Sequestro Giudiziario Immobiliare: Quando l’Urgenza non Basta
Il sequestro giudiziario è uno strumento di tutela fondamentale nel nostro ordinamento, pensato per ‘congelare’ una situazione controversa in attesa che il giudice decida nel merito. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e richiede la presenza di requisiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Appello di Roma chiarisce i limiti di questa misura, sottolineando come la semplice necessità di intervenire su un immobile non sia sufficiente se mancano i presupposti del fumus boni iuris e, soprattutto, del periculum in mora.
I Fatti di Causa: L’origine della Controversia
Il caso trae origine dalla richiesta dei proprietari di un immobile, situato in una nota località balneare, di ottenere il sequestro giudiziario del bene. La richiesta era motivata dalla necessità di adempiere a una diffida del Comune, che imponeva il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza igienico-sanitaria dell’immobile. L’azione principale, nel merito, era finalizzata a ottenere il rilascio del bene. In primo grado, tuttavia, la domanda cautelare era stata respinta per un presunto difetto di legittimazione passiva della parte convenuta.
La Richiesta di Sequestro Giudiziario e la Decisione di Primo Grado
Di fronte al rigetto, i proprietari hanno proposto appello, insistendo sulla necessità di ottenere la custodia del bene per poter eseguire i lavori richiesti dall’autorità comunale. La loro tesi si fondava sull’urgenza di evitare sanzioni e di preservare il valore dell’immobile. Il primo giudice, però, aveva individuato un ostacolo procedurale, ritenendo che la domanda fosse stata proposta contro un soggetto non legittimato a resistere in giudizio.
L’Analisi della Corte d’Appello sul Sequestro Giudiziario
La Corte di Appello, investita della questione, ha esaminato i due pilastri su cui si deve fondare ogni misura cautelare: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La Valutazione del Fumus Boni Iuris
Per quanto riguarda il fumus boni iuris, ovvero la verosimiglianza del diritto vantato, la Corte ha agito con prudenza. Ha stabilito che una valutazione approfondita avrebbe comportato un’analisi delle prove destinata al giudizio di merito. Non riscontrando ‘elementi di manifesta anomalia’ nella decisione di primo grado, basata anche su un precedente ‘giudicato cautelare’ e su una ‘scrittura transattiva’, ha ritenuto di non poter entrare nel vivo della fondatezza della pretesa in quella sede.
L’Insussistenza del Periculum in Mora
È sul fronte del periculum in mora, il pericolo di un danno grave e irreparabile, che la decisione si è consolidata. La Corte ha rilevato un fatto decisivo: la parte convenuta aveva prodotto documenti che attestavano una ‘sistemazione dell’area’ già avvenuta, con riscontro positivo da parte dell’ente comunale. Sebbene tale intervento fosse stato eseguito da un soggetto terzo, la sua efficacia nel risolvere il problema igienico-sanitario era innegabile. Questa documentazione, non specificamente contestata dai ricorrenti, ha fatto venir meno il presupposto dell’urgenza, contraddicendo la necessità di provvedere immediatamente alla gestione e custodia dell’immobile.
Le Motivazioni dietro il Rigetto del Sequestro Giudiziario
La Corte d’Appello ha concluso che la domanda cautelare doveva essere disattesa. La motivazione centrale risiede nell’assenza del presupposto del periculum in mora. La dimostrazione che il problema segnalato dal Comune era stato di fatto risolto ha svuotato di contenuto la richiesta dei proprietari. Se non c’è più un pericolo imminente di danno, viene a mancare la ragione stessa della tutela cautelare, che è per sua natura uno strumento eccezionale e urgente. La rivalutazione del fumus, invece, è stata correttamente rimessa alla sede naturale del processo di merito, dove le prove possono essere esaminate in modo completo.
Conclusioni: Requisiti Indispensabili per le Misure Cautelari
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura civile: per ottenere un sequestro giudiziario o qualsiasi altra misura cautelare, non è sufficiente lamentare una situazione di potenziale pregiudizio. È necessario dimostrare, con elementi concreti, la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, il pericolo deve essere attuale e concreto. Se i fatti dimostrano che l’urgenza è venuta meno, come nel caso di specie, la domanda cautelare non può trovare accoglimento, e la risoluzione della controversia dovrà attendere la decisione finale sul merito della causa.
Per quale motivo i proprietari hanno richiesto il sequestro giudiziario dell’immobile?
I proprietari hanno richiesto il sequestro per adempiere a una diffida comunale che ordinava il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza igienico-sanitaria dell’immobile.
Perché la Corte d’Appello ha ritenuto insussistente il ‘periculum in mora’ (il pericolo nel ritardo)?
La Corte ha ritenuto insussistente il pericolo poiché la parte convenuta ha documentato che l’area in questione era già stata sistemata, come confermato positivamente anche dall’ente comunale, facendo così venir meno il carattere di urgenza della richiesta.
La Corte ha valutato nel merito la fondatezza del diritto degli appellanti (‘fumus boni iuris’)?
No, la Corte ha ritenuto che la valutazione del ‘fumus’ richiederebbe un’analisi delle prove che spetta al giudizio di merito e non ha riscontrato evidenti anomalie nella decisione di primo grado per giustificare un intervento in sede cautelare.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00005309-1 2023 DEPOSITO MINUTA 28 08 2025 PUBBLICAZIONE 29 08 2025
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CIVILE FERIALE
nella seguente composizione:
–AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
– Presidente
–AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-Consigliere
–AVV_NOTAIO.
-Consigliere rel.est.
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 26/8/2025, nel procedimento ex art. 670 c.p.c. promosso da
–
(
e
(
, con gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME
COGNOME;
appellanti/ricorrenti
contro
–
(
), con l’AVV_NOTAIO;
Controparte_1
Parte_1
C.F._1
Parte_2
C.F._2
CP_2
C.F._3
appellata/resistente ha emesso la seguente
ORDINANZA
rilevato che, deducendo la sopravvenuta necessità di adempiere alla diffida comunale per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza igienicosanitaria, gli appellanti e hanno chiesto l’autorizzazione al sequestro giudiziario dell’immobile di loro proprietà, sito nella INDIRIZZO in Ponza ed oggetto, nel merito, della domanda di rilascio; Parte_1 Parte_2
considerato che tale domanda è stata respinta in primo grado, stante il difetto di legittimazione passiva della convenuta ; CP_2
rilevato che l’apprezzamento del fumus si risolve nella rivalutazione delle risultanze istruttorie che, oggetto del motivo di gravame, va necessariamente rimessa al merito, non constando elementi di manifesta anomalia della statuizione (fondata anche sugli esiti del pregresso ‘giudicato cautelare’ e sul contenuto della ‘scrittura transattiva’ con la comodataria);
considerato d’altro canto che, sul diverso piano del periculum , la convenuta ha documentato il positivo riscontro dell’ente comunale (sulla base della ‘relazione dei VVUU’) circa l’avvenuta ‘sistemazione dell’area’ in questione (ad opera, peraltro, di soggetto diverso dalla convenuta stessa);
rilevato che tale documentazione, priva di specifica contestazione, contraddice la necessità di provvedere, sotto il profilo evidenziato nel ricorso, alla gestione ed alla custodia dell’immobile nelle more della decisione dell’appello;
ritenuto, per quanto premesso, che la domanda cautelare deve essere disattesa;
PQM
rigetta il ricorso;
spese al merito.
Si comunichi.
ROMA, 27/08/2025
Il PRESIDENTE AVV_NOTAIO COGNOME