SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4789 2025 – N. R.G. 00002224 2020 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
(
C.F.:
NOME COGNOME (C.F.:
,
C.F.
C.F.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
dr. NOME COGNOME
Presidente e relatore
dr. NOME COGNOME COGNOME
Consigliere
dr. NOME COGNOME
Consigliere ausiliario
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2224 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2020 , assunta in decisione all’udienza del 08.01.2025 , con termini ex art. 190 cpc, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., vertente
tra
(C.F.
NOME COGNOME (C.F.
C.F.
C.F.
), rappresentato e difeso dall’Avv.
) per procura in atti
– Appellante –
e
TABLE
– Appellati –
e
e
e
), rappresentata
e
) per procura in atti.
-Appellata-
– Appellati contumaci – difesa
dall’Avv.
OGGETTO : servitù passaggio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in giudizio, chiedendo di accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul proprio fondo (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451, a beneficio del fondo di e (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particelle 982 e 98) e del fondo di (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particelle 1091 e 1092), con la condanna alla cessazione di ogni turbativa. Ha chiesto, inoltre, la condanna di e alla rimozione del cancello e della rete di recinzione apposti su una porzione di terreno, di sua proprietà, della larghezza di mt 1,5 (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451 e 453).
Premesso di essere proprietaria dei terreni indicati, in virtù di donazione del 14.3.1984, da parte del proprio genitore, ha dedotto che i convenuti, per raggiungere la pubblica via, esercitavano il passaggio su una strada larga 3 mt, che insisteva per metà sul proprio terreno, nonostante non fosse gravato da un diritto servitù. Ha precisato che i convenuti erano titolari di una servitù di passaggio pedonale e carraio per raggiungere la via pubblica, costituita con atto del notaio del 24 aprile 2001, a carico di altro fondo. Ha contestato, infine, ai convenuti, e , di aver eretto all’ingresso del loro fondo un cancello per metà insistente sul terreno dell’attrice occupandolo per 1,5 mt.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attrice. Ha precisato di essere proprietario del fondo distinto in catasto al Foglio 76 particella 1091 e del sovrastante locale magazzino individuato con la particella 1092, per averli ricevuti in donazione dalla madre, , con atto a rogito Notaio Rep. 21527 del 4 maggio 2010; che la dante causa della madre, a sua volta, aveva acquistato i medesimi immobili, da e , e, negli atti di
compravendita, mancava qualsiasi riferimento ad una servitù di passaggio, mentre quella costituita, con atto del notaio del 2001, gravava a carico della particella 933, – successivamente divisa in più lotti, così costituiti: la particella 1091 di sua proprietà; la particella n. 1188 di proprietà di la particella 1217 di proprietà di e originari proprietari dell’intero fondo – e solo a favore dei terreni di proprietà di e ; in tale atto, non risultava allegata una planimetria da cui ricavare il tratto interessato dalla servitù, ma solo l’indicazione della larghezza di mt 3 e della lunghezza di mt 144, quella ‘ già oggi adibita a stradello in terra battuta ‘. Ha sostenuto che tale stradella corrisponde a quella descritta dall’attrice e che non vi è stato alcuno sconfinamento. Pertanto, rilevata la mancanza di un titolo costitutivo della servitù in favore delle particelle pervenutegli dalla madre, che così risulterebbero intercluse, fa derivare tale diritto dal titolo del 2001, o, ai sensi dell’art. 1062 comma 2 c.c, trattandosi di un fondo originariamente appartenente ad unico proprietario; ha, dunque, chiesto la costituzione di diritto di una servitù di passaggio gravante sulle particelle 1217, di proprietà di
e e n. 1188 intestata a ed in favore della particella 1091 ), previa autorizzazione a chiamare in causa , e in subordine, la costituzione di una servitù coattiva a carico dei fondi che risulteranno interessati dal tracciato della strada.
e hanno chiesto il rigetto delle domande, proposte dalla , opponendo il diritto di servitù di passaggio costituito con atto del notaio in data 24.04.2001 sulla strada di proprietà di e NOME COGNOME (part. 1217) e (part. 1188).
, chiamata in causa dal , ha eccepito il difetto di legittimazione sostanziale passiva, non ricadendo la strada di 3 metri per l’accesso a INDIRIZZO sul proprio terreno in Zagarolo, foglio 76 particella 118 sub. 501. Non si è, comunque, opposta alla domanda spiegata da
Gli altri chiamati in causa,
e
hanno dedotto che la strada in contestazione non ricadeva sul fondo di proprietà della , ma per l’intero sulla particella ex 933, un tempo di loro proprietà. Richiamato l’atto del notaio del 2001, con cui era stata costituita la servitù, in favore di e , non si sono opposti alla domanda, proposta nei loro confronti, dal .
All’esito del giudizio il Tribunale, ha accertato l’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo di (terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451) sia in favore del terreno di e , sito in San Cesareo ed identificato al Catasto dello stesso Comune al foglio 76 particelle 982 e 98, che del terreno di del Prete, sito in San Cesareo ed identificato al Catasto dello stesso comune al foglio 76 particelle 1091 e 1092, con la condanna dei convenuti alla cessazione di ogni turbativa;
ha accertato i confini fra il fondo della , compresa la particella 453, e quello di e , come indicati dal CTU (allegato n.6 all’integrazione peritale depositata in data 20.6.19 dal geometra ), con la conseguente condanna di e alla eliminazione del cancello e della rete di recinzione insistenti sul terreno della , sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451 e 453;
ha costituito una servitù di passaggio coattiva, a piedi e carrabile, in favore del terreno di , in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particelle 1091 e 1092, ed a carico del terreno di , terreno sito in San Cesareo, identificato al Catasto di tale comune al foglio 76 particella 451, come identificata dal CTU a pag.6 integrazione peritale, allegato13;
ha condannato del a versare a un’indennità pari ad euro 3.170,00;
ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni:
la domanda attrice va qualificata come azione negatoria servitutis ed è fondata; la ha dimostrato la proprietà del fondo, allegando l’atto di donazione da parte del padre; dalle indagini del CTU, è emerso che la strada larga 3 mt che collega i fondi di , e alla pubblica via (INDIRIZZO) insiste sul terreno della . Più precisamente, la servitù di passaggio, costituita con l’atto del notaio del 2001, a favore delle particelle 932 e 98 (ora di proprietà dei sig. e ) ed a carico della particella 933 (al tempo di proprietà dei soli e ricade di fatto nella proprietà della e non di e che, pertanto, non avevano alcuna legittimazione a costituirla.
È, allo stesso modo, fondata la domanda attorea, qualificata come azione di regolamento di confini, di rilascio della striscia di terreno occupata da e , e di rimozione del cancello e della rete di recinzione; ciò sulla base delle indagini del ctu che ha compiutamente individuato i confini.
E’ infondata la domanda riconvenzionale, proposta da contro
, e avente ad, per un’ampiezza di mt 3, sui loro fondi, distinti in catasto al Foglio 76 particelle 1217 e 1188 (ex 933) ed a favore del fondo di sua proprietà, sito in San Cesareo (RM) distinto in Catasto al Foglio 76 particella 1091, con sovrastante fabbricato distinto con la particella 1092, perché il tracciato indicato è risultato ricadere nella proprietà .
È, invece, fondata la domanda riconvenzionale proposta da , volta alla costituzione di un diritto di servitù coattiva in favore del proprio fondo ed a carico dei fondi che risulteranno interessati dal tracciato della strada che consente l’accesso da INDIRIZZO Il ctu ha accertato che si tratta di fondo intercluso ed ha individuato nel fondo di proprietà della quello che consente l’accesso più breve alla via pubblica e con il minore aggravio per quello da asservire, ai sensi dell’art.1051 c.c. proponendo solo un’alternativa per ridurre l’aggravio della . Il tribunale ha aderito alle conclusioni del ctu, utilizzando la soluzione principale, che ricalca quella di fatto, tale da garantire il passaggio di pedoni e possibili cavi per utenze ed ha
determinato un’indennità pari ad € 3.170,00, che il dovrà versare alla .
ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Tivoli n. 270/2020 nella parte in cui ha costituito la servitù di passaggio sul suo fondo, in favore di chiedendo di ‘ accogliere la domanda principale del medesimo di accertamento, a favore del proprio fondo ed a carico delle particelle 1217 e 1188 dei chiamati in causa e della servitù costituita con atto per notaio del 24 Aprile 2001, anche ai sensi dell’art. 1062, 2° comma cc ; in via gradata e nell’ipotesi di accoglimento della sua riconvenzionale subordinata, procedere alla costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1054 cc sul fondo dei signori previa individuazione del tracciato tramite supplemento di CTU che in tal caso si chiede sin d’ora disporsi; in via sempre gradata, nell’ipotesi di conferma della sua costituzione ai sensi dell’art. 1051 cc, disporsi indagine suppletiva ai fini del rispetto dei criteri di scelta di cui al 2° comma dello stesso articolo; 4) in ultima ipotesi, disporsi la costituzione della servitù della larghezza di tre metri utilizzando per un metro il fondo dei chiamati in causa particella 1217, lungo il confine con la particella 451 dell’attrice, e per due metri quest’ultima particella. Con il favore delle spese del grado del giudizio’.
Tre sono motivi di appello.
Con il primo, la contesta che il tracciato, descritto con l’atto notarile del 2001 di costituzione di servitù volontaria, coincida, in buona parte, con la proprietà della , e, dunque, la carenza di legittimazione delle parti che lo hanno costituito. Sostiene che, con tale atto, è stata ceduta una prima parte del più ampio fondo appartenente al e costituita una servitù di passaggio in favore di essa; una servitù di passaggio pedonale e carraio – e non la strada carrabile di 3 mt oggi esistente – come risultante dai confini indicati nell’atto del 2001 (‘ dalla recinzione attualmente esistente posta a confine ‘ e poi come ‘ porzione già oggi adibita a stradello in terra battuta ‘) di cui oggi è rimasto solo un tratto; la vecchia recinzione, che esiste ancora, risulta chiaramente dalle foto allegate alla consulenza d’ufficio come allineata ai nuovi
muri, costruiti dalle parti e inoltre, nell’atto di costituzione la servitù è descritta come ‘ porzione già oggi adibita a stradello in terra battuta ‘ e non come l’attuale strada in cemento rilevata dal ctu; il fondo di , non esisteva, al momento della costituzione della servitù, in quanto formatosi solo a seguito del frazionamento del terreno di proprietà che hanno donato la particella alla figlia, nell’anno 2008; successivamente la figlia l’ha venduta a
che l’ha poi ceduta al figlio nell’atto di vendita a
era precisato che l’immobile aveva accesso alla via pubblica e si deve ritenere mediante la servitù precedentemente costituita; manca qualsiasi menzione al riguardo nel successivo atto di trasferimento a ma la sua dante causa non può non aver ceduto ogni diritto legato al terreno, anche in ragione della clausola contrattuale che prevede testualmente ‘ Quanto in oggetto viene compravenduto nello stato di fatto e nella condizione giuridica in cui si trova… ‘; la servitù a favore del fondo deve, comunque, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia, dal momento che le particelle appartenevano allo stesso soggetto e negli atti di trasferimento nulla viene detto della servitù esistente (salvo il riferimento ad essa nell’atto di vendita ed ovviamente trascritta nei registri immobiliari; a riprova di tale assunto, vi è la mancata opposizione di ad estendere al la servitù gravante sullo loro terreno, oltre gli atti negoziali di vendita e frazionamento; dunque, la mancata contestazione dell’esistenza di una servitù come costituita con l’atto notarile, mentre il ctu non ha indagato quale fosse il relativo tracciato.
Con il secondo motivo, la contesta la mancata applicazione dell’art. 1054 c.c., trattandosi di un’interclusione derivante da un frazionamento, con il conseguente obbligo a carico dell’alienante di garantire il passaggio costituendo una servitù sulla parte di fondo residuato.
In conclusione, la chiede l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal contro , e
per sentir costituire la servitù sul terreno di loro proprietà. La domanda non è stata riproposta dal , che non si è costituito in appello. E’ evidente che la ha interesse solo ad accertare l’esistenza di altre strade percorribili, in modo da ottenere la riforma della pronuncia costitutiva della servitù coattiva, a carico della sua proprietà. Va immediatamente precisato, in punto di diritto, che l’acquisto di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1062 cc, presuppone che i due fondi siano oggettivamente subordinati o al servizio l’uno all’altro e che tale circostanza deve permanere quando venga meno la titolarità di essi facente capo allo stesso proprietario, nonché la presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, che palesino il rapporto di asservimento e devono mancare disposizioni sulla servitù; circostanze nemmeno allegate, se non una generica descrizione dei luoghi nemmeno così puntuale riguardo l’estensione in larghezza del preesistente stradello.
Ancora, ‘ In tema di servitù, il diritto di passaggio conseguente ad interclusione per effetto di alienazione, ai sensi dell’art. 1054 cod. civ., ha natura esclusivamente personale, sicché non spetta in favore dell’avente causa a titolo particolare dall’acquirente dell’immobile rimasto intercluso, né nei confronti dell’avente causa a titolo particolare dal dante causa, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell’atto di acquisto. Ne deriva che spetta al terzo, che sia stato convenuto in giudizio per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l’onere di provare il fatto impeditivo della dedotta interclusione, in conseguenza del trasferimento del diritto personale a favore dell’avente causa dall’acquirente.’ (Cass. Sez. 2, sent. n. 23693/2014).
Nel caso in esame, la porzione di fondo, ora di proprietà , part. 1061, è stata ceduta dalla figlia di , che l’ha ricevuta dal padre per donazione, alla madre del , con la sola precisazione della possibilità di accesso alla via pubblica attraverso una strada privata; quest’ultima l’ha poi ceduta al figlio e, nel relativo atto, non vi è alcuna menzione della trasmissione del diritto ex art. 1054 cc,.
Va poi aggiunto che la disponibilità dei chiamati in causa ad estendere la servitù di passaggio al , parte dal presupposto che il tracciato sia quello attuale, invece, risultato almeno in parte di proprietà
In ogni caso, le critiche della inerenti l’esistenza di un preesistente stradello non ctu, in sede di osservazioni critiche (‘ nessuna parte ed il lotto ex particella 933, è ora di proprietà dei signori
sono puntuali, basandosi su mere deduzioni, a fronte della perentoria affermazione del Allo stato attuale detta strada che non trova riscontro nelle foto aeree del passato, come se non fosse mai esistita, non risulta da e lotto recintato e accatastato con nuova particella n.1217. Pertanto in considerazione del fatto che questa strada non esiste, si può giustamente affermare che il lotto del sig. è ‘intercluso’ ) . E’ vero che il tribunale non ha posto un quesito specifico al ctu, ma è pur vero che le indagini del consulente sono avvenute anche con sistemi sofisticati, comparando la situazione attuale con quella preesistente, e nulla è emerso riguardo all’esistenza di un preesistente stradello. Come si è detto, tale circostanza non è stata nemmeno puntualmente allegata dalla proprietaria del terreno, sin dall’anno 1984, ben prima del dedotto frazionamento. In altri termini, la , pur conoscendo i luoghi, si è limitata a richiamare genericamente la documentazione allegata alla relazione del ctu, che, invece, non offre utili elementi di valutazione.
Di conseguenza resta travolta anche l’ulteriore censura inerente l’individuazione del passaggio più agevole e meno gravoso per il fondo servente, ai sensi dell’art. 1051 cc. Un’ultima contestazione riguarda la scelta del tribunale di aderire all’opzione più gravosa per il fondo servente di proprietà , escludendo dal tracciato la striscia presente tra il confine e i muri di circa 1 mt in larghezza, che ricade nella proprietà , e , e così costituendo una servitù larga 4 mt, con un sacrificio ingiustificato al fondo di proprietà dell’attrice.
Il CTU, in sede di integrazione delle indagini, finalizzata all’esatta individuazione dei confini tra le proprietà, ha accertato che la strada utilizzata per il passaggio pedonale e carrabile, è superiore a tre metri, comprendendo anche un metro del terreno dei confinanti, che funge da banchina; ha proposto, in alternativa, di determinare il tracciato della servitù utilizzando anche l’area da destinata a banchina, così riducendo a 2 metri la parte di fondo della gravata da servitù. Nel proporre le due soluzioni,
ha, però, precisato che la prima offre maggiori garanzie per il passaggio pedonale ed il possibile passaggio di cavi per utenze. Il tribunale ha dato rilievo a queste esigenze dandone espressamente atto. La motivazione è condivisibile restando la banchina a servizio del tracciato anche carrabile, come disposto in sentenza, richiamando l’allegato 13, mentre un’eventuale riduzione del passaggio renderebbe meno agevole l’uso anche in termini di sicurezza per i pedoni.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali del grado (esclusa la fase istruttoria del tutto mancata), da contenere in misura minima, in ragione dell’effettiva portata della linea difensiva, da ritenersi unica perché sostanzialmente sovrapponibile.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da , avverso la sentenza n. 270/2020, del Tribunale Ordinario di Tivoli, con la condanna al pagamento delle spese del grado, liquidate nella misura di 3000,00 euro, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratasi antistataria;
dichiara l’appellante tenuta al versamento dell’ulteriore somma pari all’ammontare del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 23.7.2025
Il Presidente relatore