Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28181 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28181 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7839/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e
sul ricorso iscritto al n. 8616/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 365/2017 depositata il 14/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI DI FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME chiesero la cassazione della sentenza n. 887 del 27 aprile 2010 della Corte di appello di Venezia. Con essa, era stata confermata la pronuncia del Tribunale
di Vicenza che aveva respinto la domanda degli stessi diretta ad accertare l’esistenza, in favore dell’immobile di loro proprietà, sito in San Vito di Leguzzano, di una servitù di passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo contiguo di proprietà di NOME COGNOME o, in subordine, ad ottenere una servitù di passaggio costituita in via coattiva.
Con ordinanza n. 11331 depositata il 13 maggio 2013, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, riaffermando il principio che ‘ la proprietà ed i diritti reali di godimento appaiono individuati sulla base del loro contenuto e non in ragione della loro causa petendi, con l’effetto che l’allegazione nel giudizio di appello di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello dedotto in primo grado integra una mera emendatio libelli, non vietata (Cass. n. 3089 del 2007; Cass. n. 24702 del 2006; Cass. n. 26973 del 2005 )”. Rimetteva le parti avanti ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
Riassunto tempestivamente il processo avanti il giudice del rinvio, con sentenza non definitiva n. 278 del 3 febbraio 2015, la Corte d’appello di Venezia rigettava la domand a di accertamento dell’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia. Con una coeva ordinanza, la Corte disponeva procedersi ad una CTU ‘ diretta alla determinazione dell’indennità di cui all’art. 1052 c.c. e alla identificazione catastale previo eventuale frazionamento del percorso della servitù ‘, alla conclusione della quale, con sentenza n. 365 del 14 febbraio 2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, costituiva il diritto di servitù di passaggio coattivo a favore del mappale n. 486, determinava l’indennità dovuta ex art. 1053 c.c. in € 112.300,00, compensando le spese di lite e ponendo quelle di CTU a carico di parte attrice in riassunzione.
La sentenza non definitiva affermava che la presenza del portico non si sarebb e potuta ritenere decisiva per dimostrare l’esercizio
della servitù invocata dal COGNOME e dalla COGNOME e neppure il cancello apposto alla recinzione avrebbe potuto reputarsi opera visibile e permanente, essendo coevo all’atto di divisione del compendio. La sentenza definitiva, sulla scorta della C.T.U., riteneva integrati i presupposti per la costituzione del passaggio coattivo sui mappali 877486 e fissava la misura dell’indennità in € 112.300, alla luce della complessiva valutazione dell’immobile.
Contro entrambe le sentenze hanno proposto distinti ricorsi principali il COGNOME e la COGNOME (n. 7839/18 R.G.) da una parte e NOME COGNOME dall’altra (n. 8616/18 R.G.), affidati entrambi a sette motivi, provvedendo inoltre alla rispettiva costituzione nei procedimenti originati dai ricorsi avversari.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dei motivi, di cui al ricorso n. 7839/18 R.G., e per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei motivi di cui al ricorso n. 8616/18 R.G. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti.
RAGIONI DI DIRITTO
La Corte deve preliminarmente procedere alla riunione in unico processo dei ricorsi principali, rubricati con i numeri 7839/2018 e 8616/2018, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., giacché formulati contro le medesime sentenze.
Per ragioni di carattere logico-espositivo, appare opportuno delibare separatamente le posizioni delle parti.
1) NOME COGNOME e NOME COGNOME
1.a) Attraverso il primo motivo, i ricorrenti assumono, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., con riguardo alla sentenza non definitiva, giacché la Corte territoriale avrebbe ingiustamente ritenuto irrilevante l’esistenza del cancello, ai fini dell’insorgenz a del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia. In tal modo, sarebbe stato travisato il principio giurisprudenziale, secondo cui nella locuzione
‘unico proprietario’ rientrerebbe anche l’ipotesi di più comproprietari pro indiviso dell’unic o fondo.
La doglianza è inammissibile.
1.a.1) La sentenza impugnata ha espressamente richiamato il principio consolidato di questa Corte, secondo cui quando due fondi o due parti di un fondo appartenenti a più proprietari in comunione siano posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente de facto al contenuto proprio di una servitù, non può configurarsi l’esercizio di una servitù in favore di uno dei comunisti, ostandovi il principio ” nemini res sua servit ” e si può, piuttosto, determinare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ove tale situazione sussista al momento dello scioglimento della comunione con divisione di due fondi e non emerga una manifestazione di volontà dei condividenti impeditiva della costituzione della servitù stessa (Sez. 2, n. 12381 del 9 maggio 2023).
Tuttavia, ha aggiunto che nel caso di specie il cancello era stato apposto solo al momento della divisione, mentre il portico non risultava funzionale all’esercizio della servitù. E siccome i suddetti manufatti – che avrebbero dovuto preesistere alla divisione fra più proprietari (Sez. 2, n. 6592 del 5 aprile 2016) – erano quelli indicati dal COGNOME e dalla COGNOME per supportare la loro richiesta, ha coerentemente concluso che non sussistessero i presupposti per accordare la richiesta invocata.
1.a.2) Pertanto, la critica mossa al rigetto della declaratoria di usucapione, a seguito della ritenuta inesistenza di opere visibili e permanenti, si traduce nella censura di accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta,
tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).
È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
1.b) Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., NOME COGNOME e NOME COGNOME assumono, con riguardo alla sentenza definitiva, la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., 2697 e 1053 c.c. quanto al riconoscimento dell’indennità a favore di controparte, che non era proprietaria, non aveva proposto in giudizio la relativa domanda, non aveva prospettato né fornito la prova di subire un danno ex art. 1053 c.c., in conseguenza della servitù coattiva imposta al fondo altrui.
1.b.1) Il quarto motivo, sempre con riguardo alla sentenza definitiva, è volto a contestare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., sotto il profilo dell’inesistenza dei presupposti.
1.b.2) I predetti mezzi d’impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro comune matrice, sono inammissibili.
1.b.3) Per un verso, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1 c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel
caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della riconducibilità alla fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. 2, n. 10862 del 7 maggio 2018).
1.b.4) Per altro verso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).
I due motivi si presentano carenti sotto entrambi i profili considerati e, per il resto, s’infrangono contro l’apprezzamento in fatto da parte dei giudici di merito, come sopra rilevato.
1.c) Con il terzo motivo, riguardante la sentenza definitiva, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, laddove l’indennità per la costituzione della servitù coattiva sarebbe stata determinata tenendo conto non solo del danno effettivo arrecato al terreno, ma anche del deprezzamento del fondo servente per effetto dell’onere gravante su di esso.
Il rilievo è infondato.
1.c.1) Del tutto correttamente la sentenza impugnata ha stimato la misura dell’indennità, tenendo conto sulla scorta dei criteri elaborati dal CTU officiato -di una serie di elementi di valutazione, fra i quali anche il minor valore del fondo servente. Tale valutazione è senz’altro in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale l’indennità dovuta dal proprietario del fondo, al cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo, non rappresenta il corrispettivo dell’utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli (Sez. 2, n. 21866 del 9 ottobre 2020; Sez. 2, n. 10269 del 18 maggio 2016; Sez. 2, n. 8868 del 18 aprile 2011). 1.d) Con il quinto motivo, sempre con riguardo alla sentenza definitiva, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione prevedendo la -sarebbe stato erroneamente limitato il diritto di servitù all’utilità del degli artt. 1027, 1051, 1052 c.c., laddove -costituzione della servitù soltanto a favore di una parte del fondo solo mappale 486.
1.d.1) Mediante il sesto motivo, sempre con riguardo alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p. c., il COGNOME e la COGNOME prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e
1052 c.c., per la limitazione del diritto di passaggio degli automezzi a fini agricoli, escludendo così quelli utilizzati per le esigenze degli abitanti.
1.d.2) Con il settimo motivo, ancora con riguardo alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1053 c.c., laddove, riconoscendo una servitù gravemente menomata, la Corte d’appello non avrebbe ridotto proporzionalmente l’indennità dovuta, che il CTU aveva calcolato per il caso di integrale accoglimento delle richieste degli attori.
I predetti motivi, che censurano identici profili della sentenza impugnata, sono inammissibili.
1.d.3) La Corte d’appello veneta ha ampiamente motivato le ragioni in ordine alla scelta del percorso pedonale, sulla scorta delle conclusioni del CTU officiato (pagg. 3 -4) così come, con una valutazione astrattamente plausibile, ha ritenuto che l’invocato acc esso carrale potesse essere soddisfatto mediante l’utilizzo della pubblica INDIRIZZO.
Inoltre, una lunga ed esaustiva dissertazione è stata dedicata dai giudici di secondo grado alla quantificazione dell’indennità, di cui all’art. 1053 c.c., che ha pr eso le mosse dalla valutazione dell’immobile da parte del CTU, ma che ha altresì dettagliatamente discusso i rilievi del COGNOME e della COGNOME in proposito (pp. 7 e 8 della sentenza definitiva).
1.d.4) E’ opportuno ricordare all’uopo che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio
mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
1.d.5) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
1.d.6) E tanto a voler sottacere che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16 novembre 2022).
2) NOME COGNOME.
La ricorrente ha proposto ricorso sulla scorta di sette motivi.
2.a) Col primo, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c. giacché la Corte d’appello, pur in assenza di qualunque verifica del CTU circa la praticabilità dell’ampliamento dell’accesso pedonal e alla proprietà degli attori, lo avrebbe comunque disposto, senza considerare che erano state le controparti a modificare lo stato dei luoghi, trasformando un porticato carrabile in zona giorno con accesso ai pedoni. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe dato per presunta la sussistenza di un interesse generale alla produzione agricola, del tutto indimostrato. Sarebbe altresì mancata la comparazione tra l’interesse positivo accordato al fondo dominante ed il pregiudizio subito dal fondo servente.
Il motivo si palesa infondato sotto entrambi i profili considerati.
2.a.1) Per un verso, proprio in considerazione dei rilievi del CTU, la Corte distrettuale ha affermato ‘ Sul punto dell’impossibilità di ampliamento di un tale passaggio non pare potersi nutrire alcun effettivo dubbio, in quanto l’accesso pedonale conduce al soggiorno dei COGNOMECOGNOME… e come annota l’ausiliario del giudice, attraversato l’edificio ‘si accede allo scoperto ad uso giardino ed orto, dove si trova anche un vecchio edificio ad un piano con portico, ad uso accessorio’. La presenza del soggiorno per giunta situato ad un livello rialzato rispetto alla strada (v. relazione C.T.U. pag. 22) rende concretamente non praticabile l’apertura di un accesso carraio in tale condizione dei luoghi, che equivarrebbe a sventrare l’edificio COGNOME ed il soggiorno e la sala ivi esistenti ‘.
2.a.2) Per altro verso, occorre dare continuità all’indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui
all’art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell’autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell’attività d’impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale (Sez. 2, n. 1603 del 20 gennaio 2017). Sicuramente, nel novero delle esigenze abitative, oltre che lato sensu agricole va ricompreso anche la cura di un fondo vocato ad orto e frutteto di circa 800 mq. che, ad avviso del consulente tecnico, richiederebbe perfino l’utilizzo di mezzi meccanici per la coltivazione ed il trasporto dei prodotti.
2.a.3) La comparazione col fondo servente è stata implicitamente operata, allorquando la sentenza impugnata ha affermato che ‘ l’unico accesso carraio alla via pubblica non può avvenire che attraverso il portico della proprietà adiacente (COGNOME) ‘.
2.b) Col secondo motivo, la COGNOME lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 comma 2° c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte d’appello avrebbe erroneamente richiesto al CTU soltanto se il passaggio richiesto dalle controparti fosse funzionale alle loro esigenze e non già se si fosse reso necessario per apprezzabili ragioni di agricoltura, secondo il parametro dell’art. 1052 comma 2° c.c. Ed il richiamo alla consulenza tecnica sul punto sarebbe stato fallace, giacché le argomentazioni del perito sarebbero state funzionali solo al fine di verificare in via di mero fatto se il passaggio carrale fosse o no sufficiente alle esigenze del COGNOME e della COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
2.b.1) La ricorrente censura l’asserita incompletezza del quesito assegnato al CTU, dimenticando che dall’accertamento in sede di
legittimità è esclusa la valutazione circa l’utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede (Sez. 6-2, n. 36396 del 24 novembre 2021). E non risulta che, all’atto del conferimento dell’incarico, la COGNOME avesse svolto osservazioni sul contenuto del quesito assegnato.
2.c) Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la Corte veneta avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, mancando il raffronto tra i costi necessari per l’ampliamento o ripristino a carrabile dell’accesso pedonale all’abitazione delle controparti, d a un lato, ed il pregiudizio inflitto all’abitazione della COGNOME dall’altro.
Il mezzo d’impugnazione è inammissibile.
2.c.1) Come è noto, il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -fra le altre innovazioni -ha altresì introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014).
2.c.2) Nella specie, non viene menzionato alcun fatto storico, giacché ‘il raffronto tra i costi necessari per l’ampliamento o ripristino a carrabile dell’accesso pedonale all’abitazione delle controparti, da un lato, ed il pregiudizio inflitto all’abitazione della COGNOME dall’altro’ costituisce una valutazione, di cui la ricorrente non indica né la decisività né l’occasione di trattazione inter partes . 2.d) Col quarto motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., giacché il COGNOME e la COGNOME avrebbero radicalmente modificato la domanda subordinata, con il richiamo anche all’art . 1052 c.c., laddove originariamente essa avrebbe riguardato solo l’ipotesi di cui all’art. 1051 c.c.
2.d.1) Il quinto motivo del ricorso si appunta sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. poiché la Corte d’appello avrebbe statuito la costituzione della servitù coattiva a favore dell’orto delle controparti, ponendosi in contrasto col dato letterale dell’originaria domanda subordinata effettivamente proposta dagli avversari. In altri termini, la sentenza impugnata avrebbe costituito un passaggio coattivo a favore di un bene diverso da quello richiesto, indicando altresì un percorso che si concludeva all’interno del cortile retrostante la casa di abitazione degli stessi, pacificamente non interclusa.
2.d.2) I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché si rivolgono all’identica questione posta dalla sentenza impugnata, sono privi di pregio.
2.d.3) Occorre prendere le mosse dal principio, secondo cui la modificazione della domanda può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (” petitum ” e ” causa petendi “), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa
alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (Sez. U., n. 12310 del 15 giugno 2015; Sez. 3, n. 3127 del 9 febbraio 2021; Sez. 3, n. 4031 del 16 febbraio 2021; Sez. 6-2, n. 20898 del 30 settembre 2020).
2.d.4) La modifica della domanda subordinata è sicuramente collegata intrinsecamente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, rimasta immutata. In tal senso, l’accoglimento da parte del giudice di rinvio non ha determinato, in fatto, né la co mpromissione dell’esercizio del diritto di difesa avversario, né l’allungamento dei tempi processuali. Queste ultime condizioni reputate dalla Suprema Corte imprescindibili, al fine di ritenere ammissibile la ‘nuova’ domanda (Sez. 3, n. 31078 del 28 novembre 2019; Sez. 3, n. 4322 del 14 febbraio 2019; Sez. 6-1, n. 13091 del 25 maggio 2018) -sono sicuramente presenti nella fattispecie.
2.e) Il sesto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il percorso previsto, snodandosi all’interno del portico e del cortile, coinvolgerebbe immobili esenti per legge dalla servitù di passo. La censura è infondata.
2.e.1) La sentenza impugnata ha perentoriamente affermato che ‘ l’unico accesso carraio alla via pubblica non può avvenire che attraverso il portico della proprietà adiacente (COGNOME) ‘.
Orbene, in materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, quarto comma, cod. civ., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando
l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata (Sez. 2, n. 17156 del 26 giugno 2019).
2.f) Col settimo motivo, si censura il capo della sentenza non definitiva riguardante la disposta CTU , ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 comma 2 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti . Il rilievo riguarda l’eventualità che la sentenza non definitiva fosse stata comunque ritenuta decisoria -nel senso di accoglimento della domanda avversaria -rispetto alla scelta di procedere alla CTU stessa.
Il rilievo è inammissibile per difetto di specificità, in ordine alla portata impugnatoria del mezzo.
In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Stante il tenore della pronuncia, la Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato da entrambe le parti, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, così provvede:
-dispone la riunione in unico processo dei ricorsi rubricati con i numeri 7839/2018 R.G. e 8616/2018 R.G.;
-rigetta entrambi i ricorsi;
-compensa le spese di lite del giudizio di legittimità;
-a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia dal COGNOME e dalla COGNOME sia dalla COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda