ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00005775 2025 DEPOSITO MINUTA 12 01 2026 PUBBLICAZIONE 12 01 2026
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
– SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica, nel procedimento cautelare ex art. 670 e 669 bis e ss. c.p.c. promosso
DA
, con l ‘ AVV_NOTAIO;
CONTRO
, con l ‘ AVV_NOTAIO;
resistente
sciogliendo la riserva assunta all ‘udienza dell’8/1/2026 pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2025, ha chiesto, anche inaudita altera parte , il sequestro giudiziario del conto corrente e dei titoli finanziari custoditi da e da oltre a ll’ immobile sito a Trieste, in INDIRIZZO, caduti in successione in seguito alla morte di (nata a Trieste il DATA_NASCITA e deceduta il 14 ottobre 2025).
La ricorrente ha dedotto la presenza di due schede testamentarie incompatibili: una, in suo favore, datata 1 settembre 2022 e recante successive annotazioni di conferma del 2 agosto 2023 e dell’ 1 ottobre 2024 ; un’altra, datata 14 luglio 2025, indicante quale erede , della cui validità la ricorrente ha dichiarato di dubitare, prospettando nel merito un ‘ azione di invalidazione dell ‘ atto.
ricorrente
La ricorrente, tra l ‘ altro, ha rappresentato le precarie condizioni di salute, anche mentale, della de cuius, donna anziana e priva di una rete parentale di sostegno e ha evidenziato l’esigenza cautelare di disporre la richiesta misura conservativa in ragione della composizione dell’asse ereditario, in larga parte costituito da attività finanziarie facilmente movimentabili. Nel ricorso, inoltre, si richiama anche una comunicazione dell’ufficio legale di nel senso che la banca non può astenersi dal devolvere gli attivi al soggetto che risulta erede testamentario in mancanza di provvedimenti giudiziali inibitori.
Con decreto del 15 dicembre 2025 (pubblicato il 17 dicembre), emesso inaudita altera parte , questo giudice ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni ereditari indicati nel ricorso, ritenendo sussistente una potenziale controversia sulla loro proprietà e opportuno procedere al sequestro per scongiurare il pericolo di dispersione di beni nelle more dell’udienza . È stata quindi nominata custode giudiziaria l’AVV_NOTAIO e l’udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento è stata fissata all ‘ 8 gennaio 2026.
Il resistente si è costituito con comparsa del 7 gennaio 2026, chiedendo la revoca del sequestro per insussistenza dei presupposti cautelari e, in via preliminare, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, indicata quale legataria di una somma di denaro (10.000 euro) in forza del testamento che lo ha istituito erede.
All’udienza dell’8 gennaio 2026 sono comparsi i difensori delle parti; è altresì comparsa la custode giudiziaria AVV_NOTAIO, la quale ha riferito di avere eseguito il sequestro sull’immobile e di avere notiziato i due istituti di credito, con espresso riscontro, allo stato, solo da Unicredit Private Banking.
Le parti si sono richiamate alle argomentazioni e alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato.
Il sequestro giudiziario presuppone una controversia sulla proprietà di beni determinati e ragioni di opportunità che rendano necessario, nelle more, affidare i beni a un custode.
Nel caso di specie, la controversia sulla titolarità dei beni relitti sussiste poiché le parti si contrappongono quali aspiranti eredi testamentari sulla base di schede incompatibili, con prospettazione di prossima impugnazione nel merito dell’ultima disposizione.
Quanto alla posizione della legataria di genere RAGIONE_SOCIALE e al suo coinvolgimento in questo procedimento cautelare, è decisiva la distinzione tra erede e legatario di genere: dalla qualità di erede consegue la proprietà dei beni dell’asse ereditario ; dalla qualità di legatario di genere, invece, non deriva un diritto di proprietà sui beni dell’asse, ma un mero diritto di credito verso l ‘ erede, obbligato al pagamento della somma legata.
Inoltre, la funzione del sequestro giudiziario è solo quella di amministrare e conservare i beni la cui proprietà è controversa fino alla decisione nel merito, senza incidere sugli effetti dell ‘intera scheda testamentaria.
Pertanto, il legatario non è parte necessaria del procedimento di sequestro giudiziario dell’asse, in quanto egli non potrebbe (fondatamente) rivendicare la proprietà di parte del denaro dell ‘ asse ereditario. Diversa è, invece, la sua posizione nell ‘ eventuale giudizio di merito che miri a far dichiarare la falsità del testamento, essendo siffatto giudizio diretto a incidere sulla validità dell ‘ intero atto. In tal caso, l ‘ accertamento dovrà essere unitario, senza possibili diversificazioni tra disposizioni a titolo universale e a titolo particolare, sicché la partecipazione del legatario al giudizio è necessaria (così Cass. civ., sez. II, ord. n. 28043 del 5 ottobre 2023).
Non merita dunque di essere accolta, in questa sede, l ‘ istanza del resistente di estensione del contraddittorio nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle ragioni di opportunità, esse risultano nel caso concreto particolarmente marcate.
Anzitutto, parte cospicua del patrimonio è costituita da denaro e titoli finanziari agevolmente liquidabili, beni che, nelle more del giudizio, ove non fosse disposta la tutela conservativa del sequestro, rischiano di essere consumati o occultati.
In secondo luogo, la prospettata controversia successoria vede contrapposti due eredi testamentari che non risultano legati da vincoli di parentela con la facoltosa de cuius : circostanza che, pur non costituendo di per sé indice dirimente, accresce l’esigenza di una gestione neutrale e terza del compendio fino alla definizione del titolo successorio.
Ancora, entrambi i testamenti risultano redatti in tarda età della de cuius e la documentazione richiamata in atti (prospettata apertura di un ‘ amministrazione di sostegno fondata su una relazione medica) consente, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, di ritenere ragionevolmente prospettabile un dubbio sulla piena capacità di autodeterminazione della de cuius negli ultimi anni di vita, profilo destinato a essere oggetto di accertamento nel merito.
Infine, e con specifico riguardo al quadro indiziario che qui rileva solo in termini di opportunità della misura, va considerato che, prima facie , le schede testamentarie poste a fondamento delle contrapposte pretese successorie appaiono redatte da mani diverse quanto al testo delle disposizioni: elemento che, senza anticipare alcun giudizio sulla genuinità o validità delle stesse, contribuisce ad accrescere l’incertezza sul titolo successorio e dunque l’esigenza di una custodia dell’asse da parte di un terzo.
In conclusione, come anticipato, il ricorso va accolto e il decreto del 17 dicembre 2025 confermato.
Spese al giudizio di merito, che dovrà essere introdotto entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, confermando il decreto del 17/12/2025 così provvede:
Autorizza il sequestro giudiziario dei seguenti diritti ereditari della de cuius , nata a Trieste il DATA_NASCITA, residente in vita a Trieste, in INDIRIZZO, ivi deceduta il 14/10/2025:
immobile sito a Trieste, INDIRIZZO, così meglio identificato all’Ufficio del Tavolare di Trieste:
a. Conto Corrente ed eventuale deposito titoli intestato a , codice fiscale acceso presso ; b. Conto Corrente ed eventuale deposito titoli intestato a , codice fiscale acceso presso ; C.F. C.F.
P.T. 3992 c.t. 1 di Trieste
Foglio A
UNITA’ CONDOMINIALE
Con 592/10000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 3673 (art. 1117 C.C.)
Foglio B
QUOTA: 1/1 nata il DATA_NASCITA a TRIESTE (INDIRIZZO) -C.F. RAGIONE_SOCIALEF.
nomina custode giudiziario l’AVV_NOTAIO;
dà termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per l ‘ introduzione del giudizio merito;
spese al giudizio di merito.
SI COMUNICHI ALLE PARTI E ALLA CUSTODE
Trieste, 12/1/2026
Il giudice AVV_NOTAIO NOME COGNOME