Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12060 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12060 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 29102/2020 proposto da:
COGNOME NOME , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1336/2020 del 22/7/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2018 il Tribunale di Siracusa accerta che l’edificio costruito sotto la linea elettrica dalla convenuta NOME COGNOME rientra in parte nella servitù di elettrodotto a vantaggio dell’attrice RAGIONE_SOCIALE È ordinata quindi la demolizione della struttura precaria di mq. 11,23, ricadente nell’area asservita, ed è condannata la convenuta a corrispondere all’attrice € 6 .000 quale risarcimento per l’edificazione abusiva del vano cucina per una superficie di
mq. 3,88, che non è colpito dall ‘ordine di demolizione. È rigettata la riconvenzionale di usucapione ordinaria.
La Corte di appello rigetta l’impugnazione della convenuta.
Ricorre in cassazione la convenuta con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste l’attrice con controricorso.
Ragioni della decisione
1.1. – Il primo motivo (p. 4) denuncia la violazione degli artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per il carattere apparente della motivazione in ordine alla sussistenza della domanda di demolizione di tutti i fabbricati ricadenti entro l’area asservita. Ci si duole in particolare della disposta demolizione di porzione esterna alla proiezione verticale dei conduttori.
Il secondo motivo (p. 8) denuncia la violazione degli artt. 99, 101, 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) per avere la Corte di appello confermato, nonostante esorbitasse dal petitum introduttivo, l’ordine di demolizione (e in parte qua la condanna al risarcimento per equivalente sostitutiva) della parte del fabbricato ricompresa entro l’area asservita .
In altre parole, i primi due motivi -che possono esaminarsi congiuntamente criticano la sentenza d’appello per avere ritenuto inclus a nel petitum della domanda introduttiva la richiesta di demolizione delle parti del fabbricato rientranti nello spazio coperto dalla servitù di non edificazione e non invece esclusivamente di quelli ricadenti entro l’area segnata dalla proiezione verticale dei conduttori elettrici , secondo la richiesta dell’attrice . Il primo motivo critica la sentenza sotto il profilo dell’ apparenza della motivazione, poiché la Corte di appello non ha spiegato da quali parti ed espressioni dell’atto di citazione si evinc a che la domanda attorea sia diretta alla demolizione di tutte le parti di fabbricato edificate sull’area asservita , a fronte della delimitazione chiara del petitum, in questi termini: «condannare i convenuti alla distruzione a proprie spese della parte di fabbricato ricadente nella zona compresa entro la proiezione verticale dei conduttori tra i
sostegni n. 497 e n. 498 della linea elettrica primaria a 150 KV CataniaSiracusa». Né ha spiegato la Corte territoriale perché l’indicata delimitazione spaziale serva esclusivamente ad una più precisa individuazione della porzione di fondo oggetto della servitù in esame e non alla esclusiva delimitazione della porzione di fabbricato di cui espressamente è stata richiesta la demolizione. Il secondo motivo critica la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la Corte di appello incluso nel petitum una domanda esorbitante dalla delimitazione adottata dall’attrice.
1.2. – I primi due motivi sono infondati.
Nella parte censurata (p. 4) dai primi due motivi, la sentenza qualifica l’azione come confessoria servitutis, vede poi emergere dalla lettura complessiva dell’atto di citazione introduttivo la richiesta di demolizione di tutte le parti di fabbricato edificate sull’area asservita, poiché il riferimento alla proiezione verticale dei conduttori tra i sostegni n. 497 e n. 498 della linea elettrica non intende circoscrivere la domanda solo a quella specifica porzione dell’edificio sotto tale proiezione, non fa quindi salve le costruzioni esorbitanti da quest’ultima , epperò situate entro la zona asservita. Tale riferimento alla proiezione verticale serve esclusivamente ad una più precisa individuazione della porzione di fondo oggetto della servitù in esame, sempre però al fine di ottenere la rimozione di ogni elemento del fabbricato costruito entro la zona asservita senza autorizzazione. Fin qui la sentenza impugnata.
Quanto al rigetto del primo motivo, la motivazione è quindi effettiva e risoluta, senza essere insanabilmente contraddittoria. Quanto al rigetto del secondo motivo, l ‘interpretazione della domanda giudiziale è -come è noto – prerogativa del giudice di merito entro i limiti in cui non ne riesca violato l’art. 112 c.p.c . Tale limite non è superato nel caso di specie, poiché la pronuncia del giudice di merito tiene evidentemente conto della funzione oggettiva cui risponde l’esercizio di una confessoria servit utis, essa non
fuoriesce dall’ambito del la plausibilità e quindi non si espone a censure valide in sede di legittimità, senza che il superamento di tale vaglio implichi che la corte di legittimità si associ a tale apprezzamento, che rimane legittimamente proprio del giudice di merito. Del resto, nell’atto di citazione che il ricorso trascrive a pag. 10 vi era un espresso riferimento all’estensione della servitù ‘ ad una zona della larghezza di metri 20, avente per linea mediana l’asse della palificazione di sostegno ….’.
I primi due motivi sono pertanto rigettati.
2. – Il terzo motivo (p. 17) denuncia la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli artt. 115, 116 c.p.c. nella valutazione delle prove e nel riparto del relativo onere, perché secondo lo stesso c.t.u. non si è raggiunta certezza che la parte esterna alla proiezione verticale dei conduttori rientri nella zona asservita, cosicché tale incertezza deve andare a pregiudizio dell’attrice, cui incombe il relativo onere probatorio . Viceversa, la Corte ha invertito illegittimamente l’onere della prova gravando la convenuta della mancata prova che l’elettrodotto come realizzato non è conforme all’ ambito di asservimento delineato dal relativo decreto prefettizio. Inoltre, la ricorrente critica la violazione delle disposizioni sulle presunzioni, poiché il ragionamento della Corte non si appoggia ad indizi gravi, precisi e concordanti. In definitiva, ad avviso della ricorrente, manca la prova della violazione della servitù.
Del terzo motivo è da dichiarare l’ inammissibilità.
Nella parte censurata, la sentenza argomenta che non rileva l’eventuale incertezza sul se l’attuale palificazione sia fedele al progetto alla base del decreto prefettizio. È vero che il consulente, dopo aver accertato la violazione sulla base del tracciato esistente, ha dato atto dell’assenza di certezza matematica circa la fedeltà del tracciato rispetto a quanto disposto originariamente con il decreto amministrativo. Ciò dipende dal fatto che quest’ultimo non presenta documentazioni idonee ad individuare con la precisione che sarebbe stata necessaria la posizione dei pali presi a riferimento per
definire l’area di asservimento, ma si limita ad altre indicazioni altimetriche e ad una indicazione complessiva del percorso dell’infrastruttura sul territorio. Tuttavia, tale incertezza appare appunto irrilevante ai fini della decisione, perché – a maggior ragione in assenza di prova specifica contraria può ragionevolmente presumersi che il tracciato sia stato originariamente eseguito con un posizionamento corretto, conforme al progetto sotteso al decreto del prefetto, cioè che il decreto avesse in mente – quale parametro di definizione delle aree gravate da servitù – proprio la palificazione così come realizzata, con una struttura che non risulta essere mai stata modificata. Ai fini di risolvere la controversia, conclude la Corte, si può utilizzare l’attuale infrastruttura quale riferimento per l’individuazione dell’area di asservimento e considerare così corretta la misurazione eseguita dal consulente sui tralicci esistenti in loco. Inoltre, la circostanza che la costruzione sia stata edificata a palificazione già presente, avrebbe comunque imposto al titolare del fondo servente di verificare il rispetto della servitù nello svolgimento della propria attività edificatoria. Fino a qui la sentenza impugnata.
Come si può constatare, il rilievo dell’ assenza della certezza matematica circa i confini dell’area asservita non offre alla Corte lo spunto per una indebita inversione dell’onere della prova tale da scaricare sulla posizione della convenuta le conseguenze di tale incertezza, bensì costituisce l’occasione per lo sviluppo di un ragionamento presuntivo che muove dal rilievo che il primo fattore di incertezza si radica sulle fattezze del decreto prefettizio e che si snoda in passaggi argomentativi non implausi bili, nell’ambito dei quali il rilievo del difetto di prova contraria assume la fisionomia di un cenno parentetico di carattere prevalentemente retorico-persuasivo, privo quindi di carattere portante nella dinamica argomentativa. A tale ragionamento, la ricorrente contrappone in modo inammissibile un proprio diverso apprezzamento circa la gravità e la concordanza degli indizi, che non fonda una censura valida in sede di giudizio di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile.
3. – Il quarto motivo (p. 19 ss.) denuncia ex artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere apparente della motivazione sulla quantificazione del risarcimento.
Il quarto motivo è infondato.
Questa Corte afferma costantemente che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 2023 in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)
Nel caso in esame, la motivazione (p. 7) esiste, è risoluta e rende percepibile il fondamento della decisione. Argomenta la Corte di appello che le valutazioni del c.t.u. non sono vincolanti per il giudice, che se ne può discostare con una motivazione congrua. Sottolinea che l’aumento a € 6.000 rispetto a € 1.500 quantificati da c.t.u. dipende tra l’altro dalla quantificazione degli obblighi di custodia e dei rischi di impresa dovuti alla presenza dell’abitazione. Inoltre, la Corte di appello aggiunge ulter iori argomentazioni a sostegno della quantificazione compiuta dal giudice di primo grado, che così è validamente confermata.
4. – Il quinto motivo (p. 20) denuncia ex artt. 111 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c. il carattere apparente della motivazione, l’omessa pronuncia, la violazione degli artt. 167 e 164 c.p.c. poiché la Corte di appello ha omesso di rilevare la sanatoria della decadenza dall’eccezione riconvenzionale di usucapione per mancato rilievo ad opera della controparte di farla valere.
Nella parte censurata (p. 9) dal quinto motivo la sentenza considera l’eccezione di usucapione preclusa, poiché si tratta di eccezione in senso stretto
ed il convenuto non si è costituito tempestivamente nel giudizio di primo grado. Ne desume il rigetto del motivo di appello circa l’omessa pronuncia sull’eccezione, poiché il giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto dichiararla inammissibile.
Il quinto motivo è infondato.
L’omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (v. tra le varie, Sez. 5 – , Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021; Sez. 1 – , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018). Il principio vale logicamente anche per le eccezioni inammissibili.
Inoltre, nessuna norma prevede la sanatoria in caso di decadenze ex art. 167 cpc. ormai maturate.
Sul punto la motivazione della Corte di appello è corretta. È poi da replicare all ‘argomento fatto valere dalla ricorrente che è rilevabile d’ufficio la decadenza per tardività dal potere di sollevare un’eccezione in senso stretto.
5. – Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma del l’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 3.000,00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma il 7/3/2024.