Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10944 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10944 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17796/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1125/2018 depositata il 05/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
Per quel che ancora qui rileva, NOME COGNOME citò in giudizio NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, chiedendo fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio, che attraversando il fondo dei convenuti, consentiva all’attore di raggiungere il proprio fondo dalla via pubblica e, in subordine, che fosse costituita servitù coattiva.
I convenuti contestarono l’esistenza della dedotta servitù e, quanto alla costituzione coattiva, evidenziarono la possibilità di una più comoda via d’accesso attraverso il terreno in proprietà di altri.
Il Tribunale autorizzata la chiamata degli ‘eredi COGNOME‘, costituì servitù coattiva anche carrabile a carico del fondo dei COGNOME.
1.1. La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’impugnazione dei COGNOME, in riforma della sentenza di primo grado, costituì la servitù coattiva a carico del fondo dei COGNOME.
NOME (del DATA_NASCITA), NOME, NOME, NOME (del DATA_NASCITA), NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME propongono ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.
NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME (gli ultimi due quali eredi di NOME COGNOME) resistono con controricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la tardiva produzione documentale dei controricorrenti, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all’art. 372 cod. proc. civ.
Con il primo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
I ricorrenti lamentano che la Corte di Catanzaro aveva escluso la necessità di rinnovare la c.t.u., reputando che gli accertamenti svolti in primo grado fossero sufficienti per mutare il percorso della servitù, in quanto quello gravante sul fondo dei COGNOME, in violazione dell’art. 1051, co. 4, cod. civ., interessava un’area cortilizia annessa ad abitazione. Così facendo, proseguono i ricorrenti, la sentenza non aveva considerato <>.
Di conseguenza, concludono i ricorrenti, se entrambi i percorsi passano attraverso l’area esterna del fabbricato (uno a destra e l’altro a sinistra), entrambi rientravano nel divieto di cui alla norma evocata.
4.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
NOMEmente inammissibile si mostra l’allegazione di omissione di un fatto controverso e decisivo, in quanto ‘il fatto’, che i ricorrenti sopra riportano è stato preso in esame dalla Corte d’appello, sia pure traendone conclusioni diverse rispetto a quelle auspicate in ricorso.
Nel resto trattasi di apprezzamenti di merito, in questa sede non censurabili.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 1051 cod. civ.
Si sostiene che la sentenza aveva fatto cattivo esercizio del potere valutativo, per non essersi tenuto conto del fatto che entrambi i percorsi interessavano per un tratto area preclusa per legge e che, in una tale situazione, si sarebbe dovuto preferire il percorso più breve, nonché tenere conto della conformazione dei luoghi, in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo gravato e nel caso prescelto dalla Corte di Catanzaro, come riportato dal consulente, restava tagliata in due la particella n. 486.
5.1. Trattasi di motivo in parte manifestamente infondato e per altra parte inammissibile.
5.1.1. Quanto all’art. 1051 cod. civ. basti riprendere il principio di diritto che questa Corte ha già avuto modo di enunciare, secondo il quale in materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili. Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi (Sez. 2, n. 17156, 26/6/2019, Rv. 65434102; conf. Cass. n. 14102/2012).
A completamento del ragionamento deve enunciarsi il seguente principio di diritto: ‘ nel rispetto dell’art. 1051, co. 4, cod. civ., il bilanciamento dei contrapposti interessi, che tenga anche conto dell’entità dell’intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito ‘.
5.1.2. La critica alla ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024.