Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26956 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26956 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23204/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE),
rappresentato e difeso dal predetto e congiuntamente e distintamente dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n.496/2020 depositata l’ 11.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2014 COGNOME NOME, proprietario in Comune di Montabone (AT) delle particelle a foglio 2 n. 232 (sulla quale insisteva un fabbricato adibito ad abitazione) e 234 (destinata alla coltivazione), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria il figlio di COGNOME NOME, COGNOME NOME, ed i nipoti dello stesso, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari delle particelle 177, 178, 204, 176 sub 9 e 389, su alcune delle quali insistevano fabbricati adibiti ad abitazione ed all’attività imprenditoriale di COGNOME NOME, mentre le altre erano destinate alla coltivazione, chiedendo di accertare la sussistenza sui fondi dei convenuti del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio, con mezzi meccanici, motorizzati ed agricoli a favore delle particelle 232 e 234 per titolo negoziale (atto del AVV_NOTAIO del 15.3.1964 col quale gli eredi dell’originario unico proprietario, COGNOME NOME, deceduto nel 1916, ossia COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano proceduto alla divisione del compendio, ed ulteriore atto di acquisto di COGNOME NOME di altri terreni ricompresi
nell’originaria proprietà unica di COGNOME NOME a rogito del AVV_NOTAIO del 1971), o per destinazione del padre di famiglia, o per usucapione ordinaria, ed in subordine la costituzione coattiva delle servitù prevista per i fondi interclusi.
Si costituivano nel giudizio di primo grado COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano il rigetto delle domande avversarie, ed in via riconvenzionale subordinata l’accertamento della sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei loro fondi ed a carico delle particelle 232 e 234 di proprietà di COGNOME NOME.
Espletate prove testimoniali e CTU, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 821/2018 del 16.7/9.10.2018, disattese le domande volte ad ottenere l’accertamento della costituzione convenzionale, o per destinazione del padre di famiglia delle servitù richieste dall’attore, accoglieva le domande dello stesso di accertamento dell’usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio, respingeva la riconvenzionale di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, e condannava questi ultimi alle spese processuali di primo grado.
Proposto appello da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che chiedevano che in riforma della sentenza di primo grado fossero respinte le avverse domande di usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio, e presentato appello incidentale condizionato da COGNOME NOME per la costituzione per titolo negoziale e per destinazione del padre di famiglia, o in subordine per la costituzione coattiva delle servitù per interclusione delle particelle 232 e 234, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 496/2020 del 15.4/11.5.2020, respingeva l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
La Corte d’Appello respingeva la doglianza degli appellanti relativa alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale,
articolati allo scopo di dimostrare che il passaggio pedonale e carrabile di COGNOME NOME era avvenuto per mera tolleranza, giustificata dalla genericità dell’articolazione. La medesima Corte riteneva, che nell’accogliere la domanda di usucapione delle servitù di passaggio dell’originario attore, il Tribunale di Alessandria non avesse errato nel ritenere sussistenti opere visibili ed apparenti, in quanto dalla CTU espletata risultava l’esistenza di un percorso comunque visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate all’esercizio delle servitù, quali l’asfaltatura di un tratto, l’inghiaiatura di un altro, la presenza delle tipiche pietre angolari a basamento utilizzate nei tempi antichi per realizzare le strade dove dovevano transitare i carri trainati dai buoi, posate con lo schema tipico delle zone agricole di quel territorio, in quanto dalle foto prodotte, risalenti anche agli anni ’70 dello scorso secolo, antecedenti ai lavori di asfaltatura e rifacimento realizzati dagli appellanti intorno al 2000, la strada risultava sterrata ma comunque delimitata da opere visibili e dirette a consentire di percorrerla, ed in quanto nel 2012 il Comune di Montabone (AT) si era detto disponibile ad installare una cartellonistica indicante che la strada in questione arrivava oltre che ai numeri civici sino a 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell’originario attore.
Da ultimo, la Corte d’Appello respingeva il motivo d’impugnazione relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado, rilevando che non era stata disposta la compensazione, in quanto le domande dell’originario attore, volte all’accertamento delle servitù di passaggio reclamate, erano state comunque accolte, anche se solo per uno dei titoli alternativi invocati.
Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a due motivi, ed ha resistito con controricorso COGNOME NOME.
Depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalle parti, la causa é stata dapprima avviata all’udienza camerale della sesta sezione su proposta di manifesta fondatezza del primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ., e poi rinviata all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria del 22.9.2021/7.3.2022.
La Procura Generale, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità del secondo motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 cod. civ.
Deducono che l’impugnata sentenza, travisando il significato dell’art. 1061 cod. civ., ha inteso il requisito dell’apparenza delle servitù di passaggio come riferito solo alla presenza di opere indicative dell’esistenza di una strada, o di un percorso utilizzabile per il passaggio, e non a quella di un quid pluris che dimostri la specifica destinazione dell’opera permanente e visibile al servizio del preteso fondo dominante ed a carico del preteso fondo servente.
1.2 Col secondo motivo di ricorso, si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (le opere visibili e permanenti destinate all’esercizio delle due servitù di passaggio pedonale e carrabile reclamate dall’originario attore) in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
2 Il primo motivo è fondato.
Preliminarmente va respinta l’eccezione -sollevata in controricorso – di inammissibilità del motivo per asserita novità della questione: i
convenuti, infatti, già alla pagina 12 della comparsa di risposta del giudizio di primo grado, avevano rilevato che difettavano sia le opere visibili e permanenti, sia il possesso continuato, per cui non poteva essere invocata l’usucapione, come poi ribadito alla pagina 14 della comparsa conclusionale di primo grado, e la tematica era stata riproposta anche col secondo motivo di appello, inerente all’erroneo apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie con riferimento alla valutazione delle prove fornite da parte attrice a sostegno della domanda di usucapione e da parti convenute in via di eccezione e/o come prova contraria, ed a pagina 15 della comparsa conclusionale di secondo grado. A conferma di ciò, al capoverso di pagina 14, l’impugnata sentenza riporta che secondo la prospettazione degli appellanti ” il Tribunale avrebbe errato a ritenere le opere visibili ed apparenti, perché la strada risulterebbe asfaltata solo sino al cortile dei convenuti, cortile che a sua volta presenta una parte di marciapiede ed una parte di ghiaia, nulla più, inoltre, sino al 1964 era tutta un’unica proprietà e pertanto era quasi obbligato il transito di uno sulla proprietà dell’altro “.
Superata l’eccezione, osserva la Corte che alle pagine 14 e 15, la Corte d’Appello ha individuato gli elementi ritenuti indicativi dell’esistenza di opere visibili ed apparenti (in realtà l’art. 1061 cod. civ. parla di opere visibili e permanenti), individuandoli: 1) nelle risultanze della CTU, che ha attestato la presenza di un percorso comunque chiaramente visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate al suo esercizio, asfaltatura in un tratto, inghiaiatura in un altro, presenza poi delle tipiche pietre angolari a basamento utilizzate nei tempi antichi per realizzare le strade dove dovevano transitare i carri trainati da buoi, posate con uno schema tipico delle zone agricole del territorio; 2) nei rilievi fotografici agli atti rammostrati ai testi, comprese le foto d’epoca, risalenti agli anni ’70 del novecento, antecedenti ai lavori di asfaltatura e rifacimento realizzati dagli
appellanti intorno al 2000, in cui la strada era parzialmente sterrata, ma chiaramente delimitata da opere con tutta evidenza visibili e dirette a consentire di percorrerla, mentre poi la strada era stata asfaltata in parte; 3) il Comune di Montabone (AT) si era detto disponibile (nel 2012) ad installare una cartellonistica indicante che la strada in questione arrivava oltre che ai numeri civici sino al n. 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell’originario attore.
Se si fa eccezione per tale ultimo elemento, effettivamente idoneo a rivelare pubblicamente che i pretesi fondi serventi dei ricorrenti erano attraversati da una strada che permetteva di raggiungere il fabbricato al n. 5 di proprietà di COGNOME NOME, ma intervenuto solo nel 2012, in tempo quindi non utile a far decorrere i venti anni di possesso del passaggio necessario per l’usucapione prima dell’inizio di questo giudizio (2014), gli altri elementi addotti dalla Corte d’Appello, riportati ai numeri 1) e 2), essendo relativi solo al percorso, neppure uniforme nei materiali, della strada, e per di più variato nel tempo, ed all’esistenza di opere di delimitazione laterale, non sono affatto idonei a rendere pubblico e visibile che la strada stessa sia stata realizzata ed utilizzata per oltre venti anni per dare accesso attraverso due specifici percorsi attraversanti le particelle dei ricorrenti (pretesi fondo serventi) al fabbricato ubicato sulla particella 232 del foglio 2 del NCT del Comune di Montabone ed al terreno coltivato ubicato sulla particella 234 dello stesso foglio, di proprietà di COGNOME NOME.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia (quest’ultima significativamente esclusa nella specie per il variare nel tempo dello stato dei luoghi), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l’esistenza del
peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell’esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (vedi in tal senso Cass. ord. n. 11123/2022 in motivazione a pagina 5; Cass. ord. n.29579/2021 in motivazione a pagina 12; Cass. ord. 6.5.2021 n. 11834; Cass. ord. 17.3.2017 n. 7004).
La sentenza impugnata ha riferito la nozione di opere visibili e permanenti dell’art. 1061 cod. civ. soltanto all’esistenza del percorso stradale, trascurando completamente il necessario accertamento del suddetto quid pluris, idoneo a dimostrare agli occhi dei terzi l’esistenza del peso sui pretesi fondi serventi a specifico favore dei pretesi fondi dominanti per il tempo necessario alla maturazione dell’usucapione, e ciò rende necessaria la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione per procedere ad un nuovo esame dei fatti accertati alla luce del citato principio di diritto e, all’esito, regolare le spese del presente giudizio.
3 L’accoglimento del primo motivo comporta logicamente l’assorbimento del secondo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa
composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024