimento, ovvero per prescrizione decennale e, infine, in quanto la servitù era stata acquisita per usucapione.
L’adito Tribunale accolse la domanda attorea e, quindi, dichiarò estinta la servitù, essendosi verificata la condizione risolutiva, che era opponibile a tutti gli acquirenti poiché trascritta; inoltre, accertata l’inte rclusione del fondo di proprietà RAGIONE_SOCIALE, costituì una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo COGNOME e in favore del fondo RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME impugnò la decisione di primo grado e COGNOME proposero appello incidentale.
La Corte d’appello di Venezia, accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altri, accertò il non avveramento della condizione risolutiva apposta alla costituzione della servitù convenzionale di cui all’atto del 21/8/1973, trascritta il 14/9/1973; annullò, inoltre, la costituzione di servitù coattiva costituita dal Tribunale.
Queste, in sintesi, gli argomenti decisivi spesi dalla sentenza d’appello:
sulla base della c.t.u. esperita in primo grado risultava che la strada di lottizzazione, inizialmente prevista dal P.R.G. del 1969, a cui faceva riferimento l’atto convenzionale costitutivo della servitù, che avrebbe permesso l’accesso alla via pubblica degli attori, e dei convenuti, non corrispondeva a quella costruita ben successivamente, <>. Di conseguenza la condizione risolutiva non si era avverata, non bastando la costruzione di una strada qualsiasi ma di <>.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo e il secondo motivo, tra loro osmotici, i ricorrenti denunciano travisamento della prova e violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ.
Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dell’atto costitutivo della servitù e se ciò avesse fatto avrebbe dovuto considerare che gli appezzamenti presi in considerazione erano due e non tre e tan to l’appezzamento venduto, che quello rimasto all’originario proprietario andavano considerati unitariamente e non come singoli stacchi definiti dai mappali, che poi saranno oggetto di vendita nei successivi venti anni, quali quelli di COGNOME e di COGNOME.
Di conseguenza, avendo la strada permesso l’accesso alla pubblica via del lotto ‘C’ (COGNOME), sul quale avrebbe potuto passare il proprietario del lotto ‘B’, la condizione si rea realizzata.
Sotto altro profilo la decisione aveva assegnato significato decisivo alla circostanza che nell’atto del 21/8/1973, si faceva riferimento alla servitù di passaggio nata per destinazione del padre di famiglia. L’affermazione era erronea poiché l’atto non
aveva inteso fare riferimento alla servitù riguardante il mappale 541 di proprietà di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
Occorre ricordare che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (“demonstrandum”), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (“demonstratum”), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507, 06/04/2023, Rv. 667489).
Non ricorre alcuna delle concorrenti condizioni sopra richiamate:
-non sussiste l’impossibilità assoluta di ricavare la logica decisoria dai contenuti probatori presi in esame dal Giudice;
non consta e neppure è allegato che le questioni oggi evidenziate abbiano formato oggetto di discussione fra le parti, né a surrogare il dibattito può dirsi sufficiente la circostanza che insieme alla citazione sarebbero stati depositati documenti sulla
base dei quali la parte ricorrente assume doversi dare diversa soluzione alla causa (cfr., Cass. nn. 13625/2019, 18506/2006);
quanto alla decisività, fermo restando, che in assenza del concorre necessario delle altre condizioni, lo scrutinio di tale elemento risulta vano; solo per completezza può rilevarsi che, a prescindere dal fondamento della deduzione impugnatoria, la circostanza che la sentenza abbia fatto riferimento a servitù costituita per destinazione del padre di famiglia non assume alcun significato decisivo o dirimente, trattandosi di una specificazione comunque superflua, come reso evidente, dall’inciso <>.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1071 cod. civ., sul presupposto che <>. Pertanto era rimasta violata la norma di cui in epigrafe.
2.1. La censura è inammissibile.
Dispone l’art. 1071 cod. civ.: <>
La critica, muovendo dal contenuto delle norma evocata, presuppone una ricostruzione fattuale alternativa rispetto all’accertamento effettuato dal Giudice del merito sulla base delle evidenze di causa.
È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1362, co. 1 e 2, 1363 e 1366.
In sintesi, con il motivo in esame viene prospettato che la sentenza non abbia tenuto conto, nell’interpretare il negozio costitutivo della servitù, del comportamento complessivo delle parti, anche successivo, del dato letterale e del principio di buona fede. Doveva, infatti, cogliersi che la servitù costituita in favore dell’appezzamento di terreno rimasto in proprietà dei venditori COGNOME era condizionata alla costruzione di una strada pubblica, poi nata circa vent’anni dopo; tale strada permetteva l’acceso al lotto poi passato in mano NOME COGNOME e, attraverso il fondo di costei, anche al lotto passato in mano COGNOME avrebbe potuto accedere alla via pubblica. In definitiva l’errore commesso dalla Corte d’appello consisteva nel non avere considerata estinta la servitù, una volta suddivisi gli appezzamenti in lotti.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La critica suppone la messa a disposizione, nel suo contenuto integrale dell’atto costitutivo della servitù, indispensabile al fine di potere scrutinare la c ensura, la quale presuppone che all’epoca fosse mancante la previsione del frazionamento del fondo rimasto in proprietà degli alienanti, circostanza, questa, peraltro, smentita
specificamente dalla controricorrente (pag. 38 del controricorso), la quale ha puntualizzato che la servitù venne costituita a favore e carico dei mappali già frazionati.
Oltre al difetto di specificità sopra evidenziato va soggiunto che la pretesa di consentire al fondo dei COGNOME di liberarsi dall’interclusione, essendo all’uopo non utile la via pubblica costruita nel 1992, solo mediante il passaggio, ottenuto coattivamente attraverso il fondo COGNOME, costituisce argomento che si pone in evidente contrasto con quanto è dato sapere della scrittura costitutiva, sulla base dello stralcio riportato in sentenza (pagg. 8 e 9), il quale individua i fondi interclusi dominanti coi mappali 275, 480, 541, 540, 375 e 276.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1055 cod. civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Con il motivo in rassegna si addebita alla Corte d’appello di non avere preso in esame il motivo, subordinato all’ipotesi che fosse ritenuta non avverata la condizione risolutiva, con il quale si era evidenziato il venir meno dell’i nterclusione del fondo COGNOME con la costruzione della strada. La sentenza, proseguono i ricorrenti, <>, poiché il passaggio aveva cessato di essere necessario, in quanto la proprietà NOME non era più interclusa.
4.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo va osservato che i ricorrenti non lamentano l’omessa pronuncia e, quindi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., o, perlomeno la nullità della sentenza, bensì, del tutto
impropriamente l’omesso esame di un fatto. Da ciò deriva l’inammis sibilità del profilo di censura, avendo questa avuto già modo di affermare che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. 2, n. 10862, 07/05/2018, Rv. 648018).
Infondata deve reputarsi la contestata violazione dell’art. 1055 cod. civ.
Pur vero che la norma in parola si riferisce esclusivamente alle servitù coattive e non già a quelle contrattuali, tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte, ha ripetutamente enunciato il principio secondo il quale la servitù costituita per contratto non cessa di essere coattiva, come si desume dall’art. 1032, primo comma, cod. civ., con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, laddove risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonché l’intenzione delle
parti di soddisfare l’esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente (nella specie, in ragione dell’interclusione di un fondo ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via). Ne consegue l’applicabilità alla servitù coattiva, pur costituita mediante contratto, della disposizione di cui all’art. 1055 cod. civ., la quale prevede, nel caso di passaggio coattivo, l’estinzione della servitù allorché cessi l’interclusione del fondo dominante (Sez. 2, n. 23839, 21/12/2012, Rv. 624613; conf. Cass. nn. 1613/1962, 732/1969, 12037/2010).
Confronto che implica un riesame di merito al fine di verificare la sussistenza delle relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall’atto, ma ricavabili “aliunde”, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un’indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l’intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie (Sez. 2, n. 5053, 28/02/2013, Rv. 625168; conf. Cass. n. 18770/2015).
La decisione, però, non si pone in contrasto con il consolidato orientamento sopra riportato, avendo incensurabilmente accertato in fatto, mediante la c.t.u., che la strada messa in opera, <>.
Rigettato il ricorso nel suo insieme, le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, a carico dei ricorrenti e in favore della controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2023.