Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27891 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27891 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21567/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
–
intimata –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 3353/2019 depositata il 26/11/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi il Tribunale di Ferrara la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) proprietaria del fondo preteso dominante al mappale 897 e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE locataria del medesimo fondo, chiedendo la declaratoria di insussistenza della servitù di passaggio sul terreno di sua proprietà distinto al catasto del Comune di RAGIONE_SOCIALE, foglio 2, mappale 1067 (sul quale l’attrice aveva costituito nel 2006 un diritto di superficie a beneficio di NOME COGNOME) a favore del mappale 897 con domanda di inibitoria del passaggio e di ogni altra turbativa.
Si costituivano entrambi i convenuti eccependo l’usucapione ventennale della servitù di cui chiedevano in via riconvenzionale l’accertamento o, in subordine, chiedevano la costituzione di una servitù coattiva ex articolo 1051 c.c., affermando l’interclusione del fondo rispetto alla pubblica via.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale riconoscendo l’acquisto del diritto di servitù di passaggio per usucapione ventennale.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza
Resisteva al gravame la RAGIONE_SOCIALE.
6. La Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello. In particolare, la Corte territoriale riteneva che il giudice di primo grado avesse correttamente interpretato le prove assunte così come la consulenza tecnica. Dall’istruttoria era emerso che lo stradello era l’unica via di transito praticabile per e dalla proprietà della convenuta anche in funzione delle necessità oggettive di svolgimento dell’ attività artigianale. Dunque, il mappale 1067 costituiva l’unica strada di accesso praticata sin dall’epoca dell’acquisto del terreno e della costruzione del capannone. Il fondo era stato realizzato con ghiaia e stabilizzato per consentire il passaggio dei mezzi diretti al capannone.
Peraltro, in ogni caso avrebbe dovuto essere accolta la domanda proposta ai sensi dell’articolo 1051 c.c. posto che il mappale 1067 rappresentava l’unica via di accesso del fondo intercluso e, in ogni caso, il modo più diretto e breve di accesso verso la pubblica via.
La Corte d’Appello rigettava il motivo inerente il difetto di contraddittorio sulla base della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di actio confessoria o negatoria servitutis ricorre il litisconsorzio necessario solo se, in caso di più comproprietari, l’azione sia diretta ad una modifica della cosa comune non attuabile pro quota, mentre se l’azione è diretta solo a far dichiarare nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio l’esistenza della servitù non è configurabile un litisconsorzio necessario né dal lato attivo né da quello passivo.
Inoltre, premesso che era stata accolta la domanda di usucapione e non quella ex articolo 1051 c.c. di costituzione di una servitù coattiva, erano condivisibili le conclusioni del consulente
tecnico circa l’accesso oggetto del contendere come quello più diretto alla strada comunale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla scorta di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che aveva ravvisato la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso il Presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
La causa veniva chiamata all’adunanza del 30 settembre 2021.
In esito alla discussione in camera di consiglio la trattazione del ricorso era rimessa alla pubblica udienza non emergendo evidenza decisoria.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., a causa della mancata integrazione del contraddittorio in favore di NOME COGNOME, titolare del diritto di superficie costituito sul terreno presunto servente oggetto della domanda di accertamento di usucapione di servitù di passaggio e di quella subordinata di costituzione di servitù coattiva.
Secondo il ricorrente, il titolare del diritto reale di godimento come quello di superficie deve partecipare al giudizio di accertamento di usucapione della servitù coattiva sul fondo intentato avverso il titolare del diritto di proprietà.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, l. n. 168 del 2017 nella parte in cui sancisce e conferma che il regime giuridico dei beni collettivi resta l’inalienabilità e l’inusucapibilità.
La legge n. 168 del 2117 in tema di domini collettivi ha disciplinato le proprietà collettive riconoscendone definitivamente la personalità giuridica privata, la capacità di auto normazione e gestione del patrimonio naturale e l’attribuzione dei diritti di godimento dei membri della collettività. Dunque, i beni della RAGIONE_SOCIALE rientrerebbero a pieno titolo nel novero dei beni collettivi e dunque non potrebbero essere oggetto di usucapione anche della servitù. Tali osservazioni svolte nel giudizio di appello nell’ambito della replica conclusi onale del 9 settembre 2019 non sarebbero state prese in considerazione dalla C orte d’appello .
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento del secondo .
Ciò di cui si discute è la legittimazione passiva del titolare del diritto di superficie sul fondo servente in un giudizio nel quale, a fronte dell”azione negatoria proposta dal proprietario del medesimo fondo i convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio e, in via subordinata riconvenzionale, anche la costituzione di una servitù
coattiva ex articolo 1051 c.c., affermando l’interclusione del fondo rispetto alla pubblica via.
Ciò premesso, deve osservarsi come nella presente fattispecie non rilevi il contrasto che, con ordinanza interlocutoria n.18350 del 2024, è stato segnalato, nella giurisprudenza interna alla seconda sezione, sulla questione concernente la sussistenza, o meno, del litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo servente, in relazione alla causa nella quale si controverta dell’esistenza di un diritto di servitù a carico del fondo medesimo. La suddetta ordinanza, infatti, pone in evidenza come da un lato si sia affermato il principio secondo cui ‘L’actio confessoria o negatoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l’azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l’azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo’ (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016, Rv. 639635; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8261 del 07/06/2002, Rv. 554957 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17663 del 05/07/2018, Rv. 649384) e , d all’altro lato, si sia invece ritenuto che ‘Rispetto ad una domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che
comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 941 del 26/01/1995, Rv. 489992; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11709 del 18/09/2001, Rv. 549287). Tale secondo orientamento è stato ripreso nella recente evoluzione giurisprudenziale della sezione, laddove si è ribadito che, in ogni caso, quando viene in rilievo una domanda finalizzata all’accertamento o alla costituzione di una servitù di passaggio, tutti i proprietari del fondo servente hanno diritto di partecipare al giudizio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10732 del 03/05/2017, non massimata, in motivazione, pag. 5; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3836 dell’08/02/2019, non massimata, in motivazione, pag. 5).
Nel caso di specie, come si diceva, il suddetto contrasto non rileva in quanto la ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale oltre alla domanda principale di accertamento dell’usucapione della servitù, domanda poi accolta in primo e secondo grado, aveva però domandato, in via subordinata, anche una sentenza costitutiva della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c.
Infatti, è consolidato l’ orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro-indiviso a più soggetti, ritenendosi cioè che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i comproprietari o condomini nella veste appunto di litisconsorti necessari ( ex plurimus Cass. 10 gennaio 1968, n. 54; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. 11 ottobre 1969, n. 3287; Cass. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. 10 settembre 1980,
n. 5222; Cass. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2124).
La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che in questo secondo caso, trattandosi di una domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva di un diritto reale su cosa altrui, è necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari o degli eventuali titolari di altri diritti reali sul fondo servente, quali litisconsorti necessari dal lato passivo.
Il contrasto evidenziato nell’ordinanza interlocutoria sopra citata, dunque, è limitato al caso in cui oggetto del giudizio sia l’accertamento di un diritto di servitù preesi stente e l’azione sia diretta soltanto a far accertare nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l’esercizio, l’esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie.
Si è detto, infatti che l’ actio confessoria o negatoria servitutis , nel caso in cui il fondo dominante o servente, od anche entrambi, appartengano pro indiviso a più proprietari, comporta un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari solo quando non si risolva in un mero accertamento, bensì sia diretta ad una sentenza costituiva o ad una modificazione della cosa comune, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni comuni, che non può essere disposta od attuata pro quota, in assenza di uno dei contitolari. Infatti, la servitù, al pari di qualsivoglia altro diritto, sorge per effetto di un titolo derivativo od originario il quale, per ciò stesso, la costituisce, ma non per questo la sentenza che ne accerti l’esistenza è essa stessa costitutiva, come invece avviene nelle ipotesi di servitù coattive disposte non per contratto ma con sentenza (in motivaz. Sez. 6-2, Ord. n. 6622 del 2016).
In altri termini, quando oggetto della domanda sia un diritto di servitù da costituirsi a mezzo della sentenza, vale il consolidato orientamento secondo cui: L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall’art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza “inutiliter data”, non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l’art. 1059, comma 2, c.c. (Sez. 2 – , Ordinanza n. 10912 del 26/04/2023, Rv. 667644 – 01).
Tale principio è stato esteso anche ai titolari di diritti reali di godimento, in particolare con riferimento all’usufrutto. Si è detto , infatti, che nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù coattiva in danno di un fondo gravato da usufrutto, la domanda va proposta tanto nei confronti del nudo proprietario quanto dell’usufruttuario del fondo preteso servente in veste di litisconsorti necessari (Sez. 1, Sentenza n. 7541 del 23/05/2002, Rv. 554661 – 01). Anche in tale occasione si è evidenziato che nell’ipotesi in cui, nei riguardi del proprietario, sia promossa un’azione per costituire sul fondo una servitù coattiva, è necessaria la presenza in giudizio dell’usufruttuario, dal momento che altrimenti la sentenza anche in questo caso sarebbe inutiliter data .
Infatti, non è dubitabile che, qualora non venga chiamato in giudizio l’usufruttuario del fondo che si assume servente ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato art.
102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produce effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia ne’ giovi a costui non facendo “stato” nei suoi confronti, essendo l’usufruttuario titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo più dal medesimo, e dunque insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito.
In questo senso, ribadito come nella specie si verta in materia di tutela “costitutiva” (di servitù coattiva di passaggio) la quale, quindi, non può non produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i titolari di diritti reali (proprietà ed altri diritti reali) sul fondo che si pretende servente, giova osservare, che il diritto di superficie è il diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell’accessione. Tale diritto va inquadrato tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Sez. 2, Ord. n. 23547 del 2017, Rv. 645581 – 01).
Il titolare del diritto di superfice, pertanto, deve essere chiamato in giudizio insieme con il proprietario ove la costituzione della servitù di passaggio sia richiesta in via coattiva da un terzo.
In conclusione, venendo al caso di specie, deve evidenziarsi che la C orte d’Appello di Bologna nell’aderire ad uno dei due orientamenti oggetto del contrasto interpretativo sopra riportato non ha considerato la domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù che, invece, imponeva la partecipazione al giudizio del titolare del diritto di superficie.
A tal proposito deve ribadirsi che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non secundum eventum litis ma al momento in cui essa sorge (Sez. 2, Ord. n. 8593 del 2022; conf. Sez. 2, Sent. n. 15547 del 2005 in tema di rapporti condominiali, ma estensibile anche al caso in esame, per identità di ratio), sicché resta privo di rilievo il fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto solo la domanda di usucapione della servitù di passaggio e dichiarata assorbita quella di costituzione coattiva per interclusione
Pertanto, sul presupposto che nel giudizio di primo grado fosse da integrare il contraddittorio nei riguardi di NOME COGNOME titolare del diritto di superficie costituito a rogito AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 102, secondo comma, c.p.c., il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, ex art. 354, primo comma, c.p.c.
Di conseguenza una volta riscontrata la nullità del suddetto giudizio, occorre fare applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 383 c.p.c., cosicché, accogliendo il motivo di cui trattasi e ritenuto assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata in riferimento al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese tutte, al Tribunale di Ferrara che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Ferrara in diversa composizione che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione