Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6484 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19001/2019 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, CAPASSO VINCENZA, TAMIGI ROCCO, COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE -intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2941/2018 depositata il 14/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME e la RAGIONE_SOCIALE proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda proposta originariamente da RAGIONE_SOCIALE e poi riassunta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME volta a: 1) dichiarare l’esistenza della servitù di elettrodotto in favore della RAGIONE_SOCIALE ed a carico degli attuali proprietari, RAGIONE_SOCIALE, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, del fondo rustico sito in Frattamaggiore, INDIRIZZO“, denominato Masseria Biancardi, riportato in catasto alla partita 359, foglio 7, particelle 65-66; 2) ordinare nei confronti dei medesimi la riduzione in ripristino mediante l’abbattimento di tutte le opere illegittimamente realizzate in violazione della predetta servitù; 3) condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore della società attrice da quantificarsi in separato giudizio anche in via equitativa.
Nella contumacia di tutti gli altri appellati, si costituiva unicamente la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che chiedeva rigettarsi l’appello e confermare la decisione impugnata in ogni sua parte
La Corte d’Appello di Napoli rigettava tutti i motiv i di appello salvo quello relativo alla domanda di risarcimento del danno.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RITENUTO CHE
1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c..
1.2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1056 e 1067 c.c. artt. 107 e s.s. 119, 121, 122 e 123 del T.U. approvato con R.D. nr. 1775/1933 omesso esame di elementi essenziali per la controversia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.,.
1.3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis D.L. 3/2010. artt. 107 e ss. del R.D. 1775/1933, art. 11 Preleggi, art. 3 Cost. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c..
1.4 Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., contraddittorietà della motivazione.
2 I primi tre motivi di ricorso pongono questioni relative alla servitù di elettrodotto costituita convenzionalmente con vincolo di inedificabilità e alla medesima servitù di elettrodotto avente titolo legale.
Le questioni -ad avviso del Collegio -hanno rilievo nomofilattico e dunque la trattazione del ricorso deve essere demandata alla pubblica udienza in applicazione del l’art. 375 cpc .
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione