ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00017837 2025 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 19 09 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17837/2025 promosso da:
(C.F. ) rappresentata dall ‘ qualità di amministratore di sostegno, con studio in Mira (VE) INDIRIZZO C.F.
avv. NOME COGNOME, in
RICORRENTE
contro
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all’udie nza del 09.09.2025,
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
L’avv. NOME COGNOME in qualità di amministratore di sostegno di ha depositato ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c., nei confronti di figlio dell’amministrata, deducendo che, a causa della reticenza di quest’ultimo, in data 18.07.2025, ha svolto indagini per conoscere il patrimonio di deducendo che, s olo a seguito di richiesta di delega digitale all’INPS, ha scoperto l’esistenza di un conto aperto presso , agenzia di Noale, intestato a deducendo che dalla lettura della lista movimenti è emerso che, dal 14.07.25 al 28.07.25, detto conto è stato pressoché svuotato attraverso prelievi sistematici di contante ed un bonifico di € 80.000,00 effettuato da persona ignota in favore di il tutto per un importo totale di € 83.900,00 ; deducendo che, dopo aver provato a chiedere a quest’ultimo di restituire quanto indebitamente prelevato, egli ha rifiutato detta restituzione; deducendo poi che il resistente avrebbe b loccato l’utenza telefonica dell’ precludendo la possibilità di comunicare con l’amministrata ; deducendo che, q uanto all’esistenza del fumus boni iuris , è evidente, dai movimenti bancari, che i soldi sono stati indebitamente prelevati e è stata privata della disponibilità delle proprie risorse; deducendo infine, quanto al periculum in mora , che sussiste il concreto pericolo che e/o alcuna delle persone che gravitano attorno al nucleo familiare, possano ulteriormente trasferire i denari de quo rendendone, di fatto, impossibile il recupero nelle more della richiesta monitoria, del relativo precetto ed esecuzione mobiliare che dovesse essere promossa, con pregiudizio grave ed irreparabile per Part
La ricorrente ha pertanto chiesto, in via principale, con decreto inaudita altera parte , in via d’urgenza , di ordinare a , figlio della signora , l’immediata restituzione della somma di € 83.900,00 (ottantatremilanocento/00); in via ulteriormente principale, in via d’urgenza disporre il sequestro dei conti correnti bancari e deposito titoli con l’eventuale contenuto accesi presso e e qualsiasi altro Istituto di credito dovesse rivelarsi intestati a e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo
ad eliminare il pregiudizio subito e subendo; con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge.
Con provvedimento cautelare inaudita altera parte del 21.08.2025, il Giudice autorizzava il sequestro conservativo sul patrimonio del resistente sino alla concorrenza della somma di € 83.900 e fissava udienza per la comparizione delle parti.
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente che, all’udienza del 09.09.2025 celebrata con modalità c.d. cartolare, dichiarava la contumacia di parte resistente, confermava il sequestro conservativo disposto inaudita altera parte con provvedimento del 21.08.2025 e riservava la decisione.
La causa viene ora decisa come segue.
Il ricorso sviluppa due domande parallele volte alla restituzione delle somme di denaro sottratte dal conto della signora una promossa ai sensi dell ‘ art. 700 c.p.c. e una promossa ai sensi dell ‘ art. 671 c.p.c..
In relazione alla domanda di sequestro, chiaramente desumibile dal corpo dell ‘ atto ancorché non richiamata in epigrafe, la scrivente richiama in toto quanto già affermato con decreto inaudita altera parte dal Collega della sezione feriale, condividendone le valutazioni, ed, in particolare, in ordine al fumus boni iuris si osserva che, ‘ dalla documentazione depositata (cfr. doc. 3 e 4), emergono trasferimenti di denaro di ingente entità disposti dal conto della Sig.ra nei confronti del figlio e che tali trasferimenti sono stati eseguiti dopo la nomina di in favore della Sig.ra ‘ e senza la previa autorizzazione del Giudice Tutelare; ed in ordine al periculum in mora si osserva che il pregiudizio pecuniario appare a tal punto significativo da porre a rischio la stessa gestione dell ‘ amministrata rendendo di fatto impossibile il soddisfacimento delle esigenze anche di natura quotidiana. Parte
In relazione alla domanda formulata ai sensi dell ‘ art. 700 c.p.c., si ritiene, invece, che questa non possa trovare accoglimento posto che parte ricorrente appare già soddisfatta nella propria pretesa tutela attraverso lo strumento del sequestro, non residuando, allo stato, ulteriori profili di urgenza e pericolo rispetto a quelli che vengono già tutelati attraverso lo strumento di cui all ‘ art. 671 c.p.c..
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso limitatamente alla domanda formulata ai sensi dell ‘ art. 671 c.p.c. e, per l ‘ effetto, DISPONE il sequestro conservativo sul patrimonio del resistente sino alla concorrenza della somma di € 83.900 , come già disposto inaudita altera parte;
Spese al merito.
Venezia, 15/09/2025
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME