Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28668 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28668 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22634/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, press o lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
FUSCO COGNOME, ALLEGRO NOME, ALLEGRO NOME
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 759/2020 depositata il 18/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RAGIONI DI FATTO
NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché NOME e NOME COGNOME avanti il Tribunale di Napoli, domandando l’accertamento del diritto esclusivo di calpestio, a favore suo e delle COGNOME, dello spazio recintato, corrispon dente al lastrico solare dell’immobile di proprietà dei convenuti. Si costituivano NOME NOME NOME COGNOME, riportandosi alle conclusioni dell’attore. Si costituivano altresì i convenuti COGNOME
e COGNOME, sostenendo che il diritto d’uso sarebbe stato limitato ai danti causa del COGNOME e delle COGNOME e non trasferibile a terzi. In via riconvenzionale, sollecitavano la condanna delle controparti alla rimozione delle opere installate sulla terrazza ed al risarcimento dei danni. In subordine, ove fosse stato riconosciuto il diritto vantato ex adverso , domandavano la condanna al risarcimento dei danni della loro dante causa, NOME COGNOME, nonché del notaio rogante NOME COGNOME.
Integrato il contraddittorio con le suddette parti e con la chiamata in causa di NOME COGNOME, anch’essa proprietaria pro parte della terrazza oggetto di causa, all’esito dell’istruttoria, il giudice adito rigettava le domande del COGNOME e delle COGNOME. Accoglieva, per converso, le domande riconvenzionali, negando in capo all’ attore ed alle COGNOME la titolarità di un qualche diritto sull’area contestata ed ordinando agli stessi di chiudere le rispettive aperture sulla terrazza e di rimuovere le opere installate.
La sentenza anzidetta era ritualmente impugnata da NOME COGNOME, ed, in via incidentale, da NOME e NOME COGNOME, avanti la Corte d’Appello di Napoli, la quale nel contraddittorio con gli appellati costituiti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – con sentenza n. 759 del 18 febbraio 2020, rigettava i gravami.
In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che i danti causa delle parti in giudizio, con un atto del 1950, riguardante la compravendita di un’area edificabile, avevano costituito un rapporto obbligatorio -riguardante l’esercizio di una se rvitù di passaggio ed una servitus altius non tollendi – suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale solo al momento della costruzione dell’edificio, sicché la mancata realizzazione della terrazza all’altezza convenuta avrebbe determinato alt resì il venir meno del ‘diritto di calpestio a scopo di belvedere’. Con successivo atto transattivo del 1952, sarebbe stato costituito il diritto d’uso in
favore degli originari venditori COGNOME (danti causa del COGNOME e delle COGNOME), non cedibile ed estintosi con la morte dell’usuario. In altri termini, in seguito al secondo atto, la servitù altius non tollendi si sarebbe estinta e se ne sarebbe costituita un’altra, che avrebbe tenuto conto della maggiore altezza dell’edificio realizzato, mentre, quan to al diritto di calpestio, la costituzione di un diritto d’uso a favore di una pluralità di soggetti avrebbe estinto, per incompatibilità, ogni diversa obbligazione.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a nove motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché, con distinti atti, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre sono rimaste intimate le COGNOME. La COGNOME ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima doglianza, il ricorrente invoca la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al primo motivo di gravame, riguardante la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del rogito not. COGNOME, che conteneva la menzione espressa della servitù di calpestio ‘ a favore del confinante sig. COGNOME NOME o suoi aventi causa ‘. I coniugi COGNOME NOME avrebbero perciò acquistato l’appartamento gravato dalla predetta servitù in favore dell’immobile.
La censura è inammissibile.
1.1) Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il
giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Sez. 2, n. 28072 del 14 ottobre 2021).
1.2) Nella specie, la Corte partenopea ha parlato di ‘un unico complesso motivo’ (pag. 9 ) ed ha ricordato solo incidentalmente, e solo all’inizio della parte narrativa, l’atto di compravendita dell’anno 2006. Da parte sua, il COGNOME non ha puntualmente riportato l’asserito motivo di gravame nei suoi esatti termini, né ha indicato l’esatta localizzazione dello stesso nell’ambito degli atti di parte. Il motivo è dunque carente di specificità.
Con il secondo motivo, si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1367 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto, a fronte della clausola contenuta nel rogito del 1950, secondo cui ‘ Detto diritto è trasmissibile agli eredi ed aventi causa del sig. COGNOME a qualsiasi titolo ‘ , la sentenza impugnata si sarebbe posta in contrasto col principio di conservazione delle clausole, van ificando totalmente la portata dell’inciso.
2.1) La quarta lagnanza si appunta sulla violazione degli artt. 1029 e 1031 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., considerato che -nell’atto del 1950 sarebbe stata chiara l’individuazione del fondo dominante, costi tuto dall’appartamento di NOME COGNOME, nonché l’individuazione del fondo servente, ossia quello già appartenente ai COGNOME, sicché la servitù di calpestio sarebbe stata perfettamente compatibile con le caratteristiche dell’edificio realizzato d a questi ultimi.
2.2) Il quinto mezzo d’impugnazione riguarda la violazione degli artt. 1074, 1363, 1367 e 1321 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il COGNOME lamenta che i giudici di secondo grado avrebbero impropriamente fatto riferimento ad una sentenza di questa Suprema Corte (n. 1457/2011) in tema di estinzione per incompatibilità del diritto di calpestio. Infatti, tale servitù sarebbe stata ampliata dall’accordo del 1952, nel senso di far venir meno le originarie limitazioni, a fronte della rinuncia alla servitù altius non tollendi . Ed invece, alla luce dell’art. 2 ultimo comma dell’atto del 1952, ‘tali riconoscimenti ed obbligazioni dei germani COGNOME hanno efficacia reale vincolante anche per gli aventi causa dei medesimi’, il diritto in quest ione avrebbe dovuto essere qualificato come servitù e non come uso.
2.3) Con la settima lagnanza, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 comma 2° c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che, nel rogito del 2001 fra gli eredi COGNOME ed i COGNOME COGNOME, era stato fatto un esplicito riferimento alla servitù di calpestio del terrazzo, così da costituire un elemento essenziale nella ricostruzione dell’originaria volontà delle parti.
2.4) L’ottavo motivo è volto a contestare, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso qualunque
rilevanza alla clausola del contratto di compravendita del 2006, che conteneva il richiamo al diritto di calpestio.
2.5) Attraverso il nono motivo, si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte distrettuale non avrebbe interpretato secondo buona fede la transazione del 1952, determinando uno squilibrio a favore dei COGNOME e dei loro aventi causa ed a danno del COGNOME e dell’odierno ricorrente, da quest’ultimo avente causa.
I predetti mezzi d’impugnazione possono essere trattati congiuntamente, perché censurano tutti, sotto diversi profili, l’interpretazione offerta dalla Corte d’appello dei due contratti del 1950 e del 1952, stipulati dai rispettivi danti causa del ricorrente e dei coniugi COGNOME e COGNOME.
3.1) La sentenza impugnata, in esito ad un’ap profondita disamina degli atti del 1950 e 1952 -evidentemente ritenuti dirimenti della causa -ha concluso che ‘ nell’atto del 1950 nell’art. 3 si prevedono espressamente le servitù di passaggio ed altius non tollendi e la necessaria trascrizione delle ste sse mentre nell’art. 4 le obbligazioni nascenti dal diritto di calpestio a scopo di ‘belvedere dalla terrazza’ che, per ciò stesso, non può certamente essere inquadrato in alcuna servitù in quanto previsto in favore delle persone e non del fondo…..Deve po i necessariamente considerarsi che il diritto di calpestio in favore di COGNOME NOME di cui all’atto per notar AVV_NOTAIO del 1950 era costituito su un bene futuro e, precisamente, su una terrazza che, alla luce dello stesso atto si sarebbe dovuta realizzare ad una certa altezza con riferimento alla residua proprietà COGNOME; tale terrazza non è stata realizzata all’altezza prevista e ciò costituisce una circostanza incontestata, oltre che desumibile dall’atto successivo del 1952. Pertanto, pur inquadrandola nella categoria delle servitù (come
sostenuto dall’appellante principale), va considerato che la convenzione di cui al secondo comma dell’art. 1029 c.c., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, da luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l’edificio è costruito, per cui stante la mancata realizzazione della terrazza all’altezza convenuta, deve ritenersi che anche il diritto di calpestio a scopo di belvedere da esercitarsi sulla stessa non è venuto mai ad esistenza. Ritiene, quindi, la Corte che la terrazza assoggettata a tale diritto non è venuta in essere all’altezza ivi prevista nell’atto AVV_NOTAIO ( anno 1950) e pertanto con l’atto AVV_NOTAIO (anno 1952) è stato costituito il diritto d’uso in favore dei germani COGNOME, ivi incluso COGNOME NOME, ed il terrazzo per la parte assoggettata al diritto d’uso è stato, tra l’altro, diviso d alla residua parte da inferriata come convenuto tra le parti. Di poi, oltre a quanto espressamente previsto nell’atto AVV_NOTAIO dove viene più di una volta indicato il solo diritto d’uso della terrazza, va ricordato che ai sensi degli artt. 1024 e 1026 c.c., il diritto d’uso non è cedibile e non può eccedere (durare oltre) la vita dell’utilista, nella fattispecie in esame estintosi, quindi, con la morte dell’ultimo utilista, ovvero di COGNOME NOME, deceduta il 5/12/1992 .’
3.2) In definitiva, la Corte d’appello offre una ricostruzione dei due atti sistematica, dettagliata e plausibile. Orbene, nel giudizio di legittimità, le censure relative all’interpretazione degli atti pattizi accreditata dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza
impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 995 del 20 gennaio 2021; Sez. 6-3, n. 359 0 dell’11 febbraio 2021).
3.3) La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
In altri termini, i mezzi d’impugnazione pr etendono di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l’esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
3.4) In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).
È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di
legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Conseguentemente, i predetti mezzi d’impugnazione sono inammissibili.
Con il terzo rilievo, viene lamentata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del c.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato, in via retroattiva, la disposizione che aveva introdotto l’obbligo di indicare gli estremi catastali negli atti di trasferimento di immobili (art. 19 comma 14° D.L. n. 78/2010).
Il motivo non ha ragion d’essere.
4.1) La sentenza impugnata ha citato come obiter dictum la mancanza degli estremi catastali del ‘quartino’, senza farne discendere alcuna conseguenza giuridica, ma solo per evidenziare che la costruzione dell’immobile ad un’altezza diversa da quella prevista nell’atto del 1950 aveva reso necessaria, fra le parti, la transazione del 1952.
Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce la violazione e falsa app licazione dell’art. 2659 comma 2 c.c., giacché la Corte d’appello avrebbe esplicitamente ignorato l’assenza negli atti di causa della nota di trascrizione e pertanto non avrebbe considerato che il COGNOME aveva acquistato il suo appartamento, nel 2006, in totale buona fede, facendo affidamento sulla preesistenza della servitù di calpestio costituita in favore del suo antico dante causa. Orbene, siccome l’atto di transazione non sarebbe stato riportato nel rogito di acquisto, né vi sarebbe stata
nota di trascrizione, la trascrizione non sarebbe stata opponibile all’ultimo acquirente in buona fede.
La censura è inammissibile.
5.1) Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ” ex actis ” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Sez. 2, n. 8206 del 22 aprile 2016).
Anche in tal caso il COGNOME non ha dimostrato di aver sollevato il problema nei gradi di merito, sicché la questione deve ritenersi inammissibile perché nuova.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei confronti di tutti i controricorrenti.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese
generali in misura del 15%, a favore di NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (trem ila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% ed a favore di NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2023, nella camera di consiglio