ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00016358 2025 DEPOSITO MINUTA 11 08 2025 PUBBLICAZIONE 12 08 2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
n. 16358/2025 r.g.
Il giudice, sciogliendo la riserva del 8/8/2025, nel procedimento ex art. 670 c.p.c. promosso ante causam con ricorso depositato il 19/7/2025 da
(C.F./P.IVA: ) quale trustee del trust denominato RAGIONE_SOCIALE (c.f. ), P. P.
con l’Avv. Prof. NOME COGNOME del Foro di Milano contro
con l’avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza pronuncia la seguente
ORDINANZA
deduce di essere divenuta trustee del trust RAGIONE_SOCIALE, socio unico di RAGIONE_SOCIALE giusta atto notarile del 3/3/2025, iscritto a Registro delle Imprese il 16/7/2025.
Deduce che il trust fu istituito in data 1/3/2010 da e primi trustees, i quali conferirono nel trust appunto le quote di Dottori.
La ricorrente agisce cautelarmente per sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 c.p.c. prospettando un conflitto sulla proprietà delle quote. Svolge argomentazioni e doglianze relativamente alle iscrizioni fatte (o non fatte, o mal fatte) a Registro delle Imprese e riguardanti la titolarità e il pignoramento sulle quote di RAGIONE_SOCIALE, e relativamente alla diligenza -nell’apprezzare le risultanze del registro – del Notaio rogante l’atto dal quale ritiene leso il suo diritto. Q uest’ultimo è un atto di vendita a ministero del Notaio di Vicenza del 11/7/2025 con il quale le quote di RAGIONE_SOCIALE venivano trasferite a il che sarebbe avvenuto in spregio al priore diritto di . Rappresenta nel ricorso infatti che ‘ l’atto di vendita è nullo ed
inefficace, gravato da numerosi vizi ed inopponibile all’esponente, siccome trasferimento operato a non domino ‘ e chiede appunto che tale atto venga dichiarato nullo, inefficace ed inopponibile.
Ha segnalato come l’atto di vendita sia intervenuto nell’ambito della procedura esecutiva n. 1142/2020 del Tribunale di Vicenza, incardinata contro il quale però non sarebbe mai stato iscritto nell’elenco soci della società; laddove invece danti causa della ricorrente sono i citati e . Ha osservato come il pignoramento risalga al 24/7/2020, oltre dieci anni dopo il conferimento in trust .
Segnala che con sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2434/2026, del 22/12/2016, passata in giudicato il 21/5/2020, menzionata nella visura camerale di Dottori, era stato bensì accertato e dichiarato che le quote della apparentemente intestate a e sono in realtà di proprietà di , ma che l’a ccertamento giudiziale riguarda l’assetto proprietario alla data del 21/9/2009; laddove invece l’acquisto da parte del trust è successivo (1/3/2010).
Ha rappresentato in ricorso, in punto periculum , il gravissimo ed irreparabile danno che corre a causa de ll’esercizio dei diritti sociali da parte dell’apparente acquirente , suscettibili di portare al depauperamento della società, che è titolare di cospicuo patrimonio liquido; e pertanto la opportunità di provvedere alla custodia o gestione delle quote di cui si chiede il sequestro.
E’ stata fissata udienza al 8/8/2025 per la discussione in contraddittorio
Si è costituita confermando di avere acquistato, giusta autorizzazione del GE in data 9/7/2025, la partecipazione totalitaria in RAGIONE_SOCIALE quale aggiudicataria all’asta tenutasi il 6/5/2025 nell’ambito della citata procedura esecutiva; eccepisce che la sede per le contestazioni alla aggiudicazione è quella della opposizione agli atti esecutivi, comunque inammissibile dopo l’intervenuto trasferimento (e comunque proposta); allega la piena consapevolezza dei soggetti operanti nel e per il trust (gli stessi madre dell’esecutato, e ) circa il pignoramento e la procedura esecutiva. Richiama pronunce rese in correlazione alla procedura esecutiva, fra cui quell e rese nell’ambito sia della fase di sospensiva che di merito dell’opposizione di terzo quale era stata presentata da sia in proprio che quale precedente trustee che quale precedente amministratore di Dottori; richiama le risultanze della visura camerale e dei provvedimento del Giudice del Registro di Vicenza che nel 2020 aveva ordinato l’iscrizione a RI della sentenza del 2016; il tutto a sostenere le ragioni di merito che rendono valido il suo acquisto. Ha contestato anche il periculum in mora .
Con istanza del 1/8/2025, dopo la scadenza del termine per notificare ricorso e decreto, la ricorrente ha depositato istanza allegando che il socio unico ha nel frattempo, con sospetta rapidità, sostituito l’amministratore in carica con altro a sua scelta, e ha comunicato la nuova nomina anche alle Banche, in ciò paventandosi l’intento di depauperare la società; e ha pertanto insistito per una pronuncia inaudita altera parte . Tale ultima richiesta non veniva accolta.
Alla vigilia dell’udienza parte resistente ha depositato una nota difens iva non autorizzata, inammissibile.
Le parti hanno poi discusso all’udienza, alla quale la difesa di parte ricorrente ha precisato che la causa di merito avrà ad oggetto la rivendica delle quote.
Il sequestro giudiziario di beni contesi richiede, sotto l’aspetto del periculum, la mera opportunità della custodia.
Sotto l’aspetto del fumus boni iuris , richiede che l’azione da cautelare appaia ad una delibazione sommaria non priva di fondatezza.
Ora, per questo aspetto, già non è del tutto chiaro quale sia l’azione che intende esercitare parte attrice.
Nel ricorso essa prospetta una azione di nullità, o inefficacia per acquisto a non domino .
Nel contempo essa allega ‘numerosi vizi’ la cui specificazione sembra potersi rinvenire laddove a p. 8 del ricorso, dopo avere criticato il Notaio rogante della cessione a per avere omesso di verificare i contenuti del Registro Imprese alla data dell’atto, oppure per averne ignorato le risultanze (che dimostrerebbero il buon diritto di ), segnala che vanta una titolarità iscritta in epoca antecedente che dovrebbe prevalere ai sensi dell’art. 2470 c.c. ., e parla di annullamento
Nell’udienza ha invece prospettato una azione di rivendica , senza più nominare le precedenti.
Le azioni così evocate -anche prese cumulativamente – non appaiono, per come prospettate, fondate in modo adeguato.
Va innanzitutto rigettata la prospettiva, sulla quale si fondano molte argomentazioni di parte ricorrente, ma anche della parte resistente, che vede le iscrizioni al Registro delle Imprese -si parla qui delle sole vicende delle quote -come fatti costitutivi del diritto. Si fa riferimento in particolare all’argomento di richiamante l’art. 2470 c.c. e che fa perno sulla ‘titolarità iscritta in epoca antecedente’, ma anche ad ogni altra argomentazione che senza svolgere argomenti fondati
sull’acquisto di buona fede, fatto nella fiducia sulle risultanze del Registro sembra assumere una funzione costitutiva o comunque dirimente delle iscrizioni, per determinare chi sia il titolare del diritto.
L’iscrizione a Registro delle Imprese relativamente ai diritti sulle quote non ha, in generale, capacità costitutiva, ma solo funzione pubblicitaria, e il suo contenuto non forma né condiziona né esclude gli effetti degli atti di costituzione o trasferimento dei diritti sulle quote, o delle sentenze che le riguardino; e solo, ex art. 2470 comma 3 c.c., in caso di più acquisti dal medesimo dante causa, l’iscrizione prioritaria segna la prevalenza, sempre se fatta in buona fede (il che rimanda ancora una volta ad aspetti di sostanza; e comunque non ha rilievo in questa sede).
Pertanto, non è appropriato parlare di acquisto a non domino di per il solo fatto il ‘ debitore non è mai stato iscritto nell’elenco soci della società, e dall’altra parte il trustee del trust non è mai stato oggetto di pignoramento ‘ ; e quindi questo argomento non è sufficiente per rappresentare un adeguato fondamento della eventuale domanda di accertamento della nullità o inefficacia dell’acquisto di in quanto ‘a non domino’.
Per quanto detto, poi, non si vede spazio di annullamento per violazione della ‘titolarità iscritta in epoca antecedente’ e allegatamente prevalente ex art. 2470 c.c. .
Infine, nella prospettiva della rivendica, il rivendicante deve provare in modo completo la provenienza del proprio diritto; per questo aspetto non è sufficiente affermare di avere acquistato dopo la data alla quale era stata accertata la proprietà di un soggetto diverso dai propri danti causa. In particolare è necessario provare una provenienza non viziata (cfr. art. 1154 c.c.), laddove invece stessa allega che il trust fu costituito proprio da e convenuti con le quote di Dottori, apparentemente intestate a e
nella causa avanti il Tribunale di Vicenza iscritta a ruolo il 21/9/2009, che ha dato luogo alla sentenza, 2434/2016, passata in giudicato, la quale accertava che erano in realtà in proprietà di .
Pertanto non si vede allo stato un plausibile fondamento della esercitanda azione di merito, quale delineata da parte ricorrente, e non vi è ragione per passare all’esame della questione della opportunità di custodia.
Segue pronuncia sulle spese. Si liquida tenendo conto della trattazione concentrata in unica udienza e dell’assenza di istruzione e di scritti delle fasi istruttoria e decisionale.
La complessità è più che media visto l’art. 669bis e ss. 670 n. 1 c.p.c.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite della resistente, e le liquida in euro 4.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Si comunichi
Venezia, 11/8/2025
p.q.m.
Il giudice dr. NOME COGNOME