Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03809/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE ; rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME
C.C. 18.12.2023 N. R.G. 03809/2021 Pres. COGNOME Est. COGNOME
(
foglio separato;
), in virtù di procura su
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati- per la cassazione della sentenza n.1574/2020 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 23 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME furono condannati in sede penale con sentenza del Tribunale di Verona del 26 ottobre 2009, divenuta irrevocabile (dopo essere stata confermata in appello e in Cassazione) il 17 gennaio 2012, contenente anche la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della società RAGIONE_SOCIALE, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, costituiti parti civile, con fissazione di provvisionale e rimessione al giudice civile;
nel corso del giudizio penale, su istanza della parte civile RAGIONE_SOCIALE, era stato disposto, ai sensi dell’art. 316, comma 2, cod. proc. pen., sequestro conservativo sui beni immobili di proprietà dell’imputato NOME COGNOME e sui relativi frutti;
con citazione del 23 agosto 2017, la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale civile di Verona per la liquidazione del danno;
C.C. 18.12.2023 N. R.G. 03809/2021 Pres. COGNOME Est. COGNOME
si costituirono in giudizio i convenuti, invocando il rigetto della domanda;
NOME COGNOME, inoltre, chiese l’emissione di un provvedimento dichiarativo dell’inefficacia sopravvenuta del sequestro conservativo disposto nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 669 -novies cod. proc. civ., per non essere stata introdotta la causa civile risarcitoria nel termine di sessanta giorni dalla irrevocabilità della condanna in sede penale;
l ‘istanza fu rigettata dal Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2018, nella pendenza del giudizio risarcitorio;
NOME COGNOME propose appello avverso questa ordinanza e la Corte d’appello di Venezia, c on sentenza 23 giugno 2020 n. 1574, ritenuto implicitamente che essa avesse natura di sentenza, ha provveduto nel merito dell’impugnazione, rigettandola, sul rilievo che, nella fattispecie, il provvedimento cautelare reso nel corso giudizio penale doveva essere assimilato ad un provvedimento lite pendente e non ad un provvedimento ante causam , con conseguente inapplicabilità degli artt. 669octies e 669novies cod. proc. civ. e con conseguente permanenza degli effetti della misura, a prescindere dal momento di introduzione del giudizio dinanzi al giudice civile, proponibile entro i termini di prescrizione di cui all’art.2953 cod. civ. ;
per la cassazione della sentenza della Corte veneta ricorre NOME COGNOME, con un unico motivo; risponde la RAGIONE_SOCIALE con controricorso; non svolgono difese in sede di legittimità gli altri intimati;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
il ricorrente ha depositato memoria.
C.C. 18.12.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
Considerato che:
1. c on l’unico motivo di ricorso viene denunciata la « violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e degli artt. 316, 317 e 539 c.p.p. e degli artt. 669 octies e novies c.p.c. »;
i l ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’ appello di Venezia sarebbe contraria al l’ orientamento di questa Corte (vengono citate le sentenze nn. 21481 e 21804 del 2016) che equiparerebbe la misura cautelare resa in sede penale -allorché il processo esiti in condanna generica con onere per il danneggiato di adire il giudice civile per la liquidazione -ad una misura ante causam ;
o sserva, inoltre, che, ove si secondasse l’opposta soluzione seguita dalla Corte territoriale, sarebbe frustrata la natura strumentale della tutela cautelare, ed in particolare dello strumento processuale del sequestro conservativo, rispetto al giudizio di merito;
2. il motivo è fondato, nei termini che seguono;
la giurisprudenza civile di questa Corte non si è pronunciata sulla questione specifica, rinvenendosi una precisa presa di posizione solo nella giurisprudenza penale, ove si è affermata la necessità che la riassunzione del processo in sede civile, dopo l’emissione di condanna generica in sede penale, abbia luogo nei termini previsti per l’esercizio dell’azione di merito in caso di misura cautelare conservativa concessa ante causam ( Cass. penale, Sez. 1, 21 gennaio-10 giugno 2011, n. 22062);
la giurisprudenza civile di legittimità ha invece affrontato il diverso problema se, una volta ottenuto sequestro conservativo in sede penale dalla parte civile, ove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna del debitore in forma generica, con contestuale riconoscimento di una provvisionale di importo inferiore a quello del
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sequestro, ai sensi dell’art. 539, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quest ‘ ultimo mantenga o meno la sua efficacia, nonché se abbia l’idoneità a convertirsi in pignoramento ed entro quali limiti (se circoscritti alla provvis ionale o estesi all’importo residuo );
al riguardo, si è chiarito che il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda, non già con sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere definitiva (art. 317, comma 4, cod. proc. pen.), ma con una sentenza di condanna (o anche con mero patteggiamento della pena), la quale non dia luogo alla formazione di un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., ma renda necessaria la prosecuzione del processo per la determinazione del quantum del risarcimento in sede civile;
la conversione del sequestro in pignoramento, che secondo gli artt.686, comma 1, cod. proc. pen., e 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., può avvenire soltanto in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca perciò titolo esecutivo, si verifica solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell’atto esecutivo;
peraltro, pur non verificandosi una conversione immediata in pignoramento del sequestro conservativo, quest’ultimo mantiene il suo effetto di garanzia; prima che intervenga la sentenza del giudice civile di determinazione del quantum dell’importo dovuto alla parte civile, il sequestro conservativo si converte dunque in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l’importo residuo (Cass. n. 21481 del 2016; Cass. n. 21804 del 2016);
C.C. 18.12.2023
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
4. come si è detto, la giurisprudenza civile di questa Corte non ha invece espressamente condiviso l’ orientamento della giurisprudenza penale, secondo cui sarebbe comunque necessario, ai fini della conservazione di efficacia del sequestro conservativo, che l’azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, sia iniziata in sede civile nei termini previsti dall’art. 669octies cod. proc. civ.;
la problematica del termine per l’inizio dell’azione in sede civile, ai fini della conservazione degli effetti del sequestro dopo la pronunzia della sentenza penale contenente condanna generica dell’imputato ed eventuale provvisionale, non è stata infatti affrontata, in quanto priva di rilievo nella specifica fattispecie;
al riguardo, inoltre, si è formulato, in forma dubitativa, il rilievo che, secondo un orientamento alternativo a quello fatto proprio dalla giurisprudenza penale, « potrebbe del resto ritenersi … che la mancanza di una espressa disciplina normativa impedisca di estendere analogicamente la previsione degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., e che quindi il sequestro mantenga i suoi effetti indefinitamente, salva la possibilità per il sequestrato di agire per l’accertamento negativo del diritto a cautela del quale esso venne autorizzato, così ottenendo una sentenza di cognizione che ne determini la caducazione » (Cass. nn.21481 e 21804 del 2016, citt. );
la questione, dunque, viene affrontata ex professo in questa sede per la prima volta;
ad avviso del Collegio, essa deve essere risolta nel senso dell’ applicabilità degli artt. 669octies e 669novies , sulla base delle seguenti considerazioni:
anzitutto, va ritenuto erroneo il rilievo della Corte d’appello diretto ad equiparare la condanna generica penale alla sentenza non definitiva emessa nel processo civile, sul l’assunto che il diritto al
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risarcimento ( an debeatur ) sarebbe stato accertato in sede penale e che, in sede civile, si dovrebbe procedere solo alla determinazione del quantum ; è stato infatti reiteratamente affermato da questa Corte il principio per cui l a condanna generica, in quanto fondata sull’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi del reato, attiene esclusivamente alla causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia al nesso eziologico che lega la condotta all’evento di danno, in quanto tale dotato di potenzialità lesiva; essa non contiene, pertanto, l’accertamento dell’ulteriore elemento costitutivo dell’illecito civile, costituito dalla causalità giuridica di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., ovverosia dal nesso eziologico che lega l’evento di danno al danno-conseguenza; tale ulteriore elemento, indispensabile in funzione dell’integrazione dell’illecito civile (quale illecito ontologicamente distinto da quello penale: Corte cost. 30/07/2021, n. 182; Corte cost. 12/07/2022, n.173) -e in mancanza del quale non è configurabile il diritto al risarcimento -viene accertato dal giudice civile in sede di rinvio ( ex aliis , Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass. 02/08/2022, n. 23960);
b) in secondo luogo, va tenuta presente la funzione delle misure cautelari patrimoniali conservative, come i sequestri, le quali, a differenza di quelle anticipatorie, hanno mantenuto inalterato il carattere di piena strumentalità rispetto al giudizio di merito, anche dopo la riforma del 2005 (arg. ex art. 669octies , sesto comma, cod. proc. civ.); pertanto, deve escludersi che il sequestro conservativo possa mantenere la sua efficacia in assenza di una lite di merito, essendo diretto a conservare la garanzia patrimoniale del debitore in funzione esclusiva della tutela da essa apprestata;
in terzo luogo, va considerato che la mancata immediata introduzione della causa di merito non rileva solo sul piano processuale,
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ma anche sul piano sostanziale, poiché induce il giudizio circa il sopravvenuto venir meno dei presupposti della misura, in particolare del periculum in mora , costituito dal fondato pericolo di perdere la garanzia del credito (artt.671 cod. proc. civ.; art. 316, comma 2, cod. proc. pen.); secondo risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale, la sussistenza di tale presupposto, da correlarsi con il principio generale secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art.2740 cod. civ.), può essere stata dimostrata dal creditore che ha ottenuto il sequestro conservativo, allegando sia elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia elementi subiettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, po nesse in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale deprezzamento del suo patr imonio, sottraendolo all’esecuzione forzata (cfr., ad es., già Cass.9 febbraio 1990 n.902); è, però, evidente che tali allegazioni risultano smentite per facta concludentia dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l’introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la tutela cautelare ottenuta e con la sua funzione; in tal caso, dunque, deve ritenersi il sopravvenuto venir meno dei presupposti del provvedimento cautelare precedentemente ottenuto, non potendo ravvisarsi, alla luce del predetto contegno, il fondato timore di perdere la garanzia del credito di cui si afferma la titolarità, con conseguente sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo;
nella fattispecie in esame, non solo la causa civile non è stata tempestivamente introdotta nel termine di cui agli artt. 669octies e 669novies cod. proc. civ., ma i creditori hanno lasciato trascorrere circa cinque anni tra la data in cui la sentenza penale è divenuta
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irrevocabile e quella in cui la causa è stata riassunta dinanzi al giudice civile; alla luce delle suesposte considerazioni, deve pertanto ritenersi venuta meno l ‘ efficacia del sequestro conservativo;
il ricorso, deve essere quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l’inefficacia del sequestro conservativo autorizzato sui beni immobili di proprietà di NOME COGNOME (e sui relativi frutti) con ordinanza resa nel corso del giudizio penale definito con sentenza del 26 ottobre 2009 del Tribunale di Verona;
la novità della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Per Questi Motivi
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del sequestro conservativo autorizzato sui beni immobili di proprietà di NOME COGNOME e sui relativi frutti con ordinanza resa nel corso del giudizio penale definito con sentenza 26 ottobre 2009 del Tribunale di Verona; compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione