Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29498 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29498 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7659/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in PIANO DI SORRENTO INDIRIZZO), INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 465/2021 depositata il 08/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo sulle domande proposte dai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME confronti dei germani COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME i primi proprietari di un appartamento al piano terra e i secondi, rispettivamente , proprietari dell’appart amento al primo e al secondo piano, siti nello stabile in Piano di Sorrento, alla INDIRIZZO, e su quelle avanzate dai germani COGNOME contro i coniugi COGNOME–COGNOME in separato giudizio, previa riunione delle cause , in parziale accoglimento delle contrapposte istanze, così provvedeva: 1) condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME a consentire l’accesso al sottoscala attraverso l’androne dei locali garage di essi convenuti; 2) condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME a rimuovere le condutture elettriche ed idriche apposte lungo la porzione di viale ( p.lla 1422) di proprietà COGNOME; 3) accertava la comunione in favore dei COGNOME dello stanzino posto nel sottoscala e di cui al punto d) della citazione; 4) condannava COGNOME NOME e COGNOME NOME ad eliminare la cassetta di fili elettrici all’interno della cassa scala comune; 5) condannava i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME alla restituzione della porzione di fondo di mq 13, dai medesimi occupata, in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME; 6) rigettava le ulteriori domande formulate dalle parti; 7) rigettava le domande riconvenzionali formulate dai coniugi COGNOME/COGNOME nel giudizio riunito .
Ric. 2022 n. 7659 sez. S2 – ud. 13/10/2023
I coniugi COGNOME/COGNOME, proponevano appello avverso tale decisione chiedendo, in parziale riforma della stessa, rigettarsi la domanda dei COGNOME di rilascio dell’area di mq 13 ed accogliersi la domanda riconvenzionale di essi appellanti di demolizione della veranda realizzata da COGNOME NOME sul balcone del secondo piano e di negatoria servitutis del passaggio carraio esercitato dai COGNOME sulla p.lla 1422 di loro proprietà.
COGNOME NOME e COGNOME NOME resistevano al gravame (quest’ultima quale erede di COGNOME NOME) e a loro volta proponevano appello incidentale per ottenere l’accoglimento della loro domanda di condanna dei coniugi COGNOME/COGNOME ad eliminare l’unione dei due terrazzini in unica balconata per violazione dell’art. 1120 , quanto al decoro architettonico del fabbric ato e la scala di comunicazione dell’appartamento dei predetti coniugi con il loro giardino perché costituente aggravio della servitù di passaggio in danno del cortile di proprietà esclusiva COGNOME.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava sia l’impugnazi one principale che quella incidentale.
Per quel che ancora rileva in questo giudizio, secondo la Corte d’Appello il Tribunale aveva ben interpretato l’atto di divisione del 1985 per AVV_NOTAIO (prodotto in atti), recependo sul punto gli esiti della ctu, laddove aveva ritenuto che quella costituita sulla p.lla 1422 era servitù sia pedonale che carrabile, traendo argomenti univoci e concordanti dalle previsioni del titolo e segnatamente: la larghezza di metri 2 del costruendo viale (insistente in parte anche sulla p.lla 1422 di COGNOME) gravato da servitù ( v. art. 30 pag. 20 atto per AVV_NOTAIO del 1985); la possibilità di
sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto ( v. pag. 21 atto AVV_NOTAIO del 1985).
Precisazione quest’ultima che, all’evidenza, sarebbe stata del tutto ultronea se la servitù fosse stata intesa dalle parti solo come pedonale e che, invece, evidenzia in modo chiaro ed espresso la volontà delle stesse di costituire una servitù anche carrabile.
In tali termini, il primo giudice aveva correttamente affermato la sussistenza di una servitù carrabile sulla base del titolo gravante sulla p.lla 1422 dei coniugi COGNOME senza affatto fondare la sua decisione su mere presunzioni, come asserito dagli appellanti.
Sicchè, non vi era alcuna violazione dei principi giurisprudenziali in materia denunciata dagli appellanti, dal momento che il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio erano stati correttamente desunti dal titolo costitutivo interpretato anche in rapporto alla situazione dei luoghi.
La Corte rigettava i restanti motivi di appello e anche l’appello incidentale ma le relative questioni non sono rilevanti in questo giudizio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
Le parti intimate non si sono costituite.
Parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c. Violazione delle regole di interpretazione -Motivazione errata -Violazione artt. 1063, 1064 e 1065 c.c. – Motivazione inesistente o contraddittoria – Omesso esame di fatti decisivi -Illogicità.
I ricorrenti intendono proporre ricorso unicamente avverso una delle decisioni adottate dalla Corte di Appello e, per l’esattezza, quella con cui il Giudice di Secondo Grado ha rigettato la domanda per la declaratoria di inesistenza di servitù carraia da parte dei COGNOME sulla p.lla 1422 di proprietà COGNOME.
Si lamenta l’ interpretazione dell’atto stipulato dal AVV_NOTAIO nel maggio del 1985, dove era prevista ‘la possibilità di sostare sui viali (tra cui quello di causa) solo per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto’.
In verità proprio tale possibilità indicata nell’atto AVV_NOTAIO proverebbe il contrario.
Quell’inciso ” il costruendo viale dovrà avere una larghezza di 2 metri, dovrà essere sempre lasciato sgombro e sarà permessa la sola sosta per il tempo occorrente per il carico e scarico delle auto ” non può intendersi riferito alle modalità di esercizio della servitù da parte dei proprietari del fondo dominante, cioè i COGNOME. Piuttosto rientra negli obblighi imposti ai proprietari del fondo servente e cioè ai coniugi COGNOME/COGNOME per non rendere disagevole il passaggio pedonale ad essi COGNOME.
Sarebbero con tutta evidenza i COGNOME ( e prima di loro NOME COGNOME) che l’atto COGNOME onera a non sostare con l’auto sul viale e ciò con l’evidente fine di evitare che la sosta di mezzi possa intralciare il passaggio pedonale. Infatti, ove gli appellanti, i COGNOME
COGNOME, avessero s ostato stabilmente con l’auto sul viale avrebbero impedito ai COGNOME il normale e comodo esercizio dell’unica servitù stabilita in loro favore dall’atto AVV_NOTAIO, quella pedonale
Sarebbe questa l’unica interpretazione possibile della disposizione contenut a nell’atto del AVV_NOTAIO. Diversamente opinando non si comprenderebbe quale possa essere la necessità per il proprietario del fondo dominante (nel nostro caso i COGNOMECOGNOME di sostare sul viale, all’interno del fondo servente, e qui caricarvi o scaricarvi merci da trasportare, poi, a mano nel proprio fondo!!
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione artt. 1362 c.c. e 1063, 1064 e 1065 c.c. – Motivazione inesistente o contraddittoria -Violazione dei canoni legali di ermeneutica contrat tuale fissati dall’art. 1362 c.c. – Errata interpretazione Omesso esame di fatti decisivi quali l’atto di divisione per AVV_NOTAIO COGNOME del 10 maggio 1985 -Illogicità -Contrasto di questa decisione con altra sul medesimo punto emessa da altra sezione della medesima Corte di Appello Civile di Napoli.
I ricorrenti ritengono indispensabile richiamare le conclusioni a cui nel parallelo procedimento definito con la sentenza 2539/21 è giunta la Sesta Sezione della Corte di Appello Civile di Napoli.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza 1180/16 con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la domanda (proposta nel 2007) con cui essi NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedevano la rimozione di un paletto apposto dagli acquirenti dell’ immobile dei COGNOME, i coniugi COGNOME, all’ingresso del viale già oggetto di contestazione nei procedimenti
già instaurati e oggetto della sentenza 465/2021 di cui si chiede all’Ecc.ma Corte di Cassazione l’annullamento.
E, dunque, la sentenza emessa dalla VI Sezione della Corte di Appello Civile, facendo buon uso delle regole ermeneutiche stabilite dall’art. 1362 c.c., ha correttamente interpretato la disposizione contenuta nell’atto di divisione per NOME COGNOME del 1985.
Accertato che l’atto COGNOME non prevede a favore del fondo COGNOME e in danno di quello COGNOME/COGNOME servitù carrabile è evidente che la sentenza 465/21 è stata resa violando le disposizioni codicistiche fissate negli articoli 1063, 1064 e 1065 del c.c. e violando i canoni normativi di interpretazione dettati dal Legislatore agli artt. 1362 c.c. e ss ovvero attribuendo alla volontà negoziale delle parti un significato in contrasto con il tenore chiaro e inequivocabile dell’atto. Da qui la illogica e poco attendibile motivazione.
La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, in quanto soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Ciò comporta che dall’esistenza della servitù di passo pedonale non può desumersi anche l’esistenza del passo carrabile (Cass. civ. sez. II 23/07/2018 n. 19483),
E’ principio consolidato che la servitù di passaggio generica non autorizzi l’uso dell’automobile (Cass azione civile, sez. II, sentenza 05.03.2010 n. 5434) Il fatto che esista una servitù di passaggio non offre la garanzia all’avente diritto di poter transitare liberamente sul bene altrui anche con l’autovettura. Sempre nel corpo della sentenza n. 5434/2010 :’se il titolo costitutivo non lo
prevede in modo chiaro e preciso si deve ritenere che il beneficiario abbia il potere di passare solamente a piedi’ e ancora ‘in tema di servitù prediali, l’art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego di adeguati criteri ermeneutici’
Il collegio rileva che la sentenza 2539/21 della Corte d’Appello di Napoli richiamata dai ricorrenti a sostegno della loro interpretazione del titolo costitutivo della servitù è stata impugnata con ricorso per cassazione e la trattazione del relativo giudizio è stata fissata per l’udienza camerale del 26 ottobre 2023.
Il collegio ritiene necessario rinviare la trattazione del presente ricorso all’esito di quello avente ad oggetto la medesima questione relativa all’interpretazione dell’atto di divisione del 1985 per AVV_NOTAIO e in particolare se la clausola contrattuale comprendeva anche il passaggio carrabile.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Ric. 2022 n. 7659 sez. S2 – ud. 13/10/2023