Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 992 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15428-2023 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresento e difeso dall’avv. NOME COGNOME e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2023 della CORTE DI APPELLO di SALERNO, depositata il 20/01/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 13.4.2012 Adiletta NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo accertarsi che il convenuto poteva esercitare il diritto di passaggio sul fondo dell’attore soltanto a piedi ed utilizzando una striscia di cm. 80 di larghezza e condannare lo stesso alla cessazione dell’esercizio del passaggio con differenti modalità.
Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 613/2020, accoglieva in parte la domanda, riconoscendo al Falciano il diritto di transito, a piedi e con carriola, lungo una striscia di terreno larga 1,40 metri.
Con la sentenza impugnata, n. 52/2023, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame interposto dall’Adiletta avverso la decisione di prime cure, confermandola. Riteneva la Corte distrettuale, concordemente a quanto in precedenza affermato dal Tribunale, che il titolo costitutivo del diritto reale fosse l’atto di divisione per notar Frigenti del 1938, e che i testimoni avessero dichiarato che il transito veniva esercitato lungo una striscia di metri 1,40 di larghezza posta nella parte centrale del fondo dell’Adiletta. Riteneva ancora che, in difetto di domanda di accertamento dell’estinzione del diritto reale per non uso, fosse irrilevante la circostanza, dedotta dall’appellante, odierno ricorrente, che il transito non fosse stato in concreto esercitato per lungo tempo, poiché ciò non poteva implicare una limitazione del diritto riconosciuto in favore del fondo del convenuto Falciano.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il COGNOME NOMECOGNOME affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1064 e 1065 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto al Falciano un diritto di transito su una striscia larga mt. 1,40 anche se il titolo -al quale solamente deve farsi riferimento, in presenza di servitù volontaria- non prevedeva affatto tale estensione, ma soltanto il diritto di passaggio a piedi. Passaggio a piedi che, secondo le risultanze della C.T.U., il Falciano poteva esercitare, in concreto, attraverso la striscia larga cm. 80 individuata a tal fine dall’Adiletta.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 1063 e 1065 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato il transito lungo il confine sud-ovest del terreno dell’Adiletta, senza considerare la richiesta di quest’ultimo di individuare un percorso di proprio gradimento per l’esercizio del passaggio.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 1068 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare l’eccezione, sollevata dall’Adiletta, secondo cui il percorso in concreto individuato per il transito a favore del fondo del Falciano gli impediva l’esecuzione di alcuni lavori edili di completamento del suo fabbricato, implicava l’abbattimento di un muro, precludeva il regolare accesso alla rampa del suo garage e rendeva eccessivamente gravoso lo svolgimento di opere, riparazioni e miglioramenti.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parte fondate.
La Corte di Appello, confermando la decisione di prime cure, ha ritenuto che, nella fattispecie, la servitù avesse titolo convenzionale, e che la divisione del 1938 a rogito del notar COGNOME non individuasse né un tracciato specifico, né una larghezza minima. Queste circostanze, del resto, sono confermate anche dalla ricostruzione proposta dal ricorrente, il quale proprio sull’assenza di precise indicazioni nel titolo costitutivo del diritto reale in esame fonda la sua tesi, secondo cui egli avrebbe diritto di individuare il percorso da lasciare libero per il transito.
Sul punto, va osservato che questa Corte ha in diverse occasioni affermato il principio secondo cui ‘In tema di servitù prediali, l’estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 216 del 12/01/2015, Rv. 633887; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14088 del 11/06/2010, Rv. 613397; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 23/03/2017, Rv. 643527). Più di recente, si è precisato che ‘L’estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall’ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l’utilitas legittimante la
costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20696 del 09/08/2018, Rv. 650010).
Da quanto precede deriva l’erroneità del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale, la quale, nell’incertezza del titolo, non ha applicato i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c., ma si è limitata a dare rilievo all’esercizio pregresso del diritto. Diversamente, il giudice di merito avrebbe dovuto indagare in relazione alla utilitas del fondo dominante ed al minor aggravio per il fondo servente, ed individuare il percorso e l’estensione del diritto di transito, nell’incertezza del titolo, non già sulla scorta del mero utilizzo precedente, bensì in rapporto ai contrapposti criteri secondo cui il diritto di servitù comprende tutto quanto necessario per il suo concreto utilizzo (art. 1064 c.c.) in funzione della soddisfazione del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio per quello servente (art. 1065 c.c.).
Ciò non implica, tuttavia, che il proprietario del fondo servente abbia diritto, nell’incertezza del titolo, di determinare unilateralmente dove debba, in concreto esercitarsi il passaggio, e per quale estensione. La pretesa dell’Adiletta di individuare il luogo, le caratteristiche e l’estensione della striscia di terreno da adibire al transito in favore del fondo del Falciano, dunque, non è fondata. Sotto questo profilo, dunque, le censure in esame vanno disattese.
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda