Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5367 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5367 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
Presidente
Consigliere
Cons. Rel.
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME GENNARO, COGNOME NOME con rappresenti e difesi dall’avvocato COGNOME domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in proprio nonché nella qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE;
-intimate- avverso la sentenza n. 3509/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO procuratore AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi l’avvocato COGNOME su delega orale dell’avvocato COGNOME per i ricorrenti NOME, NOME e COGNOME NOME e l’avvocato COGNOME su delega orale dell’avvocato COGNOME per il controricorrente RAGIONE_SOCIALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, deducendo che nel corso di lavori di ristrutturazione dell’area aveva rinvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, la cui presenza non era mai stata comunicata.
Chiese, pertanto, che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tensione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall’RAGIONE_SOCIALE senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e/o consenso della società proprietaria dell’area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servitù di elettrodotto era stata costituita per legge, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione; in subordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della suddetta servitù. RAGIONE_SOCIALE Rimase contumace.
Il Tribunale ordinò la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, che avevano
acquistato da RAGIONE_SOCIALE parte degli immobili ove insistevano i cavi.
Delle chiamate si costituì solo la prima, associandosi alle domande svolte dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE.
In seguito, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, convennero RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE chiedendo che venisse accertata la presenza nel complesso di loro proprietà di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell’area, che il posizionamento di tali cavi era pertanto abusivo, oltre a ledere il diritto alla salute; conclusero per la rimozione degli elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Anche in tale giudizio si costituì solamente RAGIONE_SOCIALE spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell’altro giudizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale.
I giudizi vennero riuniti, e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accogliendo, per questa parte, la domanda degli attori, condannò RAGIONE_SOCIALE alla rimozione delle linee di media tensione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea.
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello NOME e NOME, in proprio e quali cessionari della RAGIONE_SOCIALE, nonché NOME COGNOME, dolendosi della presenza degli elettrodotti sotterranei ad alta tensione, dei quali non era stata ordinata la rimozione.
RAGIONE_SOCIALE contestò l’avverso atto d’appello e propose, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado per averla condannata alla rimozione dei cavi elettrici di media tensione.
La Corte di Appello napoletana rigettò sia l’appello principale che quello incidentale.
Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare:
– doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione a impugnare di NOME e NOME, cessionari di RAGIONE_SOCIALE, poiché <> ; – ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla RAGIONE_SOCIALE; b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti a RAGIONE_SOCIALE Est; c) il ‘thema decidendum’ doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili di proprietà dei COGNOME; – <>.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Venuta la causa all’adunanza camerale del 15/5/2025, la Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 19757/2025, l’ha rimessa alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato nuove memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111, 112, 113, 115, 132, 352 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i Giudici di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti NOME e NOME COGNOME. In particolar modo, la Corte d’appello, a causa della ‘rilevante lievitazione cartacea’ del fascicolo dei NOME, non aveva
preso in considerazione specifici documenti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpretazione dei patti contenuti nell’atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.
La doglianza è infondata.
È pacifico che il documento di cui si tratta venne tardivamente prodotto in appello. La parte ricorrente non allega la ragione che giustificherebbe la tardività. Ciò solo impone la reiezione del motivo.
In disparte va soggiunto che la prospettazione impugnatoria indirizza per la denuncia di un vizio revocatorio: la Corte d’appello non avrebbe esaminato l’atto a causa dell’imponente mole dei documenti prodotti, così incorrendo in un’omissione causata da una svista materiale.
2. Con il secondo motivo viene denunciata <> , poiché la Corte d’appello aveva ‘implicitamente’ escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all’art. 182 cod. proc. civ.: non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la regolarizzazione o la costituzione della persona cui spetti la rappresentanza.
Il motivo è manifestamente destituito di giuridico fondamento: la norma evocata assegna al giudice il compito di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti (primo comma) e, accertato ‘un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore’, assegna un termine perentorio per sanarlo (secondo comma).
La questione che si pone con il motivo non ha attinenza alcuna, neppure remota, con la norma evocata: i ricorrenti sostengono di essere succeduti nella posizione di RAGIONE_SOCIALE, cioè
di essere essi titolari di quella posizione giuridica, titolarità loro negata dalla Corte d’appello; nulla a che vedere con il difetto di rappresentanza processuale o sostanziale assoggettabili a sanatoria individuato dalla disposizione codicistica.
Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per <>, non avendo la Corte d’appello provveduto a integrare il contraddittorio, avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d’ufficio. Si era così dato luogo a una decisione ‘a sorpresa’, in violazione del contraddittorio.
La critica è infondata.
Appartiene al necessario scrutinio officioso verificare se le parti siano legittimate ad agire o resistere. Verifica ovviamente necessaria e pregiudiziale che giammai potrebbe comportare decisione ‘a sorpresa’, appartenendo una tale verifica a un indispensabile presupposto.
Peraltro, in generale, è appena il caso di soggiungere che laddove la vicenda giudiziaria si risolva sulla base di valutazione squisitamente giuridica, non implicante lo scrutinio di questioni di fatto o miste, la decisione giudiziale non giunge inaspettata per la basilare ragione che di essa questione giuridica le parti hanno piena conoscenza sin dall’inizio e in relazione a essa possono esercitare le facoltà illustrative e argomentative che reputino opportune (cfr., ex multis, Cass. nn. 11453/2014, 24312/2017, 19278/2020, 25513/2024 in motivazione) e, quindi, non si è in presenza di ‘sentenza a sorpresa’.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano <> , avendo, la Corte d’appello errato nel
ritenere che il r.d. n. 1775/1933 comportasse l’automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiunge, subordina la costituzione di detta servitù all’esistenza di un’autorizzazione permanente o temporanea, da parte dell’autorità competente.
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la RAGIONE_SOCIALE a impiantare una linea elettrica ad alta tensione. A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ‘ratio decidendi’, resa ‘per relationem’ non argomentata, doveva constatarsi <>.
Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <>.
Ingiusto doveva reputarsi il rigetto della domanda risarcitoria: la RAGIONE_SOCIALE, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a seguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.
Il quarto motivo è fondato.
La controricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l’asservimento era stato regolarmente disposto per espropriazione o acquisito per altro titolo; diversamente il fondo deve considerarsi libero da servitù.
Già negli anni quaranta del secolo scorso si ebbe modo di precisare che La servitù coattiva di elettrodotto, che sotto l’impero della legge 7 giugno 1894, n.232 non poteva costituirsi che con convenzione o sentenza, si costituisce in base al T.U. 11 dicembre 1933 n.1775 ed all’art. 1032 nuovo cod. civ. con decreto dell’autorità amministrativa di autorizzazione alla costruzione dell’impianto, salva inoltre la possibilità di Costituzione mediante espropriazione per pubblica utilità. Il pagamento dell’indennità attua una conditio iuris, perché l’esercizio possa avere inizio, ma il mancato pagamento non è d’ostacolo alla continuazione dell’esercizio, particolarmente quando l’utente della linea sia disposto al pagamento. La Determinazione dell’indennità, in mancanza d’accordo, deve essere fatta con sentenza giudiziale. Non può pretendere a mente dell’art. 122 T.U. 11 dicembre 1933, n.1775 la rimozione o lo spostamento di condutture elettriche il proprietario di fondo dichiarato semplicemente edificatorio nel piano regolatore di una città, quando non dimostri, ma solo affermi in via generica, di voler compiere innovazioni, costruzioni od impianti sul suo fondo (Sez. 2, Sentenza n. 675, 27/05/1946, Rv. 882087 – 01).
Quanto alle fonti del vincolo si è successivamente chiarito che la servitù di elettrodotto può ricondursi ad una pluralità di fonti costitutive nel senso che può tanto essere posta in essere dalla volontà degli interessati, indipendentemente dal concorso dei requisiti di legge per la imposizione della servitù coattiva e con una disciplina accentrata, quindi, esclusivamente nella legge del contratto, quanto essere determinata da una autorizzazione amministrativa, anche se quest’ultima rappresenta in realtà soltanto il presupposto, non il fatto costitutivo della servitù, che deve pur sempre tradursi ed esprimersi nella stipulazione di uno speciale atto convenzionale ovvero, in caso di dissenso, in una sentenza costitutiva che ne specifichi caso per caso le modalità di esercizio, quanto, infine, essere imposta a seguito di procedimento di espropriazione per pubblica
utilità (artt. 115 e 116 tu n 1775 del 1933) senza trasferimento all’utente della proprietà dei beni gravati, quando il pubblico interesse può essere soddisfatto con una semplice limitazione delle facoltà inerenti al dominio piuttosto che necessariamente col totale sacrificio della proprietà privata (Sez. U, n. 2768, 15/10/1963, Rv. 264290 -01; si vedano pure Cass. nn. 2473/1958, 406/1959, 2189/1953).
Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1018 del 28/04/1964 si affrontò, di conseguenza, il tema dell’estensione dell’eventuale espropriazione necessaria al fine di consentire il passaggio dell’elettrodotto: Il procedimento espropriativo di cui agli artt. 115 e 116 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (legge sulle acque e sugli impianti elettrici) può essere impiegato, oltre che per acquistare la proprietà delle zone occorrenti per l’impianto elettrico, anche per costituire una servitù di elettrodotto, senza trasferimento della proprietà del suolo. L’art. 1 della legge 23 giugno 1865 n. 2359, richiamato dall’art. 115 del tu citato, infatti, conferisce espressamente all’amministrazione il potere di procedere all’espropriazione di diritti relativi ad immobili, e l’istituto della espropriazione può adempiere alla sua funzione anche con l’imporre limitazioni di carattere reale, come si evince dal concetto di espropriazione parziale di cui all’art. 40 di detta legge del 1865, che include anche il concetto della Costituzione di una servitù (Rv. 301431 -01).
La sentenza di legittimità n. 5740 del 1979, peraltro richiamata dalla stessa controricorrente, conferma la necessaria sussistenza di un titolo sulla base del quale il diritto di proprietà del proprietario del fondo venga legittimamente assoggettato al peso, costituente natura reale. In quella occasione, per vero, si è affermato: a seguito del trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE, con decreto presidenziale, di una centrale elettrica e dei relativi impianti, implicante espropriazione parziale di un fondo, la servitù di attraversamento della residua porzione del fondo stesso, rimasta all’espropriato, mediante preesistente linea elettrica in partenza dalla
centrale medesima, non ha natura di servitù volontaria costituita per ‘destinazione del padre di famiglia’, la quale postula un libero comportamento del dominus nel realizzare un rapporto di inservienza fra le due parti del fondo ed un successivo scorporo dell’immobile che nulla disponga in ordine a tale situazione, ma configura una servitù coattiva di elettrodotto, che quel decreto, di natura sostanzialmente amministrativa anche se formalmente legislativa, viene implicitamente ad imporre, in via espropriativa ed in relazione al disposto trapasso dell’azienda elettrica nella sua globalità funzionale. Detta servitù, pertanto, resta soggetta alle norme in materia di elettrodotto coattivo dettata dagli artt. 119 e segg. del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), e, in particolare, all’art 122 di tale decreto, il quale implica che l’RAGIONE_SOCIALE, in difetto di contraria previsione del citato decreto presidenziale, assume le spese necessarie allo spostamento della linea elettrica.
In epoca più recente non si è mancato di condivisamente rimarcare che, in materia di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto, il provvedimento emesso dal ministro dei LL.PP. Ai sensi dell’art. 108 T.U. n. 1775 del 1933 per l’autorizzazione della linea elettrica, anche quando contiene una dichiarazione di pubblica utilità, rappresenta solo un atto del procedimento di Costituzione della servitù ma non è esso stesso produttivo dell’effetto costitutivo, che consegue solo all’atto finale del procedimento, cioè al decreto di espropriazione (quando non sia scelta la Costituzione negoziale o giudiziale). Pertanto, l’illegittimità della occupazione di un immobile con l’avvenuta installazione dello elettrodotto, per decorso del termine fissato nel decreto autorizzativo, non è sanata dell’emissione del predetto decreto ministeriale, ne’ il conseguente diritto del proprietario dell’immobile al risarcimento del danno trova limite in relazione al fatto che l’occupante abbia il proposito di spostare altrove la linea elettrica, quando a tale intento non abbia fatto seguito la restituzione del bene occupato prima che l’occupazione divenisse illegittima ( Sez. 1,
n. 5350, 18/6/1987, Rv. 453933). Sulla medesima scia, da ultimo si è enunciato la massima secondo la quale nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l’autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l’ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù “iure privatorum”, integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità (Sez. 2, n. 13459, 20/5/2025, Rv. 675369).
In definitiva, come si è sinteticamente poco sopra anticipato, ha errato la Corte territoriale ad affermare che <>. Invero, un conto è correttamente affermare che in virtù della nazionalizzazione (l. n. 1643/1962 e d.P.R. n. 342/1965) centrali, opere, strutture e condotte sono state traferite al costituito RAGIONE_SOCIALE, ben altro sostenere, sbagliando, che da ciò ne sia derivato l’assoggettamento della proprietà dei privati a vincoli reali, aventi la conformazione di vera e propria servitù, in assenza di disposizione legale o negoziale che le avesse costituite e, soprattutto, senza alcun compenso, configurando, così, una sorta di anomalo e illegittimo vincolo
reale, in spregio al diritto di proprietà, solennemente sancito dall’art. 42 della Carta costituzionale.
Né, è appena il caso di soggiungere, assume rilievo di sorta la circostanza che all’epoca del collocamento dell’elettrodotto il fondo di cui qui si discute era in proprietà di altri: quel che rileva è che la parte oggi ricorrente abbia agito al fine di veder dichiarare che il proprio fondo fosse privo di servitù passive non contemplate dal titolo di provenienza, né all’epoca risultanti trascritte.
In relazione al motivo accolto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio (che si individua nella Corte di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione), al quale si rimette anche la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità, riesaminerà la vicenda, adeguandosi al principio di diritto seguente: ‘ il diritto a imporre il vincolo di elettrodotto deve trovare fonte in un negozio privato, oppure nell’acquisto per usucapione della relativa servitù, oppure ancora in un titolo espropriativo, mentre tutti gli atti amministrativi propedeutici, siano essi diretti ad accertare la necessità e il percorso del passaggio, la tipologia di elettrodotto e quant’altro, o costituiscano presupposto per il successivo atto d’espropriazione, non sono in grado d’incidere sul diritto reale alieno ‘.
Il quinto motivo resta logicamente assorbito dall’accoglimento del quinto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il quinto e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in altra composizione, anche per il regolamento del capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il Consigliere rel. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME