Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1477 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1477 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33603/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 613/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Osserva
La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti:
NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari d’un immobile posto a confine con il loro, chiedendo che i convenuti fossero condannati, nel rispetto di
una convenzione pattizia, a chiudere una finestra, che consentiva, mediante scavalco, d’accedere al lastrico solare, al quale i convenuti, per contratto, non potevano accedere per esercitare veduta;
-i convenuti, non negando l’esistenza della servitù contrattuale, contestarono l’assunto attoreo, poiché, a loro dire, la finestra non violava la servitù negativa di non affaccio; nel merito, tuttavia, chiesero dichiararsi cessata la materia del contendere, stante che la finestra, a seguito di ordine amministrativo, era stata riportata alle sue originarie dimensioni;
il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere e condannò gli attori al pagamento delle spese, sul presupposto che i convenuti non avessero negato l’esistenza della servitù;
-la Corte d’appello di Catania rigettò la domanda degli attori e condannò costoro al rimborso delle spese in favore degli appellati;
il Giudice di secondo grado, ritiene, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, non sussistere l’ipotesi della cessazione della materia del contendere e, tuttavia, reputa la pretesa infondata poiché, per un verso, tesa a una pronuncia dichiarativa in assenza d’interesse e, per altro verso, a una statuizione di condanna alla chiusura dell’apertura, che non ledeva il loro diritto di servitù negativa (la servitù aveva lo scopo d’impedire l’affaccio dal lastrico solare, proprio per questo non trasformabile in terrazza munita di ringhiera -salvo che la stesa fosse stata posta a tre metri di distanza dall’orlo e l’apertura, poi rimessa in pristino, non permetteva l’affaccio sulla proprietà attorea, ma, previo scavalcamento, di accedere sporadicamente al lastrico solare per opere di pulizia e manutenzione).
Gli appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di sette motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Gli intimati resistono con controricorso.
Preliminarmente deve affermarsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso dedotta dai controricorrenti. Invero, la riduzione da un anno a sei mesi del cd. termine lungo per impugnare, risulta essere stata introdotta dalla l. n. 69/2009, la quale, per espressa disposizione transitoria, trova applicazione per le cause instaurate a decorrere dal 4/7/2009; ora poiché la causa di primo grado venne instaurata nel 2005 e la sentenza venne pubblicata il 16/3/2018, il ricorso, notificato il 14/11/2018, risulta tempestivo.
Con i primi tre motivi, tra loro correlati, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 100 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Secondo l’assu nto la Corte territoriale, incorrendo in errore, aveva reputato che la domanda attorea si fosse concretizzata nella richiesta di eliminazione della luce, piuttosto che nel divieto della <> al lastrico solare (e proprio per questo il ‘petitum’, oltre a chiedere l’eliminazione dell’apertura, specificava il fine <>). In conseguenza di questo errore, la Corte di merito aveva, sbagliando, giudicato nuova la domanda con la quale gli attori avevano instato per una riduzione di dimensioni dell’apertura o per l’apposizione d’impedimenti fissi, così da non permettere l’accesso al lastrico.
Non era fondata la pronuncia d’inammissibilità della domanda di ‘confessoria servitutis’, in quanto, nel caso concreto, l’accertamento del diritto era stato reso necessario dalle molestie messe in atto dai convenuti, che avevano aperto una finestra, che consentiva di eludere il divieto d’affaccio dal lastric o solare.
4.1. Le critiche sopra sintetizzate meritano rigetto.
La questione dirimente è costituita dall’essere rimasto accertato che l’apertura in parola non consentiva l’affaccio sul fondo servito,
ma solo un precario accesso al lastrico solare, dal quale, tuttavia, non era possibile affaccio, essendo privo di ringhiera. Inoltre, risulta provato che non si riscontrò in fatto alcun uso improprio dello stesso da parte dei controricorrenti.
Di conseguenza, la doglianza secondo la quale la Corte d’appello avr ebbe ingiustamente giudicato inammissibile il mutamento della domanda, peraltro prospettato solo in comparsa conclusionale e repliche, è priva di rilievo, in quanto la pretesa era comunque palesemente infondata.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che per tutto il corso del contenzioso era incontroverso fra le parti che la servitù contrattuale non consentiva ai titolari del fondo servente di aprire accessi al lastrico solare. La decisione d’appello, stravolgendo il tema dibattuto, violando il diritto di difesa, aveva reso motivazione dissonante rispetto al tema rimasto non contestato.
5.1. Con il correlato quinto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1371 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Affermano i ricorrenti che la Corte catanese non aveva tenuto conto delle precise ammissioni della controparte e aveva ignorato che nel 2004 i convenuti <> . L’istruttoria aveva appurato che l’apertura era stata allargata proprio al fine di consentire agli appellati l’accesso al lastrico so lare e la violazione non consisteva nel fatto di aver dato aria e luce all’appartamento di
quest’ultimi, bensì nell’aver violato il divieto di accesso al lastrico solare.
5.2. Entrambi i motivi, tra loro osmotici, sono infondati.
La Corte di merito non ha introdotto un tema di decisione nuovo, bensì si è limitata a interpretare il contratto fonte della servitù.
La vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, non bastando, come più volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualità, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito; in quanto, <> (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un negozio giuridico non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Sez. 3, n. 24539, 20/11/2009, Rv. 610944; conformi: Sez. 1, n. 16254, 25/9/2012, Rv. 623697; Sez. 1, n. 6125, 17/3/2014, Rv. 630519; Sez. 1, n. 27136, 15/11/2017, Rv. 646063).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha spiegato, nel rispetto dei criteri ermeneutici normativi, le ragioni che la inducevano a privilegiare l’interpretazione avversata dal ricorrente, valorizzando, in particolare, le inferenze ricavabile dal titolo.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1027, 1028, 1058, 1322 e 1367 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Si censura nello specifico l’asserto motivaz ionale seguente: <>.
Secondo i ricorrenti una tale affermazione collide irrimediabilmente con la compressione del diritto di proprietà causato dalla concessione della servitù negativa, costituente, appunto, ‘ius in re aliena’, servitù che trovava s pecifica contropartita negoziale nell’avere gli odierni ricorrenti concesso alla controparte di costruire a distanza inferiore a quella legale.
6.1. Il motivo è infondato.
L’affermazione del giudice non merita censura. Invero, il diritto in re aliena non può giungere fino ad annichilire del tutto il diritto di proprietà gravato e, in concreto, la sua misura si trae dal contratto.
Vengono in rilievo gli artt. 1064 e 1065, cod. civ. Il primo articolo, al primo comma, dispone, a riguardo dell’estensione del diritto di servitù: <> e il secondo articolo afferma: <>.
Il diritto in re aliena, in genere, e quello di servitù, in particolare trova espressa misura nel bilanciamento nascente dalle regole normative sopra riportate. Regole che fanno escludere interpretazioni della portata del diritto sulla cosa altrui tali da svuotarne largamente la pienezza del godimento (cfr. Cass. n. 1849/2021).
Nel caso in esame il ‘pati’ derivante dalla servitù passiva di non affaccio non può, pertanto, giungere fino al punto di annichilire il diritto di proprietà sul lastrico solare. Resta, quindi, integra la facoltà dei proprietari di accedervi per opere di pulizia, manutenzio ne e quant’altro, esclusa la possibilità dell’affaccio negata dal titolo e, comunque, preclusa in fatto dall’assenza di ringhiera.
Il settimo motivo, con il quale i ricorrenti invocano il favore delle spese è inammissibile: non si tratta di un vero motivo, ma di un mero auspicio di vittoria, concretizzandosi il quale, ma solo in tal caso, essi avrebbero diritto al rimborso delle spese.
Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 30 novembre