Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32286 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 853/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/11/2020 R.G.N. 1014/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Palermo ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore giudiziario e, in
Oggetto
Sospensionerisoluzione del rapporto di lavoro a seguito di sequestro preventivo
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 13861-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria di illegittimità, inefficacia o nullità del provvedimento sospensivo/interruttivo del rapporto di lavoro, con condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni a far data dalla sospensione nonché alla pronuncia di ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 186 -ter c.p.c., per la retribuzione di dicembre 2016. La Corte territoriale ha premesso che NOME ha lavorato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE a partire dall’1.4.2016; che la società è stata sottoposta a sequestro preventivo il 20.12.2016; che l’11.1.2017 l’amministratore giudiziario ha comunicato alla dipendente di non presentarsi più a lavoro; che quest’ultima con lettera del 17.2.2017 ha chiesto la riammissione in servizio senza ricevere risposta e il 10.8.2018 ha rassegnato le dimissioni.
I giudici di appello hanno ritenuto che il rapporto di lavoro con NOME, figlia della persona nei cui confronti è stato eseguito il sequestro, fosse stato sospeso ex lege , ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 159 del 2011; che a fronte della mancata adozione di qualsiasi provvedimento dell’amministratore giudiziario, nel senso della risoluzione o della prosecuzione del rapporto, la lavoratrice non si era avvalsa del potere di impulso concessole dal secondo comma della citata disposizione e aveva poi rassegnato le dimissioni. 2. Avverso la sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
L’Avvocata generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 56, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia),
con riferimento all’art. 104 -bis disp. att. c.p.p., nel testo antecedente alla modifica introdotta dall’art. 30, comma 2, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017; inoltre, la violazione o falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, per avere la Corte ter ritoriale considerato la condotta dell’amministratore giudiziario della società, di sospensione della lavoratrice ricorrente, legittimata dall’art. 56 del d.lgs. n. 159/2011, riguardante -ratione temporis – le sorti dei soli sequestri di prevenzione indicati nel Capo I, titolo VI, della precitata norma ed inapplicabile nel gennaio del 2017 al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della società, disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e disciplinato dall’art. 104 disp. att. c.p.c.
2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 con riferimento all’art. 104 -bis disp. att. c.p.p., nel testo antecedente alla modifica introdotta dall’art. 30, comma 2, lett. a), L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017. La ricorrente osserva che il sequestro preventivo disposto dal Gip di Palermo era disciplinato , rispetto all’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro, d all’art. 104 -bis disp. att. c.p.c. che, nella formulazione antecedente alla riforma del 17 ottobre 2017, non prevedeva, l’applicazione del d.lgs. 159/2011 -e quindi anche del suo art. 35 -attinenti, piuttosto, al sequestro di prevenzione. In ogni caso, la lavoratrice, segretaria presso la RAGIONE_SOCIALE, seppur figlia della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza del Gip di Palermo, non ricopriva alcuno dei ruoli elencati dall’art. 35 citato e, pertanto, non poteva essere esclusa d all’esercizio della prestazione lavorativa, peraltro senza alcun provvedimento interdittivo da parte dell’autorità giudiziaria.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della L. 604/1966, dell’art. 7 della L. 300/1970, degli artt. 2094 e 2099 c.c.; argomenta che l’interdizione dall’espletamento dell’attività lavorativa per volontà dell’amministratore giudiziario era priva di motivazione e in contrasto con le previsioni dell’art. 2, L.604/1966, e dell’art. 7, L.300/70; che, in ragione della illegittima sospensione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice spettavano le retribuzioni medio tempore maturate, sino al momento delle dimissioni e, comunque, la retribuzione di dicembre 2016 la cui debenza non era mai stata contestata dalla RAGIONE_SOCIALE
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello valutato correttamente l’allegato n. 3 alla memoria difensiva della società, che attestava c ome al momento dell’allontanamento della lavoratrice fosse in atto solo un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., ossia una misura cautelare reale e non già una misura di prevenzione, con conseguente inapplicabilità dell’art. 56 citato; inoltre, si duole di omesso esame dell’allegato n. 4 al ricorso di primo grado che indicava le ‘reali’ ragioni del recesso datoriale, del tutto estranee alla difesa poi svolta in giudizio.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato in toto le domande della lavoratrice sebbene il tribunale avesse condannato la società al versamento delle spettanze retributive per il mese di dicembre, non contestate dalla datrice, e quest’ultima non avesse proposto impugnazione sul punto, pronunciandosi così ultrapetita.
Il primo motivo è fondato e ciò porta a ritenere assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso.
La sentenza d’appello dà atto che la società è stata sottoposta a sequestro preventivo in data 20.12.2016 e ciò trova conferma nel documento (lett. C) allegato al ricorso per cassazione, recante un estratto della «ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro preventivo (art. 272 ss. e 321 c.p.c.)», emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo.
L’art. 321 c.p.c., primo comma, prevede: «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato».
L’art. 104 -bis disp. att. c.p.p., nel testo vigente alla data del 20.12.2016, recante la rubrica ‘Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo’, prevedeva: «1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2sexies , comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».
Istituto differente è il sequestro, quale misura patrimoniale di prevenzione, disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. 159 del 2011 che, nel testo vigente alla data del 20.12.2016, stabiliva al comma 1: «Il tribunale, anche d’ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei
cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».
L’art. 104 -bis disp. att. c.p.c. è stato modificato ad opera di leggi successive che hanno esteso al sequestro preventivo l’applicazione delle «norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificaz ioni»; ciò è avvenuto ad opera dell’art. 30 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto alla disposizione in esame il comma 1bis , con effetto dal 19.11.2017.
Il nuovo testo dell’art. 104 -bis disp. att. c.p.p. non può trovare applicazione, ratione temporis , nel caso in esame, in cui la sospensione del rapporto risale all’11.1.2017 oppure, al più tardi, al 17.2.2017.
Risulta pertanto integrata la violazione di legge denunciata per avere la Corte d’appello deciso la controversia facendo applicazione di una norma di legge, l’art. 56 del d.lgs. 159 del 2011, che non disciplinava la fattispecie oggetto di causa.
Anche il quinto motivo di ricorso è fondato.
Il tribunale ha accolto la domanda della lavoratrice, di condanna della società al pagamento della retribuzione di dicembre 2016, e tale statuizione non è stata impugnata in appello dalla società. La Corte territoriale, nel riformare la decisione di primo grado, ha respinto tutte le domande della lavoratrice, compresa quindi quella relativa alla retribuzione di dicembre 2016, pronunciandosi così ultrapetita, vale a dire oltre il devoluto.
Per le ragioni esposte, accolti il primo e il quinto motivo di ricorso e assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in
diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 La Consigliera est. Il Presidente NOME COGNOME