Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17203 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13984/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI SALERNO n. 285/2020 depositata il 06/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiedeva al Tribunale di Salerno – Sez. distaccata di Eboli la costituzione di una servitù di passaggio, anche per il transito di veicoli a trazione meccanica, sul fondo di proprietà di NOME COGNOME.
A sostegno della sua pretesa, l’attrice affermava: di essere proprietaria di un appezzamento di terreno, riportato al catasto al foglio 2, p.lla 1293, confinante con la proprietà di NOME COGNOME, con la proprietà COGNOME e con altri terreni di proprietà della stessa attrice; per accedere a detta particella era da sempre stata utilizzata una strada carrabile corrente nei fondi COGNOME, COGNOME e COGNOME; all’altezza del confine di cui ai termini 111 e 112 a suo tempo apposti tra i due fondi, era stata eretta dalla proprietà COGNOME una recinzione metallica che taglia per traverso la strada carrabile e che, di conseguenza, impedisce l’accesso alla particella 1293, rendendo quest’ultima interclusa rispetto alla strada provinciale; la peculiare morfologia del fondo RAGIONE_SOCIALE – in particolare, la presenza di un profondo vallone – rende impossibile la comunicazione tra questa particella e gli altri terreni di proprietà di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il Tribunale di Salerno, espletata prova testimoniale e CTU, accoglieva la domanda dell’attrice e dichiarava costituito il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla strada che, dai termini 111 e 112 prosegue per circa 500 m all’interno della proprietà COGNOME fino a collegare con la via pubblica la particella 1293.
La sentenza veniva impugnata dall’originario convenuto NOME COGNOME e dagli interventori, in base ad atto di donazione NOME, NOME e NOME COGNOME, innanzi alla Corte d’Appello di Salerno, che rigettava il gravame confermando la sentenza impugnata.
Facendo proprie le conclusioni cui era pervenuta la CTU, il giudice di seconde cure riteneva che, a séguito della posizione della recinzione metallica tra i termini 111 e 112, una parte della particella 1293 a nord del vallone è rimasta preclusa e che, per rimediare a tale preclusione, occorreva costituire il passaggio attraverso la particella di proprietà di NOME COGNOME. Né, prosegue la Corte, l’ iter logicoargomentativo seguito dal CTU è inficiato dalle considerazioni della CTP, in quanto queste riguardano il fondo nella sua unitarietà non, dunque, la porzione di fondo che risulta effettivamente in uno stato di interclusione, non rimediabile senza lavori particolarmente onerosi.
La suddetta sentenza è oggetto del ricorso per Cassazione promosso da NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, affidato a tre motivi e illustrato da memoria.
Resiste RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1051 cod. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe violato il principio di diritto posto dalla Corte di legittimità in virtù del quale per verificare la sussistenza dell’inclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell’art. 1051 cod. civ., esso deve essere considerato unitariamente e non per parti separate (Cass. Sez. 2, n. 22834 del 2009; Cass. Sez. 2, n. 20518 del 2020, citata in memoria); poiché la particella 1293 di
cui si discute nel suo insieme non poteva essere considerata interclusa, neppure per la parte ricadente a monte del vallone, in quanto essa riceve un comodo accesso dalla strada proveniente dal fondo COGNOME, non si ha interclusione nel caso di specie, poiché da una residua parte del fondo che ha accesso alla via pubblica è possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa.
2. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ. e violazione degli artt. 1052 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112 cod. proc. civ. e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. In tesi, sarebbe evidente nel caso di specie la possibilità di accesso all’intera porzione di fondo sovrastante il vallone, restando controverso solo se una parte della particella 1293 all’interno del medesimo fondo possa considerarsi interclusa: pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 1052 cod. civ. (non l’art. 1051), norma che rende possibile da parte del proprietario del fondo di richiedere la costituzione di un altro passaggio per esigenze dell’agricoltura o dell’industria. Tuttavia, proseguono i ricorrenti, nel caso di specie dette esigenze non sussistevano poiché il terreno per cui è causa altro non rappresenta che l’alveo di un torrente delle sue sponde rispetto al quale è evidente l’insuscettibilità di forme di coltivazione trattandosi di beni demaniali. Con diversa censura, i ricorrenti affermano che tale eccezione di non coltivabilità del fondo era già stata sollevata nel giudizio di primo grado e nelle note tecniche della CTP, e in ogni caso andava intesa come mera difesa, rilevabile anche d’ufficio, non come eccezione in senso stretto: ne deriva che erroneamente la Corte d’Appello l’ha ritenuta tardiva.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., nonché dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio dei ricorrenti, la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio doveva essere contestualmente proposta anche nei confronti della proprietà COGNOME sulla p.lla 1307 che si frappone all’accesso di RAGIONE_SOCIALE alla pubblica via, poiché solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza si realizza la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’art. 1051 cod. civ. Ne consegue che, in mancanza di estensione della domanda anche nei confronti dei proprietari della p.lla 1307 per il tratto corrente su quel fondo, la domanda andava respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (per tutte: Cass. Sez. U, n. 9685 del 22.04.2013).
4. Osserva il Collegio che il terzo motivo del ricorso investe una questione di recente sottoposta a rimeditazione con ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite (Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 32528 del 23.11.2023), relativa alla individuazione delle conseguenze derivanti, con riguardo all’esercizio dell’azione di costituzione di servitù coattiva (prevista dall’art. 1051 cod. civ. ), nell’eventualità in cui uno (o più titolari) dei fondi ritenuti intercludenti (quindi potenzialmente serventi) non siano evocati in giudizio con l’atto introdutt ivo della causa in primo grado. Con l’ordinanza menzionata la Seconda Sezione Civile ha espresso perplessità a riguardo della soluzione raggiunta dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 9685 del 2013 e con il principio di diritto ivi espresso, richiamato nel mezzo di gravame, sia sul piano giuridicosistematico, sia con riferimento al pieno rispetto della ratio effettiva
sottesa alla previsione dell’art. 1051 cod. civ., nonché sotto il profilo dell’incongruità degli effetti pratici che da essa scaturiscono.
4.1. Il Collegio rimette, pertanto, la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della Sezioni Unite sulla questione di massima rilevanza come sopra riportata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SSUU sulla questione rimessa con Ordinanza interlocutoria n. 32528 del 23.11.2023.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda