Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 701 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 701 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 3286/2017
promosso da
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE) , società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza, in grado di appello, del Tribunale di Locri n. 695/2016, pubblicata il 27/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato COGNOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) avanti al Giudice di Pace di Caulonia, deducendo che quest’ultima, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, aveva installato su una porzione di terreno di sua proprietà due pali posti su basamenti di cemento armato per il sostegno di condutture di energia elettrica. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno subito per effetto della compressione dei propri diritti dominicali, da liquidarsi in base al disposto da ll’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, richiamato dall’art. 16 l.r. Calabria n. 17 del 2000, che indicava i criteri da seguire in caso per la liquidazione dell’indennità spettante a seguito della legittima costituzione di una servitù di elettrodotto.
La convenuta si costituiva in giudizio.
Acquisiti documenti ed espletata la prova testimoniale, non veniva disposta consulenza tecnica d’ufficio e, rigettata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla convenuta, con sentenza n. 375/2014, il Giudice di pace ha negato ogni risarcimento, attribuendo rilievo alle ridotte dimensioni dell’area occupata dall’elettrodotto e dell’assenza di coltivazioni o di alberi di ulivo nel tratto di terreno interessato dall’apposizione dei pali di sostegno delle condutture aeree.
COGNOME NOME impugnava tale sentenza, ribadendo le argomentazioni già spiegate in primo grado e precisando che, nella specie, il pregiudizio consisteva nell’occupazione della pozione di terreno con l’installazione dei pali di sostegno della linea elettrica, nell’asservimento di un’altra parte di terreno sottostante la conduttura elettrice e nella diminuzione di valore dell’intero fondo conseguente alla realizzazione dell’elettrodotto.
Costituitasi l’appellata, che reiterava l’eccezione pregiu diziale sopra menzionata, il Tribunale di Locri, facendo ricorso al criterio della ragione più liquida, con sentenza n. 696/2016, respingeva, nel merito, l’appello.
In particolare, il Tribunale riteneva che l’attività materiale , posta in essere dall’appellata , costituisse attività illecita, essendo stata realizzata in assenza di atti o accordi autorizzativi, precisando che si trattava di illecito permanente. Rilevava, tuttavia, che il danno subito per effetto di tale condotta non poteva essere considerato esistente in re ipsa , poiché l’occupazione e la modifica dello stato dei luoghi costituivano il danno-evento, distinto dal danno-conseguenza, suscettibile di risarcimento, che spettava al proprietario allegare e provare, dimostrando una effettiva lesione al suo patrimonio, per non avere potuto locare o, comunque, utilizzare il bene, o venderlo ad un prezzo più conveniente, oppure per avere sopportato altri pregiudizi derivanti dall’occupazione.
Secondo il giudice del gravame, pertanto, l’appello era infondato, poiché, nella specie, l’appellante aveva prospettato solo un danno consistente nella illecita compressione del diritto dominicale sull’area in questione, di fatto occupata e assoggettata ad una servitù di elettrodotto.
Lo stesso Tribunale evidenziava, inoltre, che non era emersa alcuna prova di un qualche pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, non avendo l’appellante dimostrato che le porzioni di terreno occupate dai pali fossero state in precedenza coltivate o comunque sfruttate, né vi era stata alcuna dimostrazione del deprezzamento del terreno, per esempio, per essere stato più possibile locarlo o venderlo ad un prezzo conveniente.
Avverso detta sentenza, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimata si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 123 r.d. n. 1175 del 1933 (approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, richiamato dall’art. 16 l.r. Calabria n. 17 del 2000 (norme in mat eria di opere di concessione linee elettrice ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), ed anche degli artt. 42 Cost e 832 c.c., per avere il Tribunale rigettato la domanda risarcitoria, nonostante avesse accertato l’illiceità della condotta dell’intimata che, senza alcuna autorizzazione, aveva alterato la consistenza di una parte del fondo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, mediante l’infissione di pali di sostegno con i relativi basamenti e la posa di una conduttura elettrica aerea -con la quale era stato compresso il diritto di proprietà della ricorrente, costituzionalmente tutelato, asservendolo alla destinazione pubblica, senza riconoscere alcun risarcimento che, invece, avrebbe potuto essere liquidato in base ai criteri previsti dalla legge regionale per il caso di costituzione legittima di una servitù di elettrodotto.
Nel formulare tale motivo, la ricorrente ha anche precisato che, formulando la richiesta di risarcimento, aveva rinunciato ad ottenere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, pure ad essa spettante, optando per la tutela per equivalente, aggiungendo che, il rigetto della domanda da parte del Tribunale aveva svuotato il diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, permettendo che illecitamente potesse imporsi un peso sul fondo privato da parte dell’Amministrazione, corrispondente di fatto all’esercizio della servitù di elettrodotto, senza possibilità per il proprietario di avere alcun ristoro.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art . 2043 c.c., per avere il Tribunale affermato che, nella specie, non fosse possibile configurare un danno in re ipsa che invece era
esistente ed era anche stato provato, essendo acquisito il titolo di proprietà e l’intervenuta realizzazione della linea ele ttrica sorretta da due pali di cemento.
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.
Con riferimento al primo motivo, ha dedotto la violazione del principio di autosufficienza, ritenendo il ricorso privo dei requisiti di specificità e di completezza richiesti dall’art. 366 c.p.c., per non avere COGNOME NOME esposto in termini esatti la questione giuridica prospettata e indicato gli atti difensivi ove tale questione era già stata prospettata.
In relazione al secondo motivo, ha dedotto la stessa violazione del principio di autosufficienza, ritenendo il ricorso privo dei requisiti di specificità e di completezza richiesti dall’art. 366 c.p.c., per non avere COGNOME NOME rappresentato l’ iter logico argomentativo seguito dalla decisone impugnata, omettendo anche di indicare e trascrivere gli atti e i documenti sui cui si fondava il ricorso.
La controricorrente, inoltre, con riferimento ad entrambi i motivi, ha eccepito che, attraverso un’apparente denuncia di violazione di legge, la controparte aveva inteso puramente e semplicemente ottenere un riesame dei fatti di causa e del materiale probatorio, posti dal giudice a fondamento della decisione.
3. Tali eccezioni sono infondate.
La lettura dell’intero ricorso, nel suo comp lesso, evidenzia con chiarezza le questioni devolute al giudice di legittimità nei due motivi di impugnazione, oggetto della materia del contendere, rimesse già alla decisione del giudice di secondo grado con i motivi di appello, la cui statuizione è stata richiamata, e criticata, con il ricorso per cassazione, anche in virtù delle prove offerte già in primo grado a sostegno della domanda risarcitoria.
Né può ritenersi che le censure attengano alle valutazioni in fatto del giudice di merito, tenuto conto che tutta la materia del contendere si incentra tutta sulla questione giuridica inerente alla configurabilità di un danno al proprietario del fondo definitivamente asservito, mediante vie di fatto, al passaggio di un elettrodotto.
I motivi d’impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro intimamente connessi, e risultano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
4.1. La ricorrente ha dedotto di avere evidenziato ai giudici di merito che, nella specie, il pregiudizio subito consisteva nell’illegittima occupazione di porzioni di terreno, con l’infissione di due pali e dei relativi basamenti, ed anche nell’asservimento di altra parte del medesimo terreno, attraversata dalla linea elettrica aerea, con conseguente diminuzione di valore dell’intero fondo (pp. 3 e 4 del ricorso per cassazione).
La stessa parte ha dedotto di avere chiesto solo il risarcimento del danno, rinunciando alla domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, sostituita dal ristoro per equivalente (pp. 4 e 5 del ricorso per cassazione).
4.2. Questa Corte, in caso di perdita dell’intero bene da parte del privato per effetto di occupazione acquisitiva o di occupazione usurpativa, ha più volte affermato che l’occupazione e la manipolazione dell’immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente ad oggetto i danni dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente per la perdita della proprietà (cfr. Cass. Sez. U, n. 735 del 19/01/2015; nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4476 del 05/03/2015; Cass., Sez. 1, n. 20231 del 07/10/2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018; Cass., Sez. 1, n. 18142 del 06/06/2022).
Ed infatti, nei casi di occupazione di un immobile da parte della PRAGIONE_SOCIALEA. in assenza di decreto di esproprio (o di annullamento dello stesso) come in quelli in cui manchi la stessa dichiarazione di pubblica utilità, si ravvisa un illecito a carattere permanente, che cessa in caso di rinuncia forzosa del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, con conseguente necessità di ristorare il danno con riferimento al valore del bene al momento della domanda che determina la perdita della proprietà (cfr. in particolare Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 07/09/2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22929 del 29/09/2017; Cass., Sez. 1, n. 20231 del 07/10/2016).
In sintesi, il proprietario vittima del comportamento illecito dell’Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita commisurata al valore del bene, alla cui titolarità ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato, proponendo la domanda risarcitoria per equivalente, in relazione alla quale il danno è correttamente liquidato in misura corrispondente al valore del bene illegittimamente e definitivamente occupato (così, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 18142 del 06/06/2022).
Diversamente opinando, ha evidenziato la S.C., si verrebbe a creare una situazione che prem ia il comportamento dell’autorità amministrativa che persista nell’illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato, in contrasto con i principi che regolano l’ordinamento interno ed europeo (v. ancora Cass., Sez. 1, n. 18142 del 06/06/2022).
4.3. Com’è noto, anche l’apprensione sine titulo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione dell’autorità competente dà luogo ad un illecito permanente da parte dell’ente costruttore o gestore. Poiché,
infatti, la menzionata autorizzazione condiziona la qualificabilità dell’opera come opera pubblica e, quindi, anche la configurabilità di una condotta esplicativa di un potere amministrativo, in difetto di autorizzazione il comportamento si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto dominicale (Cass., Sez. 1, sentenza n. 6024 del 25/03/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 19294 del 08/09/2006).
In mancanza di tale autorizzazione, non può sorgere una servitù secondo lo schema dell’occupazione acquisitiva, non solo perché detto istituto è ormai stato espunto dall’ordinamento (v. Cass., Sez. U, sentenza n. 735 del 19/01/2015), ma anche perché esso non è mai stato ritenuto applicabile all’acquisto di diritti reali su cosa altrui (v. Cass., Sez. U, sentenza n. 4619 del 06/11/1989; Cass., Sez. 1, sentenza n. 1811 del 20/02/1991; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9726 del 18/09/1991).
In tali ipotesi, dunque, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo la rimozione degli impianti ed anche il risarcimento del danno sofferto nel quinquennio (anteriore alla domanda), ma può anche chiedere ed ottenere, al posto della riduzione in pristino, il risarcimento dei danni per equivalente, imponendo al giudice di valutare le perdite anche future conseguenti alla ormai irreversibile privazione del diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7230 del 07/08/1996).
4.4. Non si rivelano, pertanto, pertinenti al caso di specie le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di configurare un danno in re ipsa, che attengono alle ipotesi di occupazione abusiva di immobili da parte di privati, trattandosi di fattispecie del tutto diverse da quella in esame, ove il privato ha chiesto di ottenere il risarcimento del pregiudizio permanente e irreversibile determinato dalla definitiva limitazione e
compressione del diritto di proprie tà a seguito dell’attività materiale illecitamente posta in essere.
A tal fine, il privato non aveva l’onere di allegare o provare un qualche ulteriore pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, come erroneamente ritenuto nella decisione impugnata, trattandosi, si ribadisce, di compensare il permanente e irreversibile pregiudizio conseguente alla permanente e irreversibile privazione della disponibilità di pozioni di fondo (occupate dai pali e dai relativi basamenti) e nella permanente e irreversibile diminuzione di valore del fondo stesso, attraversato, ancorché in una piccola parte, da una linea elettrica pubblica.
4.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in applicazione del seguente principio:
‘La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell’ente costruttore (o gestore) e il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all’integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta (nella specie costituita dalla infissione di due pali con i relativi basamenti nel terreno e nell’attraversamento di una parte di esso dalle linee elettriche)’ .
La causa deve essere, dunque, rinviata, per ogni conseguente accertamento, al Tribunale di Locri, nella persona di un diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa, anche per quanto
riguarda le spese del presente grado di giudizio, al Tribunale di Locri, nella persona di un diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione