Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13667 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Ordinanza interlocutoria
sul ricorso 37617/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , difesi da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1379/2019 del 30/09/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2011 i proprietari fondiari NOME COGNOME e NOME COGNOME convengono dinanzi al Tribunale di Brescia NOME e NOME COGNOME. Gli attori allegano: nel maggio 2009 NOME COGNOME ha piantato arbitrariamente undici picchetti sulla strada di accesso al loro fondo, impedendo ai mezzi agricoli l’ingresso; il fondo di NOME COGNOME (ricavato da un frazionamento) come
pure quello di NOME COGNOME, hanno accesso alla via pubblica tramite la strada privata posta a nord del fondo poi frazionato, che corre per tutta la lunghezza del fondo di proprietà di NOME COGNOME. Su questa base gli attori propongono azione negatoria servitutis al fine di accertare che il loro fondo è libero da pesi e servitù in favore dei fondi confinanti e chiedono il risarcimento dei danni. NOME e NOME COGNOME domandano il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per interclusione del loro fondo, previa determinazione dell’indennità una tantum, con cessazione di ogni turbativa da parte degli attori, condanna al risarcimento dei danni e rimozione di un palo infisso illegittimamente dagli attori sul fondo di NOME COGNOME. Intervengono volontariamente in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e non si oppongono alla costituzione di servitù coattiva (a favore dei convenuti) anche a carico del loro fondo. Nel 2016 il Tribunale rigetta le domande attoree e le riconvenzionali. La Corte di appello riforma parzialmente, dichiarando la costituzione ex art. 1051 c.c. della servitù coattiva di passaggio verso la via pubblica in favore dei fondi degli appellati NOME e NOME COGNOME e a carico del fondo di proprietà COGNOME e di quello degli intervenienti COGNOME/COGNOME/COGNOME.
Ricorrono in cassazione gli attori con quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono i convenuti con controricorso e memoria. Il consigliere delegato propone di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. I ricorrenti ne chiedono la decisione.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo (p. 9) denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’intervento adesivo dipendente di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto (p. 8) «l’intervento in causa dei COGNOME e la loro chiara presa di posizione in merito alla vicenda per cui è causa fa sì che tutti i contraddittori ipoteticamente coinvolti nel dare il passaggio verso la
via pubblica ai fondi dei COGNOME, siano presenti in giudizio», cosicché ha potuto provvedere sulla domanda. In particolare, il motivo censura che gli intervenienti non hanno titolo per intervenire, poiché non spiegano intervento principale, né intervento litisconsortile, né intervento adesivo. Costoro intervengono solo per dichiarare che non si oppongono alla costituzione di una servitù a proprio danno ed in favore del fondo dei COGNOME, mentre avrebbero dovuto sostenere la domanda degli odierni ricorrenti di negatoria servitutis.
Il secondo motivo (p. 13) denuncia la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. al caso in cui l’interclusione sia stata volontaria.
Il terzo motivo (p. 15) fa valere che, a seguito del frazionamento, trova applicazione l’art. 1054 c.c., cosicché si era costituita una servitù di transito funzionale all’accesso alla pubblica via in favore del fondo del convenuto, poi oggetto di rinunzia in un atto del 2003. Il frazionamento è attestato da un documento prodotto in giudizio, mai citato dalla sentenza in esame. Si fanno valere anche ammissioni del convenuto nello stesso senso, con denuncia la violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c., in particolare a causa della mancata applicazione del secondo dei due.
Il quarto motivo (p. 19) denuncia l’omessa valutazione di documento decisivo, cioè un negozio di accertamento intervenuto nel marzo 1988 tra i precedenti proprietari dei mappali in questione, con il quale è stata determinata l’area asservita.
-La questione proposta dal primo motivo è tra quelle sulle quali le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi dal l’ ordinanza interlocutoria n. 32528/2023 di questa sezione.
Pertanto, il ricorso è da rinviare a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite sulla questione rimessa dal Collegio della Seconda Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 32528/2023 .
Così deciso a Roma il 19/4/2024.