Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34405 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34405 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19001/2019 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOMECOGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2941/2018 depositata il 14/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
udit o l’avvocato NOME COGNOME in delega dell’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 28/29 ottobre 1992, l’Ente Nazionale per l’RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio NOME, COGNOME NOME e COGNOME Rocco innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo di vedersi riconosciuta la servitù di elettrodotto a carico dei fondi dei convenuti, il ripristino dello status quo ante attraverso l’abbattimento delle opere realizzate, nonché il risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa o in separato giudizio. L’attrice esponeva che i convenuti avevano acquistato parte di un suolo sito in Frattamaggiore (Na) alla contrada INDIRIZZO” denominato INDIRIZZO, riportato al catasto alla partita 359 foglio 7, particelle 65-66 e che su detto suolo gravava servitù di elettrodotto costituita originariamente da NOME COGNOME con atto per notar lppolito del 3-10/7/1961 in favore della SME, cui la
Ric. 2019 n. 19001 sez. S2 – ud. 21/11/2024
società attrice era succeduta. In tale atto era previsto il divieto di realizzare qualunque tipo di costruzione sulla fascia asservita di larghezza di 35 mt.,
Nella contumacia dei convenuti, acquisita documentazione varia, ed ammessa ed espletata la consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito dei disposti accertamenti, il Giudice, ravvisava la mancata chiamata in giudizio di un litisconsorte necessario, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME Salvatore.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Salvatore, i quali impugnavano e contestavano l’avversa domanda eccependo che dai rispettivi titoli di acquisto non risultava la servitù di elettrodotto
Con sentenza n. 7351/00, depositata il 26 maggio 2000, il Tribunale adito dichiarava l’esistenza della servitù invocata, ordinava la demolizione dei manufatti situati nella zona asservita, rigettava la domanda di risarcimento dei danni.
NOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di acquirenti, la prima della quota della proprietà dei coniugi COGNOME e COGNOME e la seconda della quota appartenente a NOME (giusti atti di compravendita per notaio NOME COGNOME, rispettivamente del 13 maggio 1998 e del 26 novembre 1997) proponevano appello.
Con comparsa di costituzione ed intervento si costituiva la società RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratore della società RAGIONE_SOCIALE nonché nella qualità di cessionaria di ramo di azienda, la quale eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.
Si costituivano, altresì, COGNOME Rocco e COGNOME NOME, i quali insistevano per l’accoglimento del gravame e, in via subordinata, per la riduzione della fascia di rispetto da 35 a 18 metri.
La Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame riconoscendo la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di NOME COGNOME quale litisconsorte necessaria, e dichiarava la nullità del giudizio di primo grado e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
Con atto di citazione ex art 354 c.p.c. ritualmente notificato RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio: l’RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e reiterava le richieste del primo atto di citazione e, nello specifico, così concludeva: 1) dichiarare l’esistenza della servitù di elettrodotto in favore della RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE ed a carico degli attuali proprietari, RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, del fondo rustico sito in Frattamaggiore alla Contrada “Morella” denominato Masseria COGNOME, riportato in catasto alla partita 359, foglio 7, particelle 65-66; 2) ordinare nei confronti dei medesimi la riduzione in ripristino mediante l’abbattimento di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù; 3) condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della società attrice da quantificarsi in separato giudizio anche in via equitativa.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava il diritto di servitù di elettrodotto costituito per contratto autenticato il 3. 7.1961 in favore della Terna s.p.aRAGIONE_SOCIALE a carico di fondo rustico, ubicato in Frattamaggiore alla contrada INDIRIZZO e censito in catasto alla partita 359, foglio 7, particelle 65, 66,253, 254 e 255, condannava
la RAGIONE_SOCIALE e lovinella NOME alla rimozione delle porzioni delle costruzioni, aventi accesso dalla INDIRIZZO nn. 6/8 e dalla INDIRIZZO nn. 327/329, presenti sulla fascia di rispetto investita dal vincolo convenzionale di inedificazione così come individuate nella tavola allegata sub C) alla tavola peritale depositata dal consulente tecnico di ufficio, Ing. NOME COGNOME condannava la RAGIONE_SOCIALE, lovinella NOME, COGNOME Rocco, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, in solido al risarcimento dei danni prodotti dalla violazione del divieto di costruzione, da liquidarsi in separato giudizio, rigettava le domande riconvenzionali, condannava, altresì, la RAGIONE_SOCIALE, NOME, COGNOME Rocco, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, in via solidale, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite e delle spese occorse per la consulenza tecnica d’ufficio.
NOME e la RAGIONE_SOCIALE proponevano appello avverso la suddetta sentenza
Nella contumacia di tutti gli altri appellati, si costituiva unicamente la RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva rigettarsi l’appello e confermare la decisione impugnata in ogni sua parte
La Corte d’Appello di Napoli rigettava tutti i motiv i di appello salvo quello relativo alla domanda di risarcimento del danno.
La Corte rigettava l ‘ eccezione di difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE ad agire in giudizio e confermava anche la statuizione del Tribunale circa il fatto che “il decreto ministeriale del 23.6.1961 di abilitazione alla realizzazione della linea di
collegamento tra le sottostazioni elettriche di Frattamaggiore e Agnana – il quale integrava un requisito di validità di tutte le attività anche di natura squisitamente privatistica propedeutiche all’imposizione del peso, sottratte alla libera iniziativa degli operatori pure quando la loro esecuzione fosse concordata dagli interessati (Cass. 4812/ 1980) era stato allegato in fotocopia informale dall’istante all’udienza del 3 febbraio 2009, come annotato a verbale di causa ai sensi dell’art. 87 disp. att., sicché alcun dubbio poteva sorgere sulla legittimità dell’iniziativa intrapresa dal cessionario … “. La Corte condivideva anche la decisione del Tribunale secondo cui il documento era stato ritualmente acquisito agli atti del giudizio.
Secondo la Corte d’Appello , per quel che ancora rileva, il Tribunale aveva correttamente evidenziato, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che la deviazione della linea elettrica originaria, consistita nell’aggiunta di una ulteriore “campata” 10A tra la numero 10 e la numero 11, era avvenuta in un fondo diverso da quello di proprietà delle appellanti essendo emerso che in relazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non aveva subito alcuna alterazione “coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente” (pag. 16 della consulenza tecnica d’ufficio a firma dell’Ing. Capodanno). Peraltro, come anche accertato dal giudice di prime cure, la servitù era stata costituita sulle p.lle 65 e 66 del foglio 7 del Comune di Frattamaggiore (originariamente in proprietà a COGNOME NOME che aveva sottoscritto l’atto costitutivo della servitù) e, quindi, a seguito dei successivi frazionamenti, sulle p.lle 253, 254 e 255, trasferite per il 67,85%
alla RAGIONE_SOCIALE e per il 32,15% a NOME, peraltro, conformemente a quanto dedotto da costoro nell’atto di appello avverso l’originaria sentenza di cui denunciavano la nullità per difetto di contraddittorio nei confronti di alcuni comproprietari, quali litisconsorti necessari pretermessi.
La deduzione di parte appellante secondo cui il fondo di proprietà di COGNOME Angela si poteva identificare “in quello asserito di proprietà della RAGIONE_SOCIALE allestimenti grafici, avente accesso principale da INDIRIZZO e da INDIRIZZO (INDIRIZZO ed avente per confini INDIRIZZO e INDIRIZZO e la proprietà RAGIONE_SOCIALE, da cui era diviso a mezzo muro di confine ‘ (cfr. comparsa conclusionale) e, quindi, in quello asservito con l’ulteriore traliccio 10a non trovava affatto corrispondenza nelle diverse conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Ing. COGNOME o in altre risultanze documentali.
Ad ogni buon conto il motivo era superato in virtù del rilievo, evidenziato dal giudice di prime cure, secondo cui anche detta deviazione era stata regolarmente autorizzata in sanatoria dalla disposizione di ordine generale di cui all’art. 2 bis D.L. 3/2010, convertito nella L. 41/2010, in tal senso superando qualsivoglia censura riguardante la modificazione della linea asservita con l’originario atto costitutivo.
Quanto alla eccepita irretroattività della menzionata norma di legge, fatta valere con un ulteriore motivo di appello, era sufficiente osservare che la legge n.41 del 2010 prevedeva all’art.2 bis che : ” Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via
definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, come individuata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione .”.
Inoltre, il giudice di prime cure non era incorso in nessuna ultrapetizione non avendo giammai richiesto la Terna S.p.RAGIONE_SOCIALE. il riconoscimento di una servitù diversa da quella convenzionalmente costituita non avendo affatto dedotto la deviazione della linea, così come accertata dal c.t.u ..
Anche detto motivo era infondato in base al carattere autodeterminato del diritto reale fatto valere in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALEp.A. Nella fattispecie, quindi, il riconoscimento contenuto nella sentenza impugnata della servitù che trovava titolo nella legge oltre che nell’atto costitutivo non integrava affatto l’accoglimento dì una domanda diversa di quella fatta valere in giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell’ “esistenza della servitù di elettrodotto in favore dell’istante ed a carico dei convenuti” ( cfr. atto di citazione originario).
L a Corte d’Appello accoglieva il gravame quanto alla domanda di risarcimento del danno perché la parte appellata non aveva in alcun modo assolto l’onere di allegazione e prova della natura e dell’entità del danno subito.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
All’udienza del 6 febbraio 2024 il collegio rimetteva la decisione del ricorso alla pubblica udienza.
La discussione sul ricorso è stata fissata una prima volta il 18 giugno 2024 e poi rinviata all’odierna udienza per causa di forza maggiore.
La controricorrente Terna con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di rigetto del ricorso.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c..
La sentenza impugnata sarebbe nulla per vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Entrambi i precedenti giudicanti, invero, sarebbero incorsi nell’errore di considerare la domanda proposta relativa all’accertamento della servitù e alla rimozione degli immobili costruiti in violazione, rivolta anche nei confronti della NOME.
Tale errore sarebbe dovuto alla ricostruzione della proprietà dei fondi serventi all’epoca della realizzazione della seconda CTU, nell’ambito del giudizio ex art. 354 c.p.c.
Il CTU ing. NOME COGNOME nell’elaborato peritale ha affermato che “attualmente i suoli individuati con i cespiti su di essi realizzati, sarebbero per il 67,85% di proprietà della ditta RAGIONE_SOCIALE e per il 32,15% di proprietà della sig.ra COGNOME COGNOME. Tale affermazione, avrebbe illegittimamente attribuito all’odierna ricorrente una frazione della proprietà degli immobili siti tra le campate 11 e 12 dell’elettrodotto. Ciò avrebbe indotto in errore i giudicanti malgrado la più volte esplicita rinuncia fatta dalla Terna in atti.
Orbene, nonostante la confusione fatta tra la COGNOME NOME e l’Aversano RAGIONE_SOCIALE, all’epoca conduttrice dell’odierna ricorrente (circostanza pacifica agli atti), la volontà emersa sarebbe chiara nell’escludere che si procedesse nei confronti dei beni aventi accesso in Frattamaggiore, alla INDIRIZZO, individuati al N.C.E.U. del Comune di Frattamaggiore al foglio 7, p.lla 66, sub 6-8, chiaramente indicati dal CTU ing. Capodanno a pag. 6, rigo 12 della perizia ed “utilizzati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE allestimenti grafici, con accesso principale da INDIRIZZO/INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE avrebbe fin dall’origine inteso agire nei confronti degli immobili di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, costruiti tra le campate 11 e 12 in violazione della servitù di elettrodotto.
1.1 Il P.G. ha concluso per la manifesta infondatezza del primo motivo. La Corte ha, infatti, riportato testualmente, nella ricostruzione dell’articolata vicenda processuale, le domande svolte da Terna che, in particolare nel giudizio ex art 354 cpc aveva convenuto in giudizio, fra gli altri, COGNOME COGNOME chiedendo di dichiarare anche nei suoi confronti l’esistenza della servitù di elettrodotto sul terreno individuato alla partita 359 foglio 7,
particelle 65-66 nonché di ordinare anche alla medesima la riduzione in pristino, mediante l’abbattimento, di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù ( vedi pagg 3 e 4 della sentenza impugnata).
Non risulta che dette conclusioni siano state mai modificate ed anzi nella sentenza si legge che RAGIONE_SOCIALE chiese alla Corte d’Appello la conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto le suddette domande, così come proposte anche nei confronti di NOMECOGNOME
Gli stralci delle difese contenute nell’atto di appello e nella comparsa conclusionale in appello, riprodotte dalla ricorrente, non dimostrano in modo inequivoco la volontà della parte di rinunciare alla domanda nei confronti di NOME
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La deduzione di una presunta rinuncia di Terna è del tutto priva di fondamento non risultando alcun atto dal quale si possa ricavare l’asserita volontà di rinuncia . Il Collegio condivide le conclusioni del P.G., non risultando in atti alcuna rinuncia a far valere la servitù inaedificandi nei confronti di COGNOME COGNOME la quale risulta comproprietaria del 32,15 % delle particelle costituenti il fondo servente gravato dal peso convenzionalmente costituito dall’originario dante causa NOME COGNOME con atto del 3-10/ luglio del 1961.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1056 e 1067 c.c. artt. 107 e s.s. 119, 121, 122 e 123 del T.U. approvato con R.D. nr. 1775/1933 omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..
La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, viziata nella parte in cui ha confermato la sentenza di primo grado e ha ritenuto valida ed esistente la servitù di inedificazione convenzionalmente stabilita in violazione della normativa in materia dettata dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (altrimenti denominato Regio Decreto nr. 1775/1933) e dell’art. 1056 c.c.
Invero, la richiesta dell’Enel, prima, e della Terna S.p.a., dopo, erano volte all’accertamento della servitù di elettrodotto risultante dell’atto di costituzione per atto per Notar lppolito del 1961 (registrato il 13/07/1961 trascritto alla competente conservatoria in data 15/07/1961 ai nn. 26165/19365) nonché all’abbattimento delle opere illegittimamente realizzate sulla fascia di asservimento di 35 metri all’uopo prevista sul fondo all’epoca individuato sito in Frattamaggiore alla INDIRIZZO (denominato RAGIONE_SOCIALE COGNOME), riportato in catasto alla partita 359, Foglio 7, P.lle 6566 (cfr. atto di citazione in riassunzione ex art. 354 c.p.c. pagg 1,2 e 6, 7).
Alla luce di quanto sopra, veniva quindi costituita una duplice servitù: da una parte una servitù di elettrodotto ex art. 119 e ss. del T.U. approvato con R.G. 1775/1933, avente ad oggetto la costruzione del traliccio individuato con il numero 11 della linea Frattamaggiore-Arenella-Astroni, e dall’altra parte una servitù di inedificazione rappresentata da una fascia di asservimento di metri 35 avente per asse il cammino di linea che attraversava il fondo.
Questa linea, all’atto della costituzione, partendo dal traliccio 10 (posto fuori dal fondo) entrava nel fondo sterzando a contatto
col traliccio 11 e usciva in direzione del traliccio 12, così come descritto nelle CTU (cfr. CTU ing. COGNOME pag l e 2 nonché tavole allegate- CTU Ing. Capodanno pag. 13 rigo 6 e ss. nonché allegato C della consulenza)
Il tragitto di linea non era rimasto immodificato nel corso degli anni. Come emergerebbe in entrambe le CTU, a seguito della costruzione dell’Asse viario 88162, veniva posto tra il traliccio 10 e il traliccio 11, un nuovo traliccio denominato 10A comportando una variazione del tragitto di linea che andava ad aggravare la servitù di inedificabilità convenzionalmente stabilita.
Sia il Giudice di prime cure sia la Corte Territoriale avrebbero omesso di dare rilevanza a tale modificazione, certamente essenziale ai fini della controversia. Non sarebbe stata adeguatamente considerata, infatti, la circostanza che, mentre nulla era cambiato per il fondo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE insistente tra le campate non modificate 11 e 12, per il fondo appartenente all’odierna ricorrente NOME COGNOME, con la modificazione della linea originariamente intercorrente tra il traliccio 10-11, ora divenuto 10A – 11, il peso imposto sul fondo avrebbe subito un illecito aggravamento.
La nuova servitù coattiva di elettrodotto non ricomprenderebbe anche l’inedificabilità, che non è direttamente collegata dalla legge alla servitù su citata. Solo attraverso un’apposita stipulazione la servitù in oggetto potrebbe espandere la sua portata andando ad includere una fascia di asservimento in cui viene impedita la costruzione di edifici.
Un altro nodo fondamentale, non esaminato da parte del giudice a quo, riguarderebbe la speciale cessazione prevista
dall’art. 123 T.U. approvato con R. D. 1775/1933 ratione temporis applicabile che, in deroga all’art. 1074 c.c comporta che all’atto della cessazione della servitù di elettrodotto sul fondo di proprietà di COGNOME, avvenuto nel corso degli anni ottanta con la costruzione del traliccio 10A e lo spostamento del cammino di linea, la convenzione riguardante i soli sub 6 e 8 della particella 66, Foglio 7, debba considerarsi risolta.
La nuova servitù coattiva relativa alla linea tra i tralicci 10A e 11 si configurerebbe esclusivamente sulla base del dettato normativo dell’art. 121 del citato T.U, limitatamente alla sola servitù di elettrodotto e non anche alla citata inedificabilità.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis D.L. 3/2010. artt. 107 e ss. del R.D. 1775/1933, art. 11 Preleggi, art. 3 Cost. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c..
In via subordinata la ricorrente ritiene violate anche le norme indicate in rubrica, mancando in atti i decreti ministeriali con l’indicazione della modifica del tratto di linea tra il traliccio 11 e 10A. Nel giudizio, invero, tali decreti non sono mai stati acquisiti impedendo al Giudice, secondo ormai consolidato principio, di poter utilizzare le informazioni ivi contenute nella formazione del suo convincimento In mancanza del deposito dell’originaria autorizzazione e/o dei D.M. succitati, non potrebbe ritenersi legittima la modifica dell’elettrodotto succitato, con la conseguenza che la sentenza impugnata dovrà essere cassata nella parte in cui accerta l’esistenza della servitù di elettrodotto e della servitù di inedificazione.
3.1 Il P.G. nel concludere per l’infondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso ha rilevato che la Corte d’Appello , con accertamento di fatto non censurabile, poiché sorretto da motivazione congrua e logica, ha appurato, sulla scorta della CTU espletata, che la deviazione del tragitto e la costruzione di un nuovo palo, erano avvenute in un fondo diverso da quello di proprietà delle appellanti ‘ essendo emerso che, in relazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non ha subito alcuna alterazione, coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente ‘ (vedi pag. 13 e 14 della sentenza). Pertanto, nessun aggravamento è ravvisabile sul fondo servente di proprietà della COGNOME sul quale la servitù è stata esercitata in conformità alle previsioni contrattuali che, in applicazione della facoltà prevista dalla prima parte dell’art. 122 RD1775/1933, contemplavano un obbligo negativo di inedificabilità di una fascia di terreno asservita all’elettro dotto.
Si tratta di una servitù e non di una semplice obligatio propter rem , poiché non ha ad oggetto un obbligo di fare per rendere possibile l’esercizio della servitù da parte del titolare, ma appunto un impegno a contenuto negativo di astenersi dal costruire nell’area indicata nel contratto, che costituisce un limite negativo al diritto di proprietà (Cass. civ. n° 8511/98). In altri termini, pur avendo le parti costituito un diritto di servitù inaedificandi autonomo da quello di elettrodotto, la modifica del tragitto, eseguita in un fondo diverso da quello della ricorrente, non ne comporta la caducazione.
Il terzo motivo, secondo il P.G., è assorbito dalla considerazione che la nuova servitù, che avrebbe richiesto, quale presupposto di esercizio, una nuova autorizzazione, è stata creata
su un fondo diverso da quello della ricorrente, nel quale la servitù è esercitata in modo conforme al contratto ed alla originaria autorizzazione, di cui la Corte ha accertato la regolare produzione in atti con statuizione non impugnata (vedi pagg 10-12 della sentenza).
3.2 Il secondo e il terzo motivo di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.
La sentenza impugnata ha già adeguatamente risposto alle censure proposte in questa sede e il ricorrente si limita a riportarle al fine di affermare che il tratto coinvolto nella modifica della linea fosse quello ricompreso nel fondo servente di proprietà della Iovinella. La Corte d’Appello, infatti, rispetto a tale deduzione ha evidenziato che dalla consulenza era emerso che in relazione alle campate 11 e 12, riguardanti il fondo delle appellanti, il percorso della linea non aveva subito alcuna alterazione “coincidendo la fascia asservita con quella imposta originariamente” (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica d’ufficio a firma dell’Ing. Capodanno). Peraltro, come anche accertato dal giudice di prime cure, la servitù era stata costituita sulle p.lle 65 e 66 del foglio 7 del Comune di Frattamaggiore (originariamente in proprietà a COGNOME NOME che aveva sottoscritto l’atto costitutivo della servitù) e, quindi, a seguito dei successivi frazionamenti, sulle p.lle 253, 254 e 255, trasferite per il 67,85% alla RAGIONE_SOCIALE e per il 32,15% a NOME, peraltro, conformemente a quanto dedotto da costoro nell’atto di appello avverso l’originaria sentenza di cui denunciavano la nullità per difetto di contraddittorio nei confronti di alcuni comproprietari, quali litisconsorti necessari pretermessi.
Il motivo di appello che oggi la ricorrente reitera al secondo motivo del ricorso per cassazione non trovava affatto corrispondenza nelle diverse conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. Ing. Capodanno o in altre risultanze documentali.
La censura della ricorrente, pertanto, si traduce in un’inammissibile richiesta di valutazioni di merito al fine di affermare che con la modifica del tracciato la servitù avrebbe subito un aggravamento e che, in ogni caso, la nuova servitù coattiva di elettrodotto non ricomprendeva anche quella di non edificare nella fascia di rispetto di 35 metri.
Come si è detto, quanto al fondo della COGNOME la Corte d’Appello ha accertato che non vi è stata alcuna modifica della servitù originariamente costituita con atto del 1961 da parte dell’originario proprietario e regolarmente trascritta, dunque, la censura proposta con il secondo motivo è inammissibile così come quella veicolata con il terzo motivo.
Peraltro, deve osservarsi che l’art. 6 della convenzione con la quale è stata costituita la servitù prevedeva una clausola a favore della società proprietaria del fondo dominante la quale si riservava di modificare in ogni tempo il tipo di sostegni della linea nonché aumentare la sezione ed il numero dei conduttori. Di conseguenza anche a seguito dell’introduzione della campata 10a, nulla è mutato dal punto di vista contrattuale, anche a seguito della deviazione della linea, perché l’elettrodotto continua a d insistere ed anche secondo il nuovo tracciato sempre ed interamente sulle particelle asservite (le numeri 65 e 66, oggi frazionate nei numeri 253, 254 e 255).
La servitù in questione è rimasta sempre soggetta alla convenzione del 1961, in ragione della quale il fondo servente deve sia sopportare il peso dell’elettrodotto che il vincolo di inedificabilità come previsto contrattualmente.
Ne consegue l’ inammissibilità delle censure di violazione dell’art. 123 R. D. 1775/1933.
La sentenza impugnata, infatti, si fonda su due distinte e autonome rationes decidendi , rispetto alle quali il ricorrente ha contrapposto distinti motivi di impugnazione. In tal caso è sufficiente che il motivo di ricorso relativo alla prima ratio sia infondato, perché la sentenza non possa essere cassata e si determini l’inammissibilità dei restanti . Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse o il rigetto del motivo che la pone in discussione rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza ( ex plurimis Sez. 1, Ord. n. 18119 del 2020; Sez. 6-5, Ord. n. 9752 del 2017).
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura attiene alla liquidazione delle spese in violazione del principio della soccombenza.
4.1 Il quarto motivo è inammissibile.
Come rilevato nelle sue conclusioni dal P.G. Infatti ‘In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sindacato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione dell’opportunità di disporre o meno la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l’onere delle spese a carico totale della parte pur non totalmente soccombente.'( Cfr Cass. civ. n° 9840/96, n° 15317/13, n° 24502/17, n°10445/23)
Nel caso in esame non è censurabile la motivazione con cui la Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione totale delle spese dell’appello in ragione della sua soccombenza, sia pure parziale .
Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione