ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI – N. R.G. 00021529 2024 DEL 03 01 2025 PUBBLICATA IL 03 01 2025
N. 21529/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
Il GIUDICE COGNOME
– letti gli atti e sciogliendo la riserva sul
RICORSO EX ART. 671 C.P.C.
presentato da
nella espressa qualità di amministratore di Sostegno della sig.ra nominato con provvedimento del 23.03.2023 , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME cod. fisc. giusta mandato in calce al ricorso, presso il cui studio elett.te dom.to sito in Brindisi alla INDIRIZZO
RICORRENTE
nei confronti di
–
RESISTENTE CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 16.10 .2024 l’istante deduceva che :
– con ricorso in data 26.07.2022 le sigg.re
e
chiedevano
fosse
nominato
un
amministratore di sostegno per la loro NOME
, sostenendo
che la stessa fosse oramai incapace di attendere autonomamente alle più elementari esigenze di vita e di amministrazione delle proprie risorse.
– in data 17.11.2022, il Giudice Tutelare dott.ssa NOME COGNOME con provvedimento del 22.12.2022 nominava l’amministratore di sostegno l’avv. NOME COGNOME che successivamente, con provvedimento del 23.03.2022 veniva sostituito dal ricorrente ;
-dagli accertamenti eseguiti è risultato che la sig.ra era titolare di un conto corrente presso la Banca Intesa di Napoli al corso Secondigliano e che in data 27.10.2022, e quindi a distanza di oltre tre mesi dal ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno e a meno di due mesi dalla nomina dello stesso, risulterebbe che la beneficianda, avrebbe riscattato un prodotto assicurativo ‘Giusto mix’ per un importo totale di €50.133,32 accreditato sull’IBAN IT 26R0347501605CC0012419206 presso la ING Bank intestato alla beneficiaria;
– in data 28.10.2022 dal conto Intesa San paolo venivano spostate €10.174,83 sul conto ING; il 03.11.2022 sempre dal conto Intesa san Paolo venivano accreditate sul conto ING €28.871,12 ed ulteriori €39.828,15 ed il 04.11.2022 perveniva l’accredito dell’importo della polizza per €50.133,32. In definitiva, sul conto intestato alla beneficiaria risultava un saldo di €130.007,42;
– a partire dal 04.11.2022, il conto ING veniva praticamente svuotato attraverso una serie di disposizioni di bonifico effettuate in favore di , qualificato come nipote, ma in realtà non legato da alcun vincolo di parentela con la beneficianda , per un importo complessivo di euro 120.700,00;
-il ricorrente in qualità di amministratore di sostegno ha già sporto denuncia penale contro ignoti per tali comportamenti ed è in attesa delle determinazioni delle autorità competenti.
Tanto premesso domandava ‘ autorizzare il deducente Amministratore di sostegno
Avv.
nell’interesse della
sig.ra
, a procedere a sequestro conservativo in danno di , nato a Napoli il 22.02.1987, residente in INDIRIZZO in Forio (NA) sino
alla concorrenza di € 130.000,00 su tutti i beni mobili, immobili, crediti, depositi azioni e quant’altro di pertinenza dello stesso. Il tutto con provvedimento immediatamente esecutivo’.
A seguito della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti , il resistente non si è costituito sicchè ne va dichiarata la contumacia.
All’udienza del 17.12.2024.2024 dopo ampia discussione il gi si riservava per la decisione .
Tanto premesso, va precisato quanto segue.
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell’eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell’art. 2740 c.c.
La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un’indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris , vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, e del periculum in mora , cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato.
Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale.
L’accertamento del periculum in mora , inoltre, può avvenire sulla base di elementi oggettivi (capacità patrimoniale del debitore) e soggettivi (comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, che lascino fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio), valutabili anche disgiuntamente, che consentano di accertare la sussistenza di un pericolo attuale e concreto di dispersione del patrimonio del debitore in pregiudizio del creditore (ex multis Cass. n. 2081/2002; Cass. n. 2139/98; Cass. n. 6042/98 e Cass. n. 5579/2005).
Alla stregua dei principi innanzi enunciati , il presente ricorso è da ritenersi infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero, alla luce di quanto allegato e provato dal ricorrente è da ritenersi insussistente il periculum in mora quale requisito per ottenere la richiesta misura cautelare.
Sul punto, invero , nulla viene allegato da parte istante, né da tale requisito in difetto di allegazione specifica puo’ altresi’ ritenersi sussistente in re ipsa .
Stante l’inesistenza del periculum in mora e ritenuto ultronea ogni valutazione in merito alla sussistenza del fumus boni iuris , il Tribunale rigetta il ricorso .
Nulla per spese stante la contumacia del resistente.
P.Q.M
Il
Tribunale sul ricorso proposto nell’interesse di
nella espressa qualità di amministratore di RAGIONE_SOCIALE della sig.ra
,
così decide:
– rigetta il ricorso
– nulla per spese stante la contumacia del resistente.
Napoli, 4.1.2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME