Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34860 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
R.G.N. 16264/2020
C.C. 7/12/2023
DIRITTI REALI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16264/2020) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con indicazione di indirizzo PEC:
;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 541/2020 (pubblicata il 6 marzo 2020);
Rilevato che:
che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 4685/2017, accoglieva la domanda principale (rigettando quella riconvenzionale di NOME) proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, con la quale condannava la citata convenuta alla demolizione del balcone aggettante sul
terreno di proprietà di esso attore (sito in Toritto, alla INDIRIZZO), al ripristino della finestra, alla demolizione della scala esterna al primo piano ed allo smontaggio del contatore del gas e dei relativi tubi, come indicato dalla espletata c.t.u.;
-che, decidendo sull’appello formulato dalla soccombente NOME, la Corte di appello di Bari -con sentenza n. 541/2020 -lo rigettava, confermando la sentenza impugnata;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME sulla base di dieci motivi, resistito con controricorso dal citato RAGIONE_SOCIALE intimato;
-che, con le censure formulate mediante il ricorso, risultano prospettate alcune rilevanti questioni giuridiche, come quella sull’ambito di applicabilità dell’art. 873 c.c. e, soprattutto, quella sulla configurabilità o meno del diritto di servitù negativa (a cui si riferisce quella di ‘non affaccio’ ritenuta sussistente con la sentenza di appello e considerata legittimamente costituita per titolo anche in deroga alle norme codicistiche e del regolamento urbano), oltre che -in caso di sua ammissibilità -sulla possibilità o meno di acquistarla per usucapione;
-che, perciò, si ravvisa l’opportunità di rimettere la trattazione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione