Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 695 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 695 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, INDIRIZZO
Ricorrente
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso da ll’ Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, INDIRIZZO
Controricorrente-Ricorrente incidentale
e
Sciacca NOME .
Intimate avverso la sentenza n. 467/2022 della Corte di appello di Palermo, depositata il 23. 3. 2022.
R.G. N. 23726/2022.
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 467 del 23. 3. 2022 la Corte di appello di Palermo, in totale riforma della decisione di primo grado, accolse la domanda di negatoria servitutis di scarico fognario proposta da NOME Lucia, proprietaria di un fondo sito in Palermo, INDIRIZZO, nei confronti della proprietaria del fondo confinante COGNOME NOME e delle chiamate in causa COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME, rispettivamente dante causa ed avente causa della COGNOME.
La Corte di appello motivò la sua decisione affermando che non era stata data prova del titolo costitutivo della contestata servitù, non risultando alcun atto contrattuale in tal senso e dovendosi altresì escludere che il diritto reale fosse suscettibile di acquisto per usucapione ovvero per destinazione del padre di famiglia, difettando nella specie il requisito della apparenza della servitù, non potendo, sulla base della descrizione dei luoghi fatta dal consulente tecnico d’ufficio, a tal fine ritenersi sufficiente ‘ l’esistenza dei fognoli di allacciamento delle utenze che convogliano le acque reflue nella conduttura di scarico, atteso che il percorso da questa seguito fino a giungere al pozzo nero, interrato ad una profondità di un metro e mezzo, non è visibile all’esterno ‘ .
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 30. 9. 2022, ha proposto ricorso NOMECOGNOME affidandosi ad un unico motivo.
NOME COGNOME NOME, erede di NOME COGNOME NOME, ha notificato controricorso e ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la ricorrente principale.
Sciacca NOME non hanno svolto attività difensiva.
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Va esaminato per primo il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, che pone una questione logicamente preliminare al tema investito dal ricorso principale.
R.G. N. 23726/2022.
Il motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove ha escluso il requisito della apparenza della servitù, ai fini della sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. Tale statuizione, si assume, è errata in relazione ai criteri di valutazione adottati.
Sotto un primo profilo, in quanto, ai fini della sussistenza del requisito in parola, non è necessario che le opere a servizio della servitù siano interamente o completamente visibili, sicché nel caso di specie era sufficiente ad integrare l’apparenza il fatto che le condutture, pur se collocate parzialmente sotto terra, erano oggettivamente visibili, sia pure occasionalmente.
Sotto un secondo profilo perché il suddetto requisito, nel caso di costituzione per destinazione del padre di famiglia, va accertato in relazione allo stato dei luoghi esistente al momento in cui i fondi sono separati, cioè cessano di essere di un unico proprietario, mentre la Corte di appello ha preso in considerazione la situazione attuale e non quella originaria. Si aggiunge che nel caso di specie, come accertato dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto la causa di merito, i fondi interessati appartenevano ad un unico proprietario e, prima delle modifiche altimetriche al verde di ornamento, il pozzo nero su cui confluivano le condutture si presentava con il chiusino a giorno e non era tombato, come allo stato attuale.
Il motivo è in parte infondato e nel resto inammissibile.
Quanto alla prima censura, la Corte di appello ha escluso il requisito della apparenza della contestata servitù di scarico rilevando che, dalle riproduzioni fotografiche e dalla descrizione dello stato dei luoghi resa dal consulente tecnico d’ufficio, sia le condutture che il pozzo n ero in cui esse confluivano erano interrate e non visibili dall’esterno.
La valutazione così condotta appare pienamente conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte precisato, in tema di servitù prediali, che il requisito dell’apparenza consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e
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da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito ( Cass. n. 11834 del 2021; Cass. n.. 25355 del 2017; Cass. 13328 del 2010; Cass. n. 7817 del 2006; Cass. n. 1043 del 2001 ).
La ricorrente sostiene che la tubatura era collocata parzialmente al di sotto del terreno ed era visibile, sia pur occasionalmente. Trattasi all’evidenza di circostanze di fatto smentite dall’accertamento svolto dal giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di legittimità.
La seconda censura è invece inammissibile per difetto di decisività. Certamente esatto è il rilievo critico da cui muove la ricorrente in via incidentale, che vale a dire il presupposto della effettiva situazione di asservimento di un fondo all’altro, richiesto dall’art. 1062 cod. civ. per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui, per effetto dell’alienazione di uno di essi o di entrambi, i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario ( Cass. n. 17380 del 2023; Cass. n. 10662 del 2015 ). Si osserva tuttavia che la censura non è sostenuta dalle necessarie allegazioni, limitandosi a dedurre che i fondi in origine appartenevano ad un unico proprietario, ma senza chiarire, né precisare in modo circostanziato, se le opere a servizio della servitù, in particolare la presenza del pozzo nero in superficie, erano state da questi realizzate ed erano presenti al momento dell’alienazione del fondo. La doglianza non appare pertanto decisiva, non potendosi presumere, per il solo fatto che i fondi appartenessero ad un unico proprietario, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Si osserva inoltre che le dedotte circostanze appaiono nuove, non risultando dalla lettura del controricorso e ricorso incidentale che esse siano state rappresentate nei giudizi di merito.
Passando all’esame del ricorso principale, con l’unico motivo NOME COGNOME lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello, dopo avere dichiarato non sussistente la servitù a carico del proprio fondo, omesso di pronunciarsi sulle ulteriori domande proposte, volte ad ottenere la condanna delle convenute COGNOME e COGNOME alla eliminazione a loro spese degli scarichi oggetto di contestazione ed al pagamento delle somme di euro
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6.967,06 e di euro 3.404,62, rispettivamente da lei versate a titolo di spese del procedimento cautelare, anche per il compenso liquidato al consulente tecnico d’ufficio, e del giudizio di primo grado, a cui era stata condannata dal Tribunale. Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che la parte appellante aveva avanzato le relative domande nel giudizio di primo grado e poi le aveva riproposte in appello, chiedendo in tale sede anche la restituzione di quanto pagato a titolo di spese processuali per il giudizio di primo grado.
Non avendo la Corte di appello pronunciato sul punto, la sentenza impugnata risulta affetta dal vizio di omessa pronuncia.
Né ha pregio la difesa svolta sul punto dalla controricorrente COGNOME che, con riferimento alla domanda di rimozione degli scarichi, ha dedotto che essa è stata implicitamente rigettata dalla Corte di appello, dal momento che, non avendo ella realizzato materialmente le suddette opere, alcuna condanna avrebbe potuto essere emessa nei suoi confronti.
L ‘argomentazione non può essere accolta sia perché dalla lettura della sentenza non merge alcun elemento atto a suffragare un rigetto implicito della domanda, per la ragione dedotta dalla parte ovvero per altra ragione, sia in quanto, merita aggiungere, nell’ambito della tutela dei diritti reali l’obbligo di rimozione delle opere abusive e di riduzione in pristino fa carico al proprietario dell’immobile su cui insiste l’opera e che se ne avvantaggia, a prescindere da chi le abbia concretamente realizzate.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, che investe la pronuncia sulle spese, si dichiara assorbito.
In conclusione, è accolto il ricorso principale, respinto il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondo.
La sentenza va pertanto cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
R.G. N. 23726/2022.
Accoglie il ricorso principale proposto da NOMECOGNOME rigetta il primo motivo del ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME Margherita e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.