Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32867 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23919/2022 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di CASSINO n. 5735/2022 depositato il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
AVV_NOTAIO, proprietario di un fondo concesso in locazione a RAGIONE_SOCIALE, alla scadenza del contratto non accettava la riconsegna dell’immobile da parte del conduttore, il quale, dunque, dopo l’intimazione al locatore -creditore di accettare la prestazione di riconsegna, incardinava avanti al Tribunale di Cassino il procedimento di sequestro liberatorio ai sensi degli artt. 1216, comma secondo, cod. civ., e 79 disp. att. cod. civ., per chiedere la nomina di un sequestratario.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale di Cassino provvedeva a nominare un sequestratario, al quale dunque RAGIONE_SOCIALE intimava di ricevere la consegna dell’immobile; successivamente, con provvedimento in data 24 marzo 2022, dichiarava la ‘ chiusura della procedura ‘ e condannava l’AVV_NOTAIO: a) alla rifusione delle spese della procedura; b) al pagamento del compenso al sequestratario.
Avverso tale provvedimento NOME propone ora ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., affidato a due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma primo, n. 3, degli artt. 1216, comma secondo, c.c. e 79 disp. att. c.c., nonché dell’art. 91 c.p.c., laddove il Tribunale di Cassino ha condannato l’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO al pagamento delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE e dei compensi liquidati in favore del sequestratario’.
Censura il provvedimento del Tribunale di Cassino, per violazione o falsa applicazione delle norme tutte indicate nella rubrica del motivo, là dove lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore della RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di un procedimento, quale quello in oggetto, che, a detta del ricorrente, sarebbe qualificabile come procedimento di volontaria giurisdizione, dunque a carattere non contenzioso, all’esito della cui definizione non è dato individuare una parte soccombente.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Il ricorrente censura, a mezzo del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., il provvedimento con cui il Tribunale di Cassino lo ha condannato alle spese della procedura di sequestro liberatorio, sul presupposto, neppur più di tanto argomentato, che la stessa abbia natura di procedimento di volontaria giurisdizione.
Tuttavia, in disparte il pur esistente orientamento di legittimità secondo cui i provvedimenti che siano privi di decisorietà e di definitività ed abbiano natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione non possono essere impugnati per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che provvedano anche in ordine alle spese processuali, ipotesi questa in cui il ricorso straordinario è ammissibile (v. Cass., n. 29841 del 27/10/2023; Cass., n. 21081 del 04/07/2022; Cass., n. 9742 del 25/03/2022), ciò che nel caso di specie occorre stabilire è se effettivamente il procedimento oggetto di causa possa essere considerato e qualificato come procedimento di volontaria giurisdizione.
1.3. Orbene, questa Suprema Corte (v. Cass., 21/06/2013, n. 15669, la cui motivazione di seguito si evoca) ha già avuto modo di rilevare che, in tema di procedimento diretto alla nomina del sequestratario, l’art. 79 disp. att. al cod. proc. civ. si limita a
regolare la competenza, attribuendola al presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile (primo comma), a prevedere alcune modalità del procedimento, disponendo che sia sentito il creditore, a disporre che si provveda con decreto e che contro di esso sia ammesso il reclamo dinanzi alla corte d’appello (secondo comma), ad individuare, infine, alcune modalità di esecuzione del sequestro (terzo comma).
Nella considerazione del suo profilo funzionale, peraltro, al procedimento va attribuita natura cautelare, in quanto strumentale ad assicurare riparo contro un pregiudizio che la tutela della situazione giuridica di chi debba liberarsi dall’obbligo di riconsegna dell’immobile potrebbe subire durante il tempo occorrente per agire in via di azione ordinaria. Infatti, la realizzazione con l’agile procedimento di sequestro della liberazione del debitore dall’obbligo di riconsegna la cui esecuzione non sia stata possibile per il difetto di cooperazione del creditore, nonostante l’intimazione di riceverla cui allude il primo comma dell’art. 1216 cod. civ., ha una tipica funzione cautelare, essendo diretta sì a realizzare, durante la pendenza della lite insorta con il creditore sulla giustificazione della riconsegna, gli effetti di questa e, quindi, ad anticipare in via provvisoria gli effetti che sarebbero riconosciuti all’esito della tutela di merito, ma anche a determinare la cessazione della situazione custodiale del debitore rispetto all’immobile che deve riconsegnare e, quindi, a metterlo al riparo degli oneri e dei possibili pregiudizi che comporterebbe la sua protrazione nonostante il venir meno della ragione che la giustificava. Questa seconda finalità ha certamente natura tipicamente cautelare, sia pure sulla base di una valutazione tipica del legislatore, che si correla proprio al carattere oneroso della protrazione del godimento e, quindi, dell’obbligo custodiale, e, dunque, rende in re ipsa il periculum in mora nel ritardo della riconsegna, così
sovrapponendosi al profilo meramente anticipatorio che altrimenti giustificherebbe un inquadramento della misura in quelle meramente anticipatorie e non in quelle cautelari.
Questa Corte ha inoltre precisato (v. la già citata Cass., n. 15669/2013) che questo carattere di misura cautelare e non solo anticipatoria del sequestro di cui al secondo comma dell’art. 1216 cod. civ. trova l’eco, del resto, nella circostanza che il legislatore della codificazione del ’40-42 inserì proprio nell’ambito della disciplina delle misure cautelari di cui al capo III del Titolo I del Libro IV del cod. proc. civ., e particolarmente in quella della misura cautelare del sequestro, una norma, l’art. 687 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica “Casi speciali di sequestro” disciplina una fattispecie, quella del c.d. sequestro liberatorio, che ricomprese certamente, pur nell’ambito di una più ampia previsione – dato che riferisce l’oggetto del sequestro anche alle somme e genericamente alle cose e, dunque, non ai soli immobili – la fattispecie dell’art. 1216, secondo comma, cod. civ., com’è sempre stato pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza.
L’inserimento del sequestro di cui al secondo comma dell’art. 1216 cod. civ. nell’ambito della figura del c.d. sequestro liberatorio di cui all’art. 687 cod. proc. civ. determinò la conseguenza che la disciplina procedimentale dettata dal codice per le altre due figure di sequestro, ritenuta applicabile a quella del sequestro dell’art. 687 cod. proc. civ., divenne a sua volta applicabile -salvo, evidentemente, che per i profili espressamente disciplinati dall’art. 79 già citato e con l’oggettivo limite della ipotetica ed eventuale sussistenza di una incompatibilità di taluni specifici aspetti – al sequestro di cui alla norma civilistica.
1.4. Tanto premesso, va rilevato che, una volta sopravvenuta la disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669bis e ss. cod. proc. civ., che eliminò pressoché
integralmente le norme procedimentali della disciplina dei sequestri, essa (così come è divenuta applicabile alle tradizionali figure del sequestro giudiziario e conservativo, di cui agli artt. 670 e 671, salvo per gli specifici profili disciplinati dalle norme speciali che seguono tali articoli e non sono state eliminate) è diventata applicabile anche al sequestro di cui all’art. 1216, secondo comma, cod. civ. E ciò anche a prescindere dalla disposizione di cui all’art. 669quaterdecies cod. proc. civ., atteso che quel sequestro era già disciplinato dall’art. 687 e, di riflesso, dalla disciplina del sequestro di cui agli artt. 670 e 671 cod. proc. civ., rifluita nell’ambito del procedimento cautelare uniforme.
Ne consegue che quella disciplina si è estesa al procedimento de quo , salva la valutazione dell’eventuale permanenza degli specifici profili regolati nell’art. 79 oppure della sovrapposizione integrale anche per essi della nuova disciplina dettata delle norme del procedimento uniforme, questione questa su cui non è necessario soffermarsi in questa sede, dato che nell’art. 79 non v’è regolamentazione circa il profilo dell’onere delle spese del procedimento e, soprattutto, circa i modi di tutela relativi a statuizioni che lo concernano.
Importa, invece, sottolineare che al procedimento divenne applicabile, fino a che è intervenuta la modifica di cui all’art. 50 della 1. n. 69 del 2009, la norma dell’art. 669septies cod. proc. civ. e, successivamente alla modifica de qua , il suo nuovo testo, con le sue conseguenze.
Ne segue che, avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 79 delle disp. att. al cod. civ., finalizzato al sequestro di cui al secondo comma dell’art. 1216, secondo comma, cod. civ., quanto alla statuizione sulle spese, una volta entrata in vigore la disciplina del procedimento cautelare uniforme, divenne applicabile l’opposizione di cui all’art. 645 e ss. cod. proc. civ. Una volta introdotto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 253 del 1994 il reclamo contro il provvedimento di rigetto, la situazione relativa alle spese, ove si fosse inteso ridiscuterne in via accessoria alla stessa negazione del provvedimento, divenne ridiscutibile con il reclamo ai sensi dell’art. 669terdecies , cod. proc. civ., nel cui ambito venne ad iscriversi il reclamo dell’art. 79. Mentre, nei confronti della statuizione sulle spese emessa in sede di reclamo, divenne esperibile il rimedio di cui all’art. 645 e ss. cod. proc. civ., non diversamente che per le altre misure cautelari. Ove, invece, di fronte ad una statuizione sulle spese del primo giudice non si fosse inteso ridiscutere del rigetto della misura cautelare, nella specie del sequestro, il rimedio esperibile era l’opposizione ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ.
1.5. Sulla base di questa articolata ricostruzione (v. la più volte citata Cass., n. 15669/2013), questa Suprema Corte è pertanto pervenuta ad affermare che ‘Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. cod. civ. una “species” del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 cod. proc. civ., ed applicandosi a quest’ultimo nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669bis e ss. cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. cod. civ., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669terdecies cod. proc. civ., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all’art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell’art. 669septies ) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere’.
Fermo tale principio, va rilevato che, successivamente alle
modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009, l’ordinanza che contiene la condanna alle spese non è più opponibile ai sensi dell’art. 645 del cod. proc. civ., come era previsto in passato dall’ultimo comma dell’art. 669 -septies cod. proc. civ., dato che tale disposizione risulta essere stata abrogata dalla legge n. 69/2009; per cui l’unico rimedio esperibile è il reclamo di cui all’art. 669terdecies cod. proc. civ.
Ne deriva, dunque, in relazione al caso in esame, che il ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione, sul presupposto che esso fosse ammissibile ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione, contro un provvedimento che, essendo invece suscettibile di un diverso rimedio, non risultava definitivo, in quanto con quel rimedio avrebbe potuto e dovuto impugnarsi.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Ulteriore violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma primo, n. 3, degli artt. 1216, comma secondo, c.c. e 79 disp. att. c.c., nonché dell’art. 91 c.p.c., laddove il Tribunale di Cassino ha condannato l’AVV_NOTAIO al pagamento dei compensi liquidati in favore del sequestratario’.
Lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1216, comma secondo, cod. civ. e 79 disp. att. al cod. civ., nonché dell’art. 91 cod. proc. civ., là dove il Tribunale di Cassino ha condannato l’AVV_NOTAIO COGNOME al pagamento dei compensi liquidati in favore del sequestratario.
Deduce che erroneamente il tribunale è pervenuto a siffatta liquidazione e che, in ogni caso, avrebbe quantomeno dovuto porla a carico della parte che aveva instaurato la procedura, e dunque a carico di RAGIONE_SOCIALE, odierna resistente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Lo è, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del motivo che precede, quanto alla sua seconda parte (v. p. 25 e
ss.), nella quale la censura pur sempre attiene al carico delle spese giudiziali, dato che il ricorrente lamenta che il pagamento del compenso al sequestratario sia stato posto ‘a carico dell’AVV_NOTAIO‘, anziché di RAGIONE_SOCIALE.
Anche in tal caso, come si è detto, il rimedio esperibile sarebbe stato è quello del reclamo ex art. 669terdecies cod. proc. civ., ed anche in tal caso, dunque, l’esistenza di uno specifico rimedio esclude l’ammissibilità della censura proposta a mezzo del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Invece, quanto alla prima parte del motivo, quella in cui si contesta che il Tribunale abbia proceduto alla liquidazione, in quanto esso doveva costituire oggetto -a dire del ricorrente -di accordo privatistico fra la debitrice RAGIONE_SOCIALE ed il sequestratario, l’inammissibilità sussisterebbe perché il ricorso non risulta proposto contro il soggetto indicato come legittimato, cioè il sequestratario.
Peraltro, se anche fosse stato attinto il sequestratario, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile, a mente del principio di diritto per cui ‘È inammissibile il reclamo ex art. 79, secondo comma, disp. att. cod. civ., previsto per la sola nomina del custode sequestratario di cui all’art. 1216 cod. civ., avverso il provvedimento di liquidazione del compenso di quest’ultimo, la cui disciplina è, invece, sancita dagli artt. 168 e 170 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) del d.P.R. 30 maggio 2002’ (v. Cass., 25/09/2013, n. 21886).
Per mera completezza si rileva che, ove poi si intende la censura sempre come relativa al carico delle spese, cioè come rivolta contro RAGIONE_SOCIALE, cosa possibile in ipotesi valorizzando il ‘pone a carico dell’AVV_NOTAIO il pagamento del compenso liquidato al sequestratario, allora sussisterebbe l’inammissibilità del ricorso straordinario sempre secondo la già evocata Cass. n.
15669 del 2013.
Dalla rilevata inammissibilità di entrambi i motivi dedotti deriva l’integrale inammissibilità del ricorso.
La peculiarità delle questioni trattate, concernenti un istituto di non pacifica sistemazione, induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 settembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME