Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19757 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresenti e difesi dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, in proprio nonché nella qualità di mandataria della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente –
e
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso la sentenza n. 3509/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
1.La sRAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in Napoli, INDIRIZZO, convenne in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli, Enel RAGIONE_SOCIALE ed Enel RAGIONE_SOCIALE, deducendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’area aveva rinvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell’Enel, la cui presenza non era mai stata comunicata.
Chiese, pertanto, che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tensione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall’Enel senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e/o consenso della società proprietaria dell’area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1. Si costituì RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servitù di elettrodotto fosse stata costituita per legge, per destinazione del padre di famiglia ovvero per usucapione; in subordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della suddetta servitù. Rimase contumace la società RAGIONE_SOCIALE
1.2.1. Il Tribunale ordinò la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE quali acquirenti dalla Immobiliare Napoli RAGIONE_SOCIALE di parte degli immobili ove insistevano i cavi.
Si costituì solo la prima, associandosi alle domande svolte dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di Enel.
In seguito, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in Napoli in INDIRIZZO convennero, innanzi al Tribunale di Napoli, Enel RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE chiedendo che venisse accertata, nel complesso di loro proprietà, la presenza di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell’ area, che la collocazione di tali cavi era pertanto abusiva e che ledeva il diritto alla salute; conclusero per la rimozione degli elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2.1. Anche in tale giudizio si costituì solamente RAGIONE_SOCIALE spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell’altro giudizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale.
2.2. I giudizi vennero riuniti, e, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Napoli, accogliendo, per questa parte, la domanda degli attori, condannò Enel Distribuzione s.p.a. alla rimozione delle linee di media tensione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea, siccome descritta dalla c.t.u.
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello NOME e NOME COGNOME in proprio e quali cessionari della RAGIONE_SOCIALE, nonché COGNOME NOMECOGNOME
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, impugnando e contestando l’atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado che l’aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici.
3.1. La Corte di Appello di Napoli rigettò sia l’appello principale che quello incidentale.
3.2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare:
doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di NOME e NOME COGNOME quali cessionari di RAGIONE_SOCIALE poiché <> ;
ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla RAGIONE_SOCIALE; b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti la RAGIONE_SOCIALE; c) il ‘ thema decidendum ‘ doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili di proprietà dei Vitali;
<>;
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso eRAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 111, 112, 113, 115, 132, 352 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i Giudici di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti NOME e NOME COGNOME.
In particolar modo, la Corte d’appello, a causa della ‘rilevante lievitazione cartacea’ del fascicolo dei Vitale, non aveva preso in considerazione specifici documenti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpretazione dei patti contenuti nell’atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.
Con il secondo motivo viene denunciata <> , avendo la Corte d’appello ‘implicitamente’ escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all’art. 182 cod. proc. civ. : non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la regolarizzazione o la costituzione della persona cui spetti la rappresentanza.
Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata per <>, non avendo la Corte d’appello provveduto a integrare il contraddittorio, avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d’ufficio.
Si era così dato luogo a una decisione ‘a sorpresa’, in violazione del contraddittorio.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la <> , avendo, la Corte d’appello errato nel ritenere che il r.d. n. 1775/1933 comportasse l’automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiunge, subordina la costituzione di detta servitù all’esistenza di un’autorizzazione permanente o temporanea, da parte dell’ autorità competente.
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la RAGIONE_SOCIALE ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione.
A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi <>.
Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <>.
Ingiusto doveva reputarsi il rigetto della domanda risarcitoria: la RAGIONE_SOCIALE, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a sèguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.
Le questioni poste, avendo speciale riguardo al quarto motivo, sollecitano vaglio nomofilattico. È, pertanto, opportuno rimettere la causa al dibattito della pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.