Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17795/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE PAOLA, RAGIONE_SOCIALE ROBERTO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1756/2019 depositata il 28/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da COGNOME NOME, NOME e NOME nei confronti di COGNOME NOME, con la quale gli attori esposero di essere proprietari di un fondo agricolo confinante con quello del fratello COGNOME NOME, gravato da servitù di passaggio, anche carrabile, costituita con atto del 19.4.1969 su una strada rettilinea. L’atto costitutivo prevedeva che il fondo non potesse essere modificato senza il consenso dei comproprietari. Gli attori dedussero che COGNOME NOME aveva eretto sul suo fondo una costruzione su più livelli e, con lettera dell’1.9.1999, aveva chiesto ai fratelli l’autorizzazione a trasferire la servitù, ricevendone l’assenso purchè le spese fossero a suo carico e purchè non vi fosse un aggravio della servitù di passaggio. Secondo gli attori, invece, il nuovo tracciato impediva il passaggio con gli automezzi di media e grande portata impiegati nell’esercizio dell’attività agricola e, su tale premessa, chiesero al Tribunale di dichiarare l’inefficacia del consenso, l’aggravio della servitù di passaggio e la condanna di NOME al risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio petitorio, gli attori proposero ricorso per reintegra nel possesso della servitù di passaggio, che venne accolto
dal Tribunale di Avellino, con condanna nei confronti di NOME ad allargare la strada ed eliminare siepi e muretti.
Nella fase di attuazione del provvedimento intervenne volontariamente COGNOME NOME, quale procuratore della figlia NOME COGNOME, in qualità di proprietario del terreno sul quale dovevano essere eseguiti i lavori di demolizione previsti nel provvedimento cautelare.
Il Tribunale di Avellino rigettò la domanda, ritenendo che la servitù non poteva ritenersi trasferita per mancanza della forma scritta prevista ad substantiam.
Proposero appello COGNOME NOME, NOME e NOME, resistito da COGNOME NOME e
COGNOME NOME, che propose appello incidentale.
La Corte d’Appello di Napoli accolse, per quanto di ragione, l’appello di NOMENOME NOME NOME COGNOME; dichiarò che la servitù era stata trasferita e condannò NOME a trasferire nella nuova sedes viae anche le condotte idriche.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito rilevò la contraddittorietà delle conclusioni dell’atto di appello in quanto da un lato si chiedeva il ripristino del vecchio tracciato, sulla base del titolo costitutivo della servitù, e dall’altro si insisteva nella conferma dell’interdetto possessorio, che aveva ad oggetto il nuovo tracciato, derivante dall’accordo del 1999, come modificato nell’ambito delle modalità di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c.. La Corte d’appello interpretò la domanda nel senso che gli attori avevano chiesto il trasferimento della servitù sulla base dell’accordo del 1999, fondato sulla missiva con la quale i germani di COGNOME NOME avevano autorizzato il trasferimento della servitù. Quanto all’aggravamento della servitù, la Corte di merito accertò che la
realizzazione del nuovo tracciato consentiva l’agevole passaggio dei mezzi, ad eccezione delle autobetoniere di grossa stazza, che, tuttavia, anche in passato percorrevano occasionalmente la strada, secondo l’interpretazione del titolo originario ed attesa la vocazione agricola dei terreni. Nessuna incongruenza venne ravvisata tra la tutela possessoria ed il giudizio petitorio, considerato che, in sede di attuazione del provvedimento erano stati gli stessi spogliati ad aderire alle soluzioni individuate per il trasferimento della servitù.
La Corte d’appello rilevò, inoltre, che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di trasferimento delle tubature idriche ed accertò che l’immanenza delle tubature sotto uno strato di terreno inaccessibile – perché distante dal percorso stradale su cui era stata trasferita la servitù con consentiva l’ispezione e la manutenzione delle condotte.
Quanto alle spese di lite nei confronti di COGNOME NOME, la Corte ne dispose la compensazione per essere il terzo volontariamente intervenuto nel giudizio nonostante la notifica della citazione fosse stata determinata da ragioni di litisconsorzio processuale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Hanno resistito con controricorsi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e, con distinto controricorso NOME COGNOME, quale procuratore della figlia NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cpc.; il ricorrente censura la sentenza impugnata per ultrapetizione in quanto gli attori avrebbero proposto domanda di
accertamento dell’esistenza della servitù di acquedotto mentre la Corte d’appello lo avrebbe condannato a trasferire le condotte idriche. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc, in relazione all’art 360, comma primo, n. 3 cpc.; l ‘actio confessoria servitutis di acquedotto integrerebbe una domanda nuova, formulata per la prima volta in appello in quanto nell’atto introduttivo, gli attori si sarebbero limitati ad affermare la necessità di trasferire la rete idrica con il trasferimento del tracciato.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1364 cc, in relazione all’art 360, comma primo, n. 3 cpc., per avere la Corte d’appello errato nell’interpretazione dell’accordo dell’1.9.1999, che non farebbe alcun accenno al trasferimento della servitù di acquedotto.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste il vizio di extrapetizione poiché la domanda di trasferimento delle condutture idriche, unitamente allo spostamento del percorso del tracciato, era stata proposta in primo grado sul presupposto che l’allocazione delle vecchie tubature era inaccessibile, attesa la distanza del nuovo percorso stradale. In particolare, era stata evidenziata la necessità di controllare lo stato dei luoghi e di potervi accedere per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne consegue che non sussiste la violazione dell’art.345 c.p.c. perché non si trattava di una domanda nuova, proposta per la prima volta in appello.
Correttamente, la Corte d’appello ha accolto la domanda di trasferimento delle tubazioni secondo il nuovo tracciato pedonale e carrabile, una volta constatato che le tubature si trovavano sotto uno strato di terreno ormai inaccessibile e distante dal percorso
stradale su cui era stata trasferita la servitù in modo da poter consentire l’accesso e l’ispezione delle condotte, oltre agli interventi in caso di necessità.
Con interpretazione plausibile del nuovo accordo del 1999, la Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di una delle modalità del passaggio, connessa al trasferimento della servitù.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 704 cpc, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cpc. in quanto non vi sarebbe identità tra il bene tutelato con l’azione petitoria, che avrebbe ad oggetto il ripristino del vecchio tracciato, e quello tutelato con l’azione possessoria, avente ad oggetto il nuovo tracciato.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, interpretando le domande poste nel giudizio petitorio e possessorio, ha affermato che la pretesa possessoria riguardava genericamente il diritto al passaggio e la contestazione dell’aggravamento rispetto all’originario percorso. Nell’interpretare le conclusioni delle parti appellanti, la Corte di merito ha rilevato l’incompatibilità tra la domanda di ripristino del tratto iniziale del tracciato e la domanda di attuazione del nuovo tracciato, il cui accordo, contrariamente alla decisione del primo giudice, è stato considerato valido ed efficace. Di conseguenza, l’azione petitoria ha avuto ad oggetto, al pari del ricorso possessorio, l’esecuzione delle opere necessarie per il trasferimento della servitù di passaggio. Dette opere sono state realizzate, in sede di attuazione della misura cautelare, con il consenso di tutte le parti, e quindi anche di COGNOME NOME, sulla base del nuovo accordo (pag.13-14 della sentenza impugnata).
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360 comma primo, n. 4 cpc., per omessa
pronuncia sulla domanda petitoria con riferimento al ripristino del vecchio tracciato e per avere la Corte di merito erroneamente interpretato la domanda originaria in maniera diametralmente opposta alla sua esplicita formulazione, sulla base di atti successivi, come la comparsa conclusionale ed il tentativo di conciliazione.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino del vecchio tracciato, avendo la Corte d’appello esaminato detta domanda, ritenendola incompatibile con la domanda di conferma dell’ordinanza interdittale, che aveva riguardato il nuovo percorso della servitù di passaggio.
Come in precedenza affermato, il nuovo tracciato era frutto dell’accordo intercorso tra le parti, sicchè il ricorrente non ha interesse a dolersi delle modalità di attuazione dell’accordo, derivante proprio dalla sua richiesta di trasferimento della servitù.
Con il sesto motivo di ricorso, si deduce il ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa in relazione all’art. 360 comma 1, n.5, cpc.’; la sentenza viene censurata per illogicità perché avrebbe accolto la domanda di conferma dell’ordinanza possessoria, con conseguente condanna del ricorrente alle spese per l’attuazione del provvedimento, nonostante fosse stato accertato che i germani COGNOME non fossero mai stati titolari di servitù di transito con mezzi pesanti, attesa la vocazione agricola dei terreni. Secondo il ricorrente, poiché il titolo costitutivo di servitù non contemplava i mezzi di grossa portata, la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare la domanda di conferma dell’interdetto possessorio.
Il motivo è inammissibile.
La censura svolta presuppone come ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di legittimità sulla motivazione
della sentenza nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., apportata dal D.L. n.83 del 2012, convertito nella L. n.134 del 2012, mentre, con la citata novella, è denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che non si tratti di assenza assoluta o apparenza della motivazione (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 8053 del 2014).
In ogni caso, la Corte d’appello ha accertato che, solo all’esito delle misure attuative dell’interdetto, era stato ripristinato il diritto di transito dei COGNOME ed ha rilevato, quanto ai mezzi pesanti, che, secondo l’interpretazione del titolo, le autobetoniere di grossa stazza, anche in passato, percorrevano occasionalmente la strada originaria, attesa la vocazione agricola dei terreni.
Deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc , in relazione all’art 360, comma primo, n. 3 cpc., perché COGNOME NOME, NOME e NOME avrebbero proposto per la prima volta, in grado d’appello, la domanda di accertamento di servitù di passaggio sul fondo di COGNOME NOME.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 100 cpc, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cpc., in quanto sussisterebbe l’interesse di COGNOME NOME a costituirsi in giudizio per contrastare la confessoria servitutis formulata dai germani COGNOME, proposta, per la prima volta, con l’atto di appello.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360, comma primo,
n.4 cpc., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sula domanda proposta nei confronti di COGNOME NOME.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente compensato le spese di lite nonostante la domanda dei germani COGNOME fosse inammissibile ed era stata chiesta anche la condanna alle spese per lite temeraria.
COGNOME NOME deduce, in sintesi, di non essere stato convenuto nel giudizio innanzi al Tribunale di Avellino e di essere intervenuto con opposizione di terzo a tutela di un proprio diritto pregiudicato dall’attuazione dell’interdetto possessorio, sicchè la Corte d’appello avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile la domanda nei suoi confronti e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
COGNOME NOME, procuratore della madre e, successivamente della figlia COGNOME NOME, è intervenuto volontariamente nella fase attuativa del giudizio possessorio in corso tra i germani COGNOME e NOME COGNOME, quale proprietario del terreno al confine e dei muretti a sua delimitazione per impedire l’intervento su questi e perché venisse accertato il diritto all’integrità ed intangibilità del muro di confine.
La sua posizione è quella del terzo che potrebbe subire pregiudizio nell’attuazione del provvedimento cautelare ed è legittimato a svolgere le sue difese nel procedimento possessorio, per conseguire l’accertamento che la parte istante non ha, contro il terzo, il diritto ad essere mantenuto nel possesso vantato mediante la
domanda possessoria (Cassazione civile sez. III, 29/10/1999, n.12191).
Il terzo è estraneo al procedimento possessorio perché la domanda di reintegrazione non viene proposta nei suoi confronti anche se la reintegrazione disposta dal giudice col provvedimento sommario può comportare la modificazione dello stato di fatto relativo ad un fondo nel cui possesso è lui a trovarsi.
Si tratta di questioni che non riguardano la fondatezza della misura cautelare ma la sua fase attuativa, disciplinata dall’art.669 duodecies c.p.c., applicabile anche ai procedimenti possessori, in virtù dell’espresso richiamo contenuto nell’art.669 duodecies c.p.c.
Nell’ambito dell’attuazione del provvedimento interdittale, nessuna statuizione viene adottata in relazione al possesso ma si assicura la tutela interinale del diritto, nel tempo necessario al suo accertamento, ragione per la quale la giurisprudenza ha ritenuto che nè la parte istante sia tenuta alla notifica del titolo esecutivo e del precetto nè che l’altra parte o i terzi possano proporre opposizione di terzo all’e secuzione (Cass. 15 marzo 1976 n. 955; 30 agosto 1991 n. 9276; 15 marzo 1994 n. 2435; 16 aprile 1997 n. 3277).
Di qui l’atteggiarsi dell’esecuzione dell’ordinanza come attuazione di misura cautelare e non come procedimento di esecuzione di una sentenza di condanna costituente titolo esecutivo.
E’ quindi ammissibile l’intervento del terzo non contemplato dal provvedimento cautelare per reagire contro l’attuazione del provvedimento, per reagire all’attuazione della misura cautelare, qualora interferisca nella sua sfera giuridica
Questa Corte ha, inoltre, ritenuto che, quando per l’attuazione della tutela richiesta sia necessaria la rimozione dello stato di fatto abusivamente creato, con l’abbattimento di opere appartenenti in comproprietà anche a terzi non presenti in giudizio, sussiste la inscindibilità della causa e la conseguente necessità di integrare nei loro confronti il contraddittorio, poiché altrimenti la pronunzia concernente la riduzione in pristino risulterebbe “inutiliter” data, non potendo venire eseguita né nei confronti dei comproprietari non presenti in causa (Cass. 12 agosto 1995, n. 8835).
Nel caso di specie, la fase attuativa dell’interdetto è terminata con la rettifica dell’ordine di rimessione in pristino nel senso dell’abbattimento del muro posto sul lato destro a confine con il terreno di COGNOME NOME, così salvaguardando le ragioni del terzo. Come correttamente rilevato dalla Corte d’appello, l’atto di gravame dei germani COGNOME è stato notificato a COGNOME NOME nella qualità di interveniente nella fase di attuazione dell’interdetto possessorio, senza che nessuna domanda di natura petitoria o possessoria fosse stata svolta nei suoi confronti tanto che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova, ogni domanda rivolta nei suoi confronti (pag.8 della sentenza impugnata).
Residua la censura sulla regolamentazione delle spese di lite, che sono state integralmente compensate poiché COGNOME NOME era volontariamente intervenuto nel giudizio d’appello ed aveva partecipato attivamente per suggerire una soluzione che non lo avrebbe coinvolto, nonostante fosse stato citato solo per ragioni di litisconsorzio processuale.
Anche tale doglianza è infondata.
La motivazione della Corte d’appello integra i giusti motivi previsti dall’art.92 c.p.c., ratione temporis applicabile, trattandosi di giudizio
introdotto nell’anno 2000 (RG 879/2000). La norma così disponeva: ‘ «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.
Il giudice non è tenuto a specificare in modo analitico i motivi della compensazione, che possono desumersi dallo stesso provvedimento nel suo complesso, salvo i casi in cui le ragioni siano palesemente o macroscopicamente illogiche, tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto dal giudice di merito (Cassazione civile sez. III, 17/07/2007, n.15882).
Il sindacato della cassazione in merito alla compensazione delle spese giudiziali è limitato invece ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cassazione civile sez. III, 18/06/2003, n.9707; Cassazione civile sez. un., 15/11/1994, n.9597).
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’appello non è né illogica, né contraddittoria ma tiene conto delle ragioni poste a fondamento della compensazione.
Il ricorso principale ed incidentale vanno, pertanto, rigettati.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente principale nei confronti dei controricorrenti e vanno liquidate in dispositivo.
Vanno compensate, per la peculiarità delle questioni trattate, le spese tra ricorrente incidentale e controricorrente.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa le spese del giudizio tra il ricorrente incidentale ed i controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione