Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29495 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 28941/21 proposto da:
-) NOME COGNOME , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 16 aprile 2021 n. 1122; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In data non precisata nel ricorso NOME COGNOME stipulò con la società RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE, e come tale d ‘ ora innanzi comunque indicata) sette contratti di assicurazione sulla vita, versando premi per complessivi euro 335.696,98.
Nel 1999 NOME COGNOME venne sottoposto a procedimento penale per sfruttamento della prostituzione e le suddette polizze a sequestro penale.
Il giudizio si concluse nel 2012 con l ‘ assoluzione dell ‘ imputato e la restituzione ‘ delle polizze’ al contraente.
Oggetto: assicurazione vita -sequestro penale della polizza -conseguenze – conversione in denaro della polizza – frutti civili – obbligo dell ‘ assicuratore di versamento -esclusione
Nel 2016 NOME COGNOME convenne la RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Rovigo, deducendo che nei 14 anni durante i quali le polizze erano rimaste in sequestro, la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a goderne i frutti civili. Chiese perciò la condanna della convenuta al pagamento di euro 256.091,32, pari alle ‘ somme medio tempore maturate’ a titolo di ‘ incremento di valore’ delle suddette polizze.
Con sentenza 19.6.2019 il Tribunale di Rovigo rigettò la domanda e condannò l ‘ attore ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Il Tribunale ritenne che durante il periodo in cui le polizze rimasero in sequestro la RAGIONE_SOCIALE non ebbe la disponibilità delle somme versate a titolo di premio, che perciò non furono investite e non produssero lucri finanziari. La sentenza fu appellata da NOME COGNOME.
Con sentenza 16.4.2021 n. 1122 la Corte d ‘ appello di Venezia rigettò il gravame.
La Corte ritenne che la RAGIONE_SOCIALE, per effetto del sequestro, aveva disinvestito le somme versate dal contraente, le aveva incorporate in assegni circolari e consegnate all ‘ autorità giudiziaria. Non aveva potuto, pertanto, investirle per causa di forza maggiore. Ritenne, infine, irrilevante la circostanza che durante il tempo del sequestro penale la RAGIONE_SOCIALE avesse continuato ad inviare periodicamente al contraente i resoconti sul rendimento del Fondo cui era agganciato il rendimento delle polizze.
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all ‘ art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. In essi, infatti, il ricorrente formula censure sostanzialmente sovrapponibili e così riassumibili:
-) il giudice di merito ha escluso un inadempimento dell ‘ assicuratore, ravvisando una ‘causa di forza maggiore’;
-) in realtà, l ‘ assicuratore doveva pagare una somma di denaro e, rispetto alle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro, non è concepibile una liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta, perché genus numquam perit .
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo la stessa prospettazione fatta dal ricorrente (p. 6 del ricorso) il sequestro delle polizze (a contenuto finanziario) stipulate da NOME COGNOME non avvenne sottoponendo a vincolo il titolo , sì che questo potesse continuare a produrre frutti civili. Il sequestro avvenne, invece, previo disinvestimento del titolo: le polizze furono liquidate, il valore capitale dei premi versati fu incorporato in titoli di credito (sette assegni circolari) affidati in custodia all ‘ assicuratore ‘a titolo infruttifero’ per disposizione dell ‘ autorità giudiziaria.
1.2. Da questi fatti discende che non vi fu alcun inadempimento da parte dell ‘ assicuratore alle proprie obbligazioni é per quanto attiene al capitale, che fu restituito all ‘ esito del procedimento penale; né per quanto attiene ai frutti, giacché il disinvestimento forzoso della polizza determinò la cessazione dell ‘ obbligo dell ‘ assicuratore di corrisponderli.
1.3. Fuori luogo è la prospettata violazione, da parte del ricorrente, degli artt. 1218 e 1256 c.c..
Il primo non viene in rilievo, perché non vi fu, per quanto detto, alcun inadempimento da parte dell ‘ assicuratore.
Il secondo non viene in rilievo, oltre che per la ragione già esposta al § che precede, perché l ‘ assicuratore non era affatto debitore soltanto di una
somma di denaro. L ‘ assicuratore era debitore anche di una prestazione di facere : cioè, investire il premio e trarne un lucro finanziario. Ma il sequestro e il disinvestimento dei premi , trasformati in assegni circolari, ha reso ovviamente impossibile l ‘ investimento dei premi stessi, sicché correttamente la Corte d ‘ appello ha ravvisato , per l’obbligazione relativa agli accessori, una impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore.
Il terzo motivo di ricorso non è in realtà una censura, ma costituisce una mera ipotesi : esso viene formulato nel caso in cui questa Corte ritenesse che la sentenza d ‘ appello abbia dichiarato risolto il contratto di assicurazione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta.
Esso resta assorbito dalle ragioni del rigetto dei motivi precedenti.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 11.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile