ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00001581-1 2024 DEPOSITO MINUTA 28 08 2025 PUBBLICAZIONE 29 08 2025
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
IN COMPOSIZIONE FERIALE
Composta dai magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere relatore dott. NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 1581-1/2024 riservato in decisione alla udienza del 27/8/2025 tenutasi in modalità cartolare
TRA
, nato a Monforte San Giorgio il 21/7/1948, c.f. , C.F.
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende, per procura allegata telematicamente all’atto di appello ricorrente.
E
, nata a Roma il 6/3/1963, c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO per procura allegata telematicamente alla memoria di costituzione -resistente. C.F.
E
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma -intervenuto.
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio il 19-10-1996 e dalla loro unione è nata il 15-9-1989 la figlia . Con ricorso depositato l’8 -11-2017 davanti al Tribunale di Roma, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con obbligo a carico di del mantenimento della figlia , ‘oltre al rimborso in favore de lla ricorrente delle spese a tal fine affrontate …. e quantificate in via equitativa in non meno di euro 2.000,00 mensili a decorrere dal 31.03.1999’ e con vittoria di spese di lite. La ricorrente deduceva infatti che con era intercorsa una annosa controversia, nei termini che così riassumeva: con decreto del 31-3-1999 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo a carico di un assegno mensile di mantenimento di lire 4 milioni in favore della figlia e di lire 1 milione in favore della moglie; con ricorso congiunto del 6-2-2004 i coniugi avevano chiesto al medesimo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non si era presentato alle udienze del 16 aprile e del 17 dicembre 2004 ed aveva invece promosso un nuovo giudizio di separazione, con richiesta di addebito alla moglie, affermando che la separazione omologata tra le parti era simulata; con sentenza n. 6948/2006 il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per separazione proposto da , la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1302/2008 aveva confermato le decisione di primo grado e la Corte di Cassazione con sentenza n. 19351/11 aveva rigettato il ricorso di ; in data 28-11-2005 ella aveva quindi proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e si era costituito affermando essere intervenuta la riconciliazione tra i coniugi; con sentenza del 13-10-2011 il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda di divorzio ritenendo essere intervenuta la riconciliazione e la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3748/2014 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12883/2017; tra le parti si erano instaurate altre
procedure giudiziarie, per simulazione dei contratti sottoscritti dalle parti (Tribunale di Roma, con rigetto della domanda di ), di revocazione ex art. 395 c.p.c. (Tribunale di Roma, conclusosi per inattività delle parti ai sensi dell’art . 309 c.p.c.), di opposizione al pignoramento instaurato dalla ricorrente (Tribunale di Roma, con rigetto della domanda cautelare) e di natura penale (per il reato di cui all’art. 388 c.p., nei confronti della ricorrente, a seguito della denuncia di , conclusosi con pronuncia di non doversi procedere, e per il reato di cui all’art. 646 c.p. per denuncia sporta nei confronti di conclusosi con condanna dell’imputato).
Costituito , l’adito Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2158/2024 depositata il 6-2-2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi; rigettava la domanda di addebito nuovamente formulata da ; rigettava la domanda di assegnazione della casa coniugale, sita in Roma, INDIRIZZO pure proposta da , essendo l’abitazione di proprietà esclusiva della ricorrente ed in difetto di convivenza con la figlia , la quale dopo essersi laureata in giurisprudenza a Roma, lavorava a Milano presso una società di consulenza con stipendio mensile di euro 1.200,00, dunque essendo economicamente autosufficiente; rigettava, per lo stesso motivo, la domanda della ricorrente di assegno di mantenimento a carico di in favore della figlia ; dichiarava inammissibili la domanda della ricorrente di restituzione delle somme anticipate a titolo di spese per la figlia e le domande di restituzione e di risarcimento svolte da ; compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 20-3-2024 proponeva appello avverso la suddetta sentenza (notificatagli il 19-2-2024) chiedendo, in riforma della stessa, previa emissione di un provvedimento urgente e temporaneo sulla misura dell’assegno d i mantenimento in proprio favore, di riconoscere un assegno di mantenimento in proprio favore per l’importo mensile di euro 4.140,00, ovvero per quello ritenuto di giustizia, e di condannare l’appellata al pagamento in proprio favore di una somma da quanti ficarsi in via equitativa per abuso del processo anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a causa del comportamento processuale ed extraprocessuale di .
Con decreto presidenziale del 26-4-2024 sono stati fissati i termini per il contraddittorio tra le parti ed è stata fissata per la discussione l’udienza camerale del 10 -7-2025, successivamente rinviata d’ufficio alla udienza del 23 -4-2026.
Con atto depositato l’11 -8-2025 ha proposto istanza di anticipazione della udienza del 23-42026 e ‘di emissione di provvedimenti temporanei ed urgenti oltre che di provvedimento di sequestro ex art. 671 c.p.c.’; in particolare ha chiesto , sul presupposto dell”evidente squilibro economico patrimoniale esistente tra i coniugi, già dalla riconciliazione e gradatamente in 20 anni sprofondato nella miseria….’, di ‘anticipare l’udienza già fissata per il 23.04.2026, concedendo un termine al ricorrente per la notifica del provvedimento all’uopo emanato, per l’emissione dei necessari provvedimenti d’urgenza, anche a termini dell’art. 700 c.p.c., sulla urgente necessità di provvedere al mantenimento in favore del , a far data retroattiva dalla prima domanda di separazione con immediata determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento nella misura richiesta in ricorso’, quindi di ‘disporre, inaudita altera parte o all’esito della comparizione delle parti, il sequestro conservativo del patrimonio – mobile e immobile – della Sig.ra per le ragioni meglio espresse in narrativa, nella misura di euro 1 milione ovvero in quella ritenuta di giustizia, atta a garantire il proprio credito – maturato e maturando -, riservando in ogni caso ogni ulteriore azione o ragione connessa alla tutela dei propri diritti di credito ed alla restituzione dell’importo incassato dalla a seguito della vendita dell’immobile’, nel frattempo perfezionata, della ex casa familiare.
Fissata con decreto del 12-82025 l’udienza del 27 -8-2025, da tenersi con modalità cartolari, per la discussione della istanza cautelare ed urgente proposta da , si è costituita con memoria del 21-8-2025 chiedendo, in via pregiudiziale,
di accogliere l’istanza di anticipazione della udienza di discussione nel merito, in via preliminare di espungere la procedura dalla Sezione Feriale per rimetterla al Collegio competente per il merito, con contestuale rimessione in termini per il deposito di memoria difensiva, di rigettare la domanda di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. per insussistenza dei requisiti di legge, e comunque di rigettare ogni avversa domanda perché infondata. Con atto in data 22-8-2025 il P.G. ha espresso parere contra rio all’accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 671 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che la domanda su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, in via di urgenza, perché formulata in termini attuali e con conclusioni precisate e definite, è quella di sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. prop osta dal ricorrente .
Tuttavia, ed anche indipendentemente dalla ammissibilità della domanda del ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, che sarà cura della Corte di Appello vagliare in sede di decisione finale, si rileva che manca innanzitutto la sussistenza del ‘fumus boni iuris’ circa la domanda di sequestro, atteso che il Tribunale, che pure ha dichiarato la separazione tra i coniugi, ha rigettato ogni domanda di contenuto patrimoniale e non ha affatto riconosciuto un assegno di mantenimento in favore del ricorrente a carico
di ; con la ulteriore conseguenza che difetta altresì ogni elemento di ‘periculum in mora’, in danno del ricorrente, tale da giustificare il sequestro conservativo, poiché ai fini della necessità di questa misura processuale, occorre che sia riformata con l’appello la sentenza di primo grado del Tribunale, giacché questo, con espressa e definitiva statuizione, non ha riconosciuto il diritto al mantenimento dell’odierno ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso cautelare ed urgente di deve essere rigettato; spese al merito. Va infine rimessa alla Sezione ordinaria, in funzione delle relative esigenze di ruolo, la decisione sulla istanza di anticipazione della udienza di discussione dell’appello che peraltro non riveste carattere di urgenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione feriale, così provvede:
rigetta la istanza di sequestro conservativo proposta da
;
spese al merito;
rimette alla Sezione ordinaria la domanda di anticipazione della udienza di discussione dell’appello.
Si comunichi.
Roma 27-8-2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME