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Servitù coattiva: quando si presume e si estingue

La Corte di Cassazione chiarisce che una servitù di passaggio, anche se costituita con un contratto, si presume abbia natura di servitù coattiva se creata per ovviare all’interclusione di un fondo. Di conseguenza, tale servitù può essere estinta se l’interclusione cessa. La Corte ha cassato la sentenza d’appello che si era limitata a constatare l’origine volontaria del diritto senza indagare sulla reale intenzione delle parti, stabilendo che spetta al giudice di merito verificare se l’accordo dimostri inequivocabilmente la volontà di sottoporsi al regime delle servitù volontarie, vincendo così la presunzione legale.

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Pubblicato il 25 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Servitù Coattiva: la Cassazione fa Chiarezza tra Accordo e Necessità

Una servitù di passaggio nata da un contratto è sempre e comunque “volontaria”? E se l’accordo serviva solo a risolvere una situazione di necessità, come l’assenza di accesso alla via pubblica? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, interviene su questo tema cruciale, stabilendo un principio fondamentale: quando un diritto di passaggio viene concesso per ovviare all’interclusione di un fondo, si presume abbia natura di servitù coattiva, anche se costituito con un atto spontaneo tra le parti. Questo ha un’implicazione importantissima: la servitù può essere estinta se la necessità viene meno.

Il Caso: Diritto di Passaggio tra Fatto e Diritto

La vicenda trae origine dalla vendita di una porzione di terreno. Nell’atto di compravendita del 1988, i venditori concedevano agli acquirenti un diritto di passaggio sulla loro proprietà residua, poiché il terreno venduto era, di fatto, intercluso, cioè privo di un accesso diretto alla strada pubblica. Anni dopo, la proprietà del fondo che beneficiava del passaggio viene trasferita a una società. I proprietari originari del fondo “servente” (quello su cui si esercita il passaggio) si rivolgono al Tribunale, sostenendo che la servitù non avesse natura reale o che, in ogni caso, dovesse essere estinta, dato che il fondo della società non era più intercluso. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono le loro richieste, qualificando la servitù come “volontaria”, in quanto nata da un contratto, e quindi non soggetta a estinzione per la cessata interclusione.

La Presunzione di Servitù Coattiva nei Contratti

I proprietari del fondo servente non si arrendono e ricorrono in Cassazione. Il loro motivo di ricorso principale si basa sulla violazione degli articoli del Codice Civile che regolano le servitù (artt. 1054 e 1055 c.c.). Essi sostengono che la Corte d’Appello abbia sbagliato a fermarsi alla mera origine contrattuale del diritto. Anche se nata da un accordo, la servitù era stata creata con l’unico scopo di risolvere una condizione di interclusione, senza la previsione di alcun indennizzo. Pertanto, essa manteneva la natura sostanziale di una servitù coattiva, la cui esistenza è legata al perdurare della necessità. Se la necessità cessa, anche la servitù dovrebbe estinguersi.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte accoglie pienamente questa tesi, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa per un nuovo esame. Gli Ermellini ribadiscono un principio giurisprudenziale consolidato: per l’articolo 1054 del Codice Civile, si deve presumere che la servitù di passaggio costituita con lo stesso atto di alienazione che ha generato l’interclusione abbia natura coattiva. Questa presunzione si applica anche se l’accordo è stato raggiunto per evitare un’azione legale, senza il pagamento di un’indennità.

Le Motivazioni della Sentenza: Oltre la Forma del Contratto

La Corte chiarisce che il giudice di merito non può limitarsi a constatare l’origine “pattizia” (cioè contrattuale) del diritto. Al contrario, deve partire dalla presunzione che la servitù sia coattiva e, successivamente, indagare sulla reale e inequivocabile volontà delle parti. Solo se dal contratto emerge chiaramente l’intenzione di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie (che non si estinguono al cessare della necessità), allora questa presunzione può essere superata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha errato proprio in questo: ha dato per scontato che l’origine contrattuale implicasse una natura volontaria, senza verificare se le parti avessero voluto creare un diritto permanente o semplicemente risolvere un problema contingente di interclusione. La sentenza impugnata è stata quindi annullata perché non ha applicato correttamente né il principio della presunzione di coattività né l’obbligo di indagare l’effettiva volontà delle parti.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Presunzione di Servitù Coattiva

Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chiunque si trovi a stipulare accordi relativi a diritti di passaggio. Stabilisce che la sostanza prevale sulla forma: se una servitù nasce per rispondere a una necessità legale (come l’accesso a un fondo intercluso), la legge presume che essa sia coattiva e, quindi, temporanea. Per renderla permanente e svincolata dalla necessità, le parti devono esprimerlo in modo chiaro ed inequivocabile nel contratto. In assenza di tale chiarezza, il proprietario del fondo servente potrà sempre chiederne la soppressione qualora il fondo vicino acquisisca un nuovo e comodo accesso alla via pubblica.

Una servitù di passaggio costituita con un contratto è sempre considerata volontaria?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se la servitù è stata concessa per ovviare a una condizione di interclusione di un fondo, si presume che abbia natura coattiva, anche se nasce da un accordo contrattuale. Questa presunzione può essere vinta solo se dal contratto emerge in modo inequivocabile la volontà delle parti di creare una servitù volontaria e permanente.

Quando può essere estinta una servitù di passaggio per un fondo intercluso?
Una servitù di passaggio che ha natura coattiva può essere estinta quando cessa la condizione di interclusione del fondo dominante, come previsto dall’art. 1055 del Codice Civile. Questo significa che se il fondo acquisisce un altro accesso alla via pubblica, il proprietario del fondo servente può chiedere la soppressione del passaggio.

Cosa deve fare un giudice per determinare la natura di una servitù nata da un contratto per un fondo intercluso?
Il giudice non può limitarsi a rilevare l’origine contrattuale del diritto. Deve, invece, presumere che la servitù abbia natura coattiva e indagare sull’effettiva volontà delle parti al momento della stipula. Deve verificare se l’intento fosse quello di risolvere una necessità temporanea o di creare un diritto permanente, non legato alla condizione di interclusione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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