Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33910 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33910 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8514/2018 R.G . proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME e rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 70/2017 depositata il 13.2.2017,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 23.4.1997 NOME COGNOME ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE ( breviter RAGIONE_SOCIALE, che era stata autorizzata all’occupazione in via d’urgenza di una porzione dei terreni di sua proprietà, per l’imposizione di una servitù d’elettrodotto e connesso passaggio per l’impianto e l’esercizio della linea elettrica RAGIONE_SOCIALE.
L’elettrodotto insisteva sulla predetta area con tre tralicci e nonostante l’ultimazione dei lavori e la scadenza del termine quinquennale dell’occupazione d’urgenza l’RAGIONE_SOCIALE non aveva liquidato l’indennità spettante all’attore, né aveva emesso il provvedimento impositivo della servitù di elettrodotto. Il sig. COGNOME ha sostenuto che l’opera realizzata era idonea a cagionare danni irrimediabili alla salute (insorgenza di cancro, leucemia, malformazioni genetiche e altri disturbi), generati dalla prolungata esposizione ai campi elettrici sviluppati dagli elettrodotti ad alta tensione e che ciò determinava un ulteriore pregiudizio che incideva sulla diminuzione di valore del fondo interessato dalla servitù sub judice e ha chiesto di condannare l’RAGIONE_SOCIALE convenuto a corrispondere all’attore l’indennità di occupazione dei fondi di sua proprietà.
Si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via riconvenzionale la costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto e la liquidazione dell’indennità spettante al proprietario della superficie asservita.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 17.11.2005 ha accolto la domanda principale e quella riconvenzionale e per quel che rileva nel presente giudizio:
ha determinato in € 6.631,86 l’indennità spettante all’attore per l’occupazione legittima, oltre accessori;
ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’attore della somma corrispondente al coacervo delle annualità maturate e maturande, con decorrenza dal 15.6.1996 fino alla data della decisione, liquidate nella misura di € 2.320,82 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima;
ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’attore della somma di € 258,23 a titolo di risarcimento dei danni subiti per l’inutilizzabilità temporanea della superficie circostante le porzioni occupate dei terreni;
ha costituito in favore di RAGIONE_SOCIALE la servitù coattiva di elettrodotto sui terreni siti in RAGIONE_SOCIALE (PZ) e censiti in catasto con le particelle 36, 45, 46, 48, 50, 51, 52 e 53 del foglio 21, per la lunghezza di circa mi. 1.062 (millesessantadue) dal confine con il terreno censito in catasto con la particella 221 del foglio 21 fino al confine con il terreno censito in catasto con la particella 102 del foglio 21, con riguardo ad una conduttura ad alta tensione (150 KV) poggiante su tre tralicci (in acciaio zincato) occupanti una superficie di mq.81 (ottantuno) ciascuno, secondo il tracciato e l’ubicazione risultanti dalla planimetria annessa alla relazione depositata in data 29.10.2002 dal consulente tecnico d’ufficio, AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ha determinato in € 19.161,65 l’indennità da corrispondere per l’imposizione di tale servitù;
ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto e condannato ¡’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della restante quota.
Il Tribunale inoltre ha affermato:
che non vi erano ostacoli alla costituzione della servitù coattiva di elettrodotto con provvedimento giudiziale;
che si era difatti integrata la condizione per tale pronuncia, costituita dall’autorizzazione definitiva alla costruzione della linea elettrica;
che la consulenza tecnica d’ufficio aveva consentito di accertare che l’installazione dell’elettrodotto era avvenuta nel pieno rispetto dell’art. 121 del r.d. 11.12.1933 n.1775, avuto riguardo alla sua esecuzione in modo da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo;
che il valore venale da attribuire ai terreni era di £ 1.500 al mq. e che, tenuto conto della superficie di mq 30.798 interessata, si poteva determinare il valore definitivo in libera contrattazione dei suoli occupati al momento della completa installazione della linea elettrica in £ 46.197.000;
che tuttavia l’indennità doveva essere determinata secondo i parametri previsti dall’art. 123 del r.d. n. 1775/1933;
che la diminuzione del valore del fondo servente per le porzioni diverse da quelle direttamente interessate dalla installazione dell’elettrodotto e dall’esercizio delle condutture doveva essere ragguagliata al fondo servente nella sua complessiva consistenza economica;
che, avendo il consulente individuato la diminuzione del valore del fondo in una percentuale pari al 10%, ragguagliata al valore di mercato dello stesso all’epoca della installazione della linea elettrica, e tenuto conto della estensione delle aree interessate dall’occupazione in via d’urgenza nella loro interezza, pari a metri quadrati 242.330, la somma dovuta per la diminuzione di valore del fondo era pari a £ 36.349.500;
che, avuto riguardo ai predetti parametri estimativi, la riduzione ad un quarto del valore delle aree su cui si proiettano i conduttori era pari a lire 388.125;
che, infine, quanto al valore totale delle aree occupate dai basamenti di sostegno delle condutture aeree, l’indennità dovuta era pari a lire 364.500;
che il proprietario aveva anche diritto all’indennità per l’occupazione legittima e al risarcimento dei danni per quella illegittima.
Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME NOME, deceduto il 26.1.2006, a cui ha resistito l’appellata RAGIONE_SOCIALE, proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 13.2.2017 ha accolto parzialmente l’appello principale , rigettando l’appello incidentale, condannando l’RAGIONE_SOCIALE , nel frattempo subentrata, alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ed alle spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Secondo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, il pregiudizio era stato arrecato al fondo nella sua interezza e quindi nell’estensione di ettari 111.53.46 e non solo alle aree interessate dall’occupazione in via d’urgenza pari a m .q. 242.300, con la conseguenza che, confermato il valore di £ 1.500 al mq., l’indennità dovuta era pari a £ 167.301.900 (10% del complessivo valore economico del fondo), e quindi a euro 86.404,22.
A tale somma dovevano essere aggiunte altre somme, e cioè £ 388.125 ( € 200,45) per la riduzione ad un quarto del valore delle aree su cui si proiettano i conduttori e £ 364.500 ( € 188,50) pari al valore totale delle aree occupate dai basamenti di sostegno delle condutture aeree. L’indennità dovuta era quindi pari a € 86.793,17.
4 . Avverso la predetta sentenza del 13.2.2017, non notificata, con atto notificato il 14.3.2018 ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di servitù di elettrodotto in particolare dell’art. 123 del r.d. n. 1775 del 1933, nonché violazione del principio dell ‘ onere della prova ex art. 2697 cod.civ.
Secondo la ricorrente, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nell’estendere automaticamente l’indennità per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto a tutto il fondo (111.53.46 ettari) andando in contrasto con il criterio di stima indicato dall’art . 123 citato, che richiede il rigoroso accertamento del pregiudizio effettivo provocato dal passaggio dell’elettrodotto, con conseguente violazione dell’onere della prova che impone a colui che propone la domanda di provare i fatti posti a fondamento della stessa.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
La ricorrente lamenta la mancanza di motivazione e di un ragionamento logico giuridico che renda possibile il controllo sulla correttezza del criterio adottato dalla Corte in relazione all’automatica estensione dell’indennità a tutto il fondo.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, nn.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, e 16 della legge n. 865/1971 e sostiene che la Corte di appello ha errato nel dichiarare infondato il secondo motivo dell’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE relativo alla determinazione del valore venale del terreno.
La ricorrente sostiene che, applicando gli articoli 15 e 16 della legge 865/1971, l’indennizzo doveva comprendere il ristoro del pregiudizio arrecato dall’espropriazione all’attività aziendale
agricola esercitata sul terreno con esclusione di ogni altro pregiudizio indiretto eventualmente subito dall’espropriato.
Più in particolare, la ricorrente assume che in applicazione delle tabelle del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il valore venale dei suoli occupati era di £ 6.300.000/Ha per i terreni seminativi e di £ 3.700.000/Ha per i terreni destinati al pascolo; dunque, considerando che la linea elettrica attraversava per ½ i terreni seminativi e per circa ½ i pascoli, il valore medio da assumere era pari a £ 5.000.000/Ha corrispondente a £ 500/mq.
Inoltre ad avviso della ricorrente nel pregiudizio indennizzabile non poteva rientrare la vocazione turistica del terreno espropriato.
Con atto notificato il 21.4.2018 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale i sigg. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con il supporto di tre motivi.
5.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti incidentali eredi COGNOME denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 121 r.d. 11.12.1933 n.1775.
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, di aver chiesto nella memoria difensiva ex art.183 cod.proc.civ. la « rimozione dell’opera realizzata » e che tale termine comprendeva anche lo spostamento delle condutture elettriche.
I ricorrenti aggiungono che il giudice aveva il dovere di accertare, sulla base dell’art . 121 r.d. 11.12.1933 n.1775, che il percorso dell’elettrodotto presentasse il minor pregiudizio possibile per il fondo servente, anche in assenza di una specifica domanda di parte avente ad oggetto la traslazione/spostamento.
La Corte di appello dunque avrebbe errato nel ritenere che fosse indispensabile una precisa domanda di parte (formulata con l’atto di citazione o in via riconvenzionale) affinché si potesse disporre la
modifica del tracciato dell’elettrodotto che risultasse pregiudizievole per il fondo servente.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti eredi COGNOME denunciano omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ., nonché error in procedendo ex art 360, comma 1, n.4 cod.proc.civ. I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi pronuncia circa la conformità della servitù coattiva di elettrodotto alle prescrizioni tecniche imposte dal legislatore per la tutela della salute e dell’ambiente ( l egge п.833/1978 e d.p.c.m. 23.4.1993; legge n.36/2001 e d.p.c.m. 8.7.2003 medio tempore applicabili).
5.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art 123 r.d. 11.12.1993 n. 1775 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art 360, comma 1, n.5, cod.proc.civ.
La Corte di appello ha stabilito che il pregiudizio derivante dalla diminuzione del valore di mercato della superficie residua del fondo espropriato per l’incidenza negativa del campo di forze elettromagnetiche conseguente alla costruzione di un elettrodotto non era suscettibile di essere indennizzato in quanto non opportunamente documentato. I ricorrenti invece sostengono che, indipendentemente dalla reale esistenza del danno, vi fosse una svalutazione percettiva del fondo dovuta al pericolo per la salute provocato dalle onde elettromagnetiche (con conseguente minore appetibilità del fondo nel mercato fondiario) che doveva essere presa in considerazione nella liquidazione dell’indennità.
I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso incidentale merita esame prioritario sotto il profilo logico e giuridico.
13 . Con il primo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali eredi COGNOME denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 121 del r.d. 11.12.1933 n.1775.
I ricorrenti sostengono, in primo luogo, di aver chiesto nella memoria difensiva ex art.183 cod.proc.civ. la « rimozione dell’opera realizzata » e che tale termine comprendeva anche lo spostamento delle condutture elettriche; aggiungono, però, che il giudice aveva il dovere di accertare, sulla base dell’art . 121 del r.d. 11.12.1933 n.1775, che il percorso dell’elettrodotto presentasse il minor pregiudizio possibile per il fondo servente, anche in assenza di una specifica domanda di parte avente ad oggetto la traslazione/spostamento. Di conseguenza essi stigmatizzano l’errore compiuto dalla Corte territoriale nel ritenere che fosse indispensabile una precisa domanda di parte tempestivamente formulata perché si potesse disporre la modifica del tracciato dell’elettrodotto che risultasse pregiudizievole per il fondo servente.
La Corte lucana, esaminando il terzo motivo d’appello degli eredi COGNOME, dissentendo sul punto dal Tribunale (pag.9), ha osservato che in realtà il C.t.u. aveva affermato che la linea elettrica era suscettibile di spostamenti al fine di ridimensionare i danni prodotti a parte attrice dall’attuale tracciato collocato nella parte centrale del comprensorio di terreni (pag.9-10 della relazione peritale) e ha convenuto che in punto di fatto le censure degli appellanti erano fondate.
La Corte di appello ha rammentato il principio per cui ove la costituzione della servitù di elettrodotto sia chiesta in giudizio la costituzione avviene per sentenza (Sez. 1, n. 5863 del 25.5.1993); ha quindi osservato che in tutto il processo di primo grado il COGNOME non aveva mai chiesto lo spostamento del tracciato e solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, aveva chiesto di
considerare la possibilità di uno spostamento finalizzato ridimensionare i danni arrecati.
Quindi, prima ancor di considerare la possibilità di interpretare il terzo motivo di appello degli eredi COGNOME come impugnativo della sentenza costitutiva del diritto di servitù, la Corte di RAGIONE_SOCIALE si è arrestata nel rilevare che nel giudizio di primo grado non era mai stata introdotta ritualmente la domanda di spostamento della linea elettrica.
In primo luogo, i ricorrenti incidentali sostengono che il dante causa nella memoria ex art.183 cod.proc.civ. del 20.4.1998 aveva chiesto di rigettare l’avversaria domanda riconvenzionale e di condannare l’RAGIONE_SOCIALE alla rimozione dell’opera realizzata.
Tale richiesta ha un contenuto del tutto diverso da quella di spostamento dell’opera e l’interpretazione seguita dalla Corte di appello appare corretta.
Com’è noto, l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce un’operazione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, purché risulti congruamente ed adeguatamente motivato sulla base di una valutazione complessiva degli atti, senza che ne risultino alterati il senso letterale ed il contenuto sostanziale, che trovano espressione nei fatti allegati e nelle ragioni prospettate a sostegno della pretesa avanzata, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Sez. 1, 30.8.2007, n. 18310; Sez.1, 16.12.2005, n. 27789; Sez. 3, 20.10.2005, n. 20322; Sez. lav., 24.7.2012, n. 12944; Sez.lav. 9.9.2008, n. 22893). Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è infatti condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni
da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa a quella proposta (cfr. Sez. 3, 21.5.2019, n. 13602; Sez. lav., 13.12.2005, n. 27428; Sez. 2, 29.4.2004, n. 8225). Nell’individuazione di tali limiti occorre peraltro tenere conto della diversità dei compiti assegnati rispettivamente al giudice di merito ed a quello di legittimità, e segnatamente della spettanza a quest’ultimo di un’attività di controllo, che non gli consente d’invadere la sfera riservata al primo, se non nella misura in cui lo stesso abbia omesso di fornire qualsiasi interpretazione della domanda o di dare adeguatamente conto delle ragioni del proprio convincimento. È in quest’ottica che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di dover distinguere tra l’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta, e quella in cui si censuri l’interpretazione della domanda stessa fornita dal giudice di merito: è stato infatti precisato che solo nel primo caso la censura riflette un error in procedendo , e precisamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per difetto della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con il conseguente riconoscimento a questa Corte del potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo caso, invece, essendo in contestazione il contenuto o l’ampiezza della domanda, come individuati dal giudice di merito, ciò che viene in considerazione è la ricostruzione in concreto dell’intento perseguito dalla parte, la quale attiene al momento logico della decisione, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della correttezza della motivazione (cfr. Sez. 3, 18.5.2012, n. 7932; Sez. 1, 11.3.2011, n. 5876; Sez. lav., 24.7.2008, n. 20373).
Nella medesima prospettiva, è stato chiarito che, ove il giudice di merito abbia motivatamente affermato o escluso che una determinata domanda sia stata avanzata e sia compresa nel thema decidendum , tale statuizione, ancorché erronea, non è censurabile rispettivamente per ultra-petizione o per omessa pronuncia, dal momento che, essendo stata comunque fornita una giustificazione a sostegno della predetta affermazione, la sussistenza del vizio lamentato non può essere logicamente riconosciuta prima che venga accertata l’erroneità di quella motivazione (cfr. Sez. 2, 13.8.2018, n. 20718; Sez. lav., 27.10.2015, n. 21874; Sez.lav. 21.2.2006, n. 3702).
I ricorrenti sostengono anche che il Tribunale avrebbe dovuto valutare d’ufficio il corretto tracciato da seguire per l’imposizione della servitù con il minor aggravio del fondo servente, senza vincoli dettati dall’autorizzazione amministrativa all’installazione della linea elettrica.
Essi a tal fine richiamano il tenore dell’art.121 del r.d. 1775 del 1933, che al comma terzo dispone « L’impianto e l’esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all’importanza dell’impianto stesso .»
Secondo la giurisprudenza della Corte, il potere-dovere del giudice, adito per la pronuncia di sentenza costitutiva di servitù di elettrodotto, di riscontrare la rispondenza del percorso progettato, alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (art 121 del r.d. 11.12.1933 n 1775), non trova limitazioni o deroghe per il fatto che tale tracciato sia già stato oggetto di valutazione da parte dell’autorità amministrativa, in sede di autorizzazione all’impianto
della linea elettrica (artt. 107 e segg. del citato decreto), tenuto conto che questa autorizzazione, pur essendo presupposto del diritto di ottenere la Costituzione della servitù, si pone su un piano autonomo, ed investe la valutazione di interessi di ordine generale, diversi da quelli coinvolti nel successivo momento dell’imposizione della servitù medesima. (Sez. U, n. 1298 del 9.3.1981; Sez. 1, n. 5864 del 25.5.1993).
È pur vero che la giurisprudenza citata non indica esplicitamente se occorra o meno una domanda di parte per lo spostamento del tracciato in un sito alternativo meno oneroso per il fondo servente e si preoccupa di negare la sussistenza di un vincolo esercitato dall’autorizzazione amministrativa.
Tuttavia l’affermazione di un potere -dovere del giudice scaturente dall’art.121 del r.d. citato porta necessariamente a concludere che in sede di costituzione della servitù il giudice debba valutare questo profilo anche in assenza di una rituale domanda di parte, quando la situazione che lo giustificherebbe risulti dagli atti di causa (nel caso dalla relazione peritale) e sia stata comunque invocata dalla parte interessata nelle proprie difese.
Nella fattispecie poi gli eredi COGNOME avevano fatto valere l’omissione del Tribunale con rituale motivo di appello, erroneamente disatteso dalla Corte lucana per l’assenza di una vera e propria domanda della parte attrice proprietaria del terreno da asservire.
Il motivo pertanto deve essere accolto, nei sensi di cui sopra.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti eredi COGNOME denunciano omessa pronuncia ex art. 112 cod.proc.civ., nonché error in procedendo ex art 360, comma 1, n.4 cod.proc.civ.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’appello aveva omesso qualsiasi pronuncia circa la conformità della servitù coattiva di elettrodotto alle prescrizioni tecniche imposte dal legislatore per la tutela della salute e dell’ambiente ( l egge п.833/1978 e d.p.c.m.
23.4.1993; legge n.36/2001 e d.p.c.m. 8.7.2003 medio tempore applicabili).
12. Il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha dato atto del contenuto del motivo (pag.5, sub 6.4. capoverso), ma non vi ha risposto affatto allorché ha esaminato il quarto motivo di gravame, dedicandosi a considerazioni in ordine alla risarcibilità del pregiudizio per perdita di valore del fondo e al danno alla salute prodotto da onde elettromagnetiche (pag.11, sub 11), senza considerare minimamente il tenore della reale doglianza degli appellanti imperniate sul mancato rispetto da parte dell’impianto delle norme tecniche preordinate alla tutela della salute e dell’ambiente.
Il terzo motivo di ricorso incidentale, al pari dei motivi di ricorso principale, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento ut supra dei primi due motivi di ricorso incidentale, che rimettono in discussione la costituzione della servitù de qua e il suo tracciato.
In conclusione, devono essere accolti il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo del ricorso incidentale, assorbito il terzo, assorbito del pari il ricorso principale, deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia della causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione