ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00006501-1 2024 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE FERIALE CIVILE/LAVORO
La c orte d’Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere relatore
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26.8.2025 nel subprocedimento iscritto al n. 6501-1/2025 R.G., promosso da
COGNOME NOME (C.F. ), COGNOME NOME (C.F. ), rappresentate e difese dall’ avv. NOME COGNOME C.F. C.F.
RICORRENTI
E
NOME COGNOME
(C.F. ), C.F.
RESISTENTE
La Corte, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26.8.2025, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
NOME COGNOME e NOME COGNOME parti appellate nel giudizio n. 6501/2024 R.G., hanno chiesto il sequestro conservativo della somma di € 638.408,26 , attualmente depositata nella procedura esecutiva presso il Tribunale di Roma R.G.E. n. 864/2021, e che dovrebbe essere consegnata alla signora NOME COGNOME appellante, ai sensi dell’art. 510,
ultimo comma, c.p.c., chiedendo altresì che la Corte disponga che le predette somme rimangano depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Roma – Ufficio Esecuzioni Immobiliari, con divieto per la signora COGNOME di disporne, fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 17463/2024 del Tribunale di Roma, appellata nel presente giudizio.
La sentenza n. 17463/2024 ha pronunciato la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita concluso tra la parte venditrice NOME COGNOME dante causa iure hereditario delle ricorrenti, e la parte acquirente COGNOME avente a oggetto un immobile, sito a Roma, in INDIRIZZO per il grave inadempimento della convenuta.
Le ricorrenti, quanto al fumus boni iuris , hanno richiamato le ragioni a fondamento della sentenza appellata e hanno dedotto l’infondatezza dei motivi d’appello di controparte.
Quanto al periculum in mora , hanno rappresentato che, nelle more dello svolgimento del giudizio di primo grado, l’immobile oggetto di causa veniva sottoposto a esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Roma (R.G.E. n. 864/2021), terminata con la vendita all’asta dello stesso immobile per la somma di € 860.000,00 in data 9 .10.2024.
Hanno quindi riferito che il G.E., che ha fissato per la discussione del progetto di distribuzione l’udienza del 24 .9.2025, ha respinto l ‘ istanza di consegna in loro favore delle somme residue all’esito della distribuzione ai creditori ex art. 510, ultimo comma c.p.c., dato che la sentenza prodotta dalle istanti non era passata in giudicato.
Dato che, secondo il progetto di distribuzione, dovrebbe essere consegnata alla signora COGNOME quale proprietaria dell’immobile pignorato, la somma di € 638.408,26 a titolo di residuo del ricavato della vendita all’asta , il pericolo consisterebbe nel rischio che la signora COGNOME si spogli immediatamente della suddetta cifra, facendo venire meno ogni garanzia per le odierne ricorrenti.
la Corte ritiene che non sussista il presupposto del periculum in mora per la concessione del richiesto sequestro conservativo.
Si osserva preliminarmente che , ai sensi dell’art. 671 c.p.c. , il sequestro può essere autorizzato su beni mobili e immobili del debitore o sulle somme o cose a lui dovute nei
limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, procedura a cui tale strumento cautelare è preordinato.
Nel caso in esame viene però irritualmente chiesta l’apposizione di un vincolo specifico sulla somma giacente nell’ambito delle procedura esecutiva immobiliare , in attesa della approvazione del progetto di distribuzione.
Quanto al periculum in mora , non sono stati dimostrati, e nemmeno specificamente allegati concreti elementi di rischio di perdita della garanzia del credito delle ricorrenti, sia oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia soggettivi, consistenti in comportamenti del debitore che lascino fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, questi ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.
Dal punto di vista oggettivo, non si ritiene sufficiente una mera oggettiva sproporzione tra il credito e il patrimonio già ab origine esistente, ma devono emergere elementi che conducano a ritenere probabile una diminuzione patrimoniale.
Allo stato non risulta che la resistente abbia dei debiti e infatti l’esecuzione forzata sull’immobile è stata intrapresa a causa di debiti gravanti sulla sfera patrimoniale del venditore dell’immobile , NOME COGNOME dante causa delle odierne ricorrenti.
Dal punto di vista soggettivo, la resistente non ha compiuto condotte sintomatiche di un intento depauperativo del proprio patrimonio, tenuto conto peraltro del fatto che allo stato la stessa non è ancora entrata in possesso del ricavato della vendita dell’immobile.
La richiesta cautelare deve pertanto essere rigettata, rimanendo assorbito l’esame del requisito del fumus boni iuris .
Trattandosi di ricorso proposto in corso di causa, ogni statuizione sulle spese è rinviata all’esame del merito.
Visti gli artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di sequestro conservativo;
spese al merito.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d’Appello di Roma del 26.8.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME