Sequestro conservativo in appalto: quando il credito si ridimensiona, la misura viene revocata
L’ordinanza del Tribunale di Monza in commento offre un’analisi dettagliata dei presupposti per la concessione e il mantenimento di un sequestro conservativo in appalto. Il caso riguarda la revoca di una misura cautelare inizialmente ottenuta da un committente nei confronti di un’impresa appaltatrice, evidenziando come una rivalutazione del credito e del rischio di insolvenza possa ribaltare completamente la situazione.
I fatti del caso: Un sequestro conservativo contestato
Una società committente aveva ottenuto dal Tribunale un sequestro conservativo per quasi 5 milioni di euro sui beni di un’impresa appaltatrice. La richiesta si basava su un presunto diritto di regresso per somme che la committente, in qualità di coobbligata solidale, aveva pagato o avrebbe dovuto pagare all’INPS e a singoli lavoratori per conto di una subappaltatrice.
L’impresa appaltatrice, che non si era costituita nella prima fase del giudizio, ha presentato reclamo contro l’ordinanza, contestando la sussistenza sia del fumus boni juris (la fondatezza del diritto) sia del periculum in mora (il rischio di non poter recuperare il credito).
Le ragioni del reclamo e la difesa delle parti
L’appaltatrice sosteneva che i contratti di appalto non prevedevano un diritto di regresso per i debiti verso l’INPS. Inoltre, vantava un controcredito di quasi tre milioni di euro per prestazioni eseguite e non ancora pagate dalla committente.
Dal canto suo, la committente ribadiva la legittimità del regresso, sia legalmente che contrattualmente, e affermava che il controcredito dell’appaltatrice era in parte già stato ceduto a terzi e comunque non esigibile a causa di inadempimenti. Sottolineava inoltre il periculum in mora, data la presunta riduzione degli utili e l’assenza di beni immobili in capo all’appaltatrice.
La decisione del Collegio sul sequestro conservativo in appalto
Il Tribunale, in sede di reclamo, ha riesaminato approfonditamente entrambi i presupposti della misura cautelare, giungendo a conclusioni opposte rispetto al primo giudice.
Analisi del “Fumus Boni Juris”: i limiti del diritto di regresso
Il Collegio ha innanzitutto ridimensionato drasticamente la pretesa della committente. Con riferimento ai debiti verso l’INPS, ha stabilito che le clausole contrattuali prevedevano un obbligo di manleva solo per le pretese avanzate dai lavoratori, e non dagli enti previdenziali.
Applicando la disciplina generale sulla solidarietà passiva (art. 1299 c.c.), il Tribunale ha concluso che, anche nell’interpretazione più favorevole alla committente, il regresso per i debiti INPS non poteva riguardare l’intero importo, ma al massimo una quota di un terzo. Di conseguenza, ha detratto ben due terzi della somma pretesa a questo titolo (oltre 2,6 milioni di euro) dal calcolo del credito.
Il controcredito dell’appaltatrice e la sua detrazione
Un altro punto cruciale è stato il riconoscimento del controcredito vantato dall’appaltatrice per fatture non pagate. Il Tribunale ha osservato che la committente non aveva contestato la corretta esecuzione delle prestazioni, ma si era limitata a non pagare in ragione del proprio presunto credito. Pertanto, l’importo delle fatture insolute (circa 1,7 milioni di euro) è stato sottratto dalla somma per cui era stato concesso il sequestro.
La rivalutazione del “Periculum in Mora”
A seguito di queste detrazioni, il credito potenziale della committente si è ridotto da quasi 5 milioni di euro a circa 485.000 euro. Di fronte a un importo così ridimensionato, il Collegio ha riesaminato il presupposto del periculum in mora.
L’ultimo bilancio dell’appaltatrice, contrariamente a quanto sostenuto dalla committente, mostrava una situazione patrimoniale in miglioramento, con un incremento delle immobilizzazioni. Il Tribunale ha quindi concluso che non vi era prova di uno stato di insolvenza o di dissesto finanziario tale da giustificare un rischio immediato per il soddisfacimento di un credito di entità così ridotta.
Le motivazioni
Il Tribunale ha accolto il reclamo e revocato il sequestro conservativo perché, a seguito di un’analisi più approfondita, entrambi i presupposti necessari per la misura cautelare sono venuti meno. Il fumus boni juris è stato drasticamente ridimensionato, poiché il diritto di regresso del committente per i debiti previdenziali non trova pieno fondamento né nel contratto né nella legge, e perché il credito andava decurtato del legittimo controcredito dell’appaltatrice. Di conseguenza, per il molto più limitato credito residuo, non sussisteva più il periculum in mora, ovvero un concreto e attuale pericolo che l’appaltatrice potesse sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il sequestro conservativo è una misura eccezionale che richiede una prova rigorosa e attuale di entrambi i suoi presupposti. In particolare, nei contratti di appalto, il diritto di regresso del committente per le obbligazioni solidali non è illimitato e deve essere attentamente vagliato alla luce delle specifiche clausole contrattuali e della normativa vigente. La decisione sottolinea inoltre come l’esistenza di un controcredito certo possa neutralizzare in parte o del tutto la pretesa del creditore, influenzando direttamente la valutazione del periculum e portando alla revoca della misura cautelare.
In un contratto di appalto, il committente può sempre agire in regresso verso l’appaltatore per i contributi INPS non pagati?
No. Secondo l’ordinanza, il diritto di regresso per i contributi INPS non è automatico. Deve essere previsto da specifiche clausole contrattuali. In assenza, e applicando la normativa civilistica (art. 1299 c.c.), il regresso può essere limitato a una quota parziale (nel caso di specie, un terzo) e solo in interpretazioni favorevoli al committente.
Un controcredito certo e liquido dell’appaltatore può bloccare un sequestro conservativo?
Sì. Il collegio ha ritenuto che il controcredito dell’appaltatrice per fatture insolute, non contestato nel merito dell’esecuzione, dovesse essere detratto dalla somma per cui era stato concesso il sequestro, riducendone significativamente l’importo e contribuendo a far venir meno i presupposti della misura cautelare.
Cosa succede se il ‘periculum in mora’ viene a mancare dopo una riduzione del credito?
Se il credito per cui si agisce viene drasticamente ridimensionato, il tribunale deve rivalutare il ‘periculum in mora’. In questo caso, il collegio ha stabilito che per un credito molto più basso non sussisteva più un rischio immediato di insolvenza da parte della debitrice, il cui bilancio mostrava anzi un miglioramento, e ha quindi revocato il sequestro.
Testo del provvedimento
ORDINANZA TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00006588 2025 DEPOSITO MINUTA 17 11 2025 PUBBLICAZIONE 17 11 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
–AVV_NOTAIO. NOME COGNOME -Presidente
–AVV_NOTAIO. NOME COGNOME -Giudice relatore
–AVV_NOTAIO. NOME COGNOME -Giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza in composizione Monocratica datata 06 Settembre 2025.
Sentiti i difensori delle parti, esaminati gli atti ed osservato che:
L’odierna parte reclamante, rimasta contumace durante la prima fase, ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Monza ha concesso un sequestro conservativo in favore della parte reclamata a tutela di un futuro diritto di regresso vantato dalla committente nei confronti dell’appaltatrice regresso avente ad oggetto somme di denaro che , nella sua qualità di coobbligata solidale, ha già corrisposto o dovrà verosimilmente corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE (per quasi quattro milioni di euro) ovvero a singoli lavoratori con riferimento a rapporti di lavoro subordinato
intrattenuti dalla subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE.
TRIBUNALE DI MONZA
In particolare, quanto al fumus boni juris, la reclamante affermava che i contratti di appalto oggetto di giudizio non consentirebbero il regresso in relazione alle somme oggetto di accertamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE mentre, con riferimento alle somme versate direttamente ai lavoratori, si tratterebbe di crediti derivanti da procedimenti giudiziari nei quali la reclamante stessa non era parte; in ogni caso vanterebbe nei confronti di un controcredito per quasi tre milioni di euro relativo a prestazioni ancora non pagate. Anche con riguardo al periculum in mora l’ordinanza impugnata sarebbe infine contestabile avendo erroneamente ritenuto che la reclamante non abbia depositato l’ultimo bilancio.
Si costituiva la parte reclamata contestando le avverse prospettazioni ed allegando in particolare che: il regresso in relazione alle somme dovute all’RAGIONE_SOCIALE sarebbe contrattualmente e legalmente ammissibile; i pagamenti ai dipendenti dell’appaltatrice e della subappaltatrice sarebbero avvenuti sulla base di documentazione (cedolini) elaborata da queste ultime o addirittura di provvedimenti giudiziali emessi in favore dei lavoratori e risultano doverosi sia ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 276/2003 che delle clausole contrattuali; il controcredito allegato dalla controparte sarebbe stato in parte già oggetto di cessione (per euro 1.178.232,54) e non sarebbe pertanto più opponibile in compensazione mentre per la restante parte la reclamata sarebbe legittimata a sollevare l’eccezione di inadempimento in ragione dei controcrediti suindicati; quanto al periculum in mora sarebbe priva di beni immobili e risulterebbe aver subito recentemente una netta riduzione dei propri utili.
Rileva questo Collegio, con riferimento alle somme dovute all’RAGIONE_SOCIALE, come il regresso che la reclamata committente intende esercitare nei confronti della reclamante appaltatrice, non trovi alcun fondamento in specifiche clausole contrattuali risultando l’obbligo di manleva espressamente previsto solo a fronte di pretese avanzate dai lavoratori e non da enti previdenziali. Stando invece alla comune regolamentazione civilistica di cui all’art. 1299 cc., il
regresso non può di certo concernere l’intero bensì, al più, la quota di un terzo dell’ammontare e ciò sempre laddove si adotti un’interpretazione, particolarmente favorevole alla reclamata, che conduca a considerare l’obbligazione garantita come afferente all’interesse di tutti e tre i soggetti giuridici coinvolti nell’appalto e non come un’obbligazione di esclusiva pertinenza della subappaltatrice; interpretazione quest’ultima che precluderebbe addirittura qualsiasi azione di regresso nei confronti dell’appaltatrice.
Va inoltre considerato in favore della reclamante (per la parte non ceduta pari ad euro 1.769.674,69) il credito per fatture insolute con riguardo alle quali la reclamata non ha sollevato eccezioni inerenti la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle medesime limitandosi genericamente ad affermare di non averle saldate soltanto in ragione dell’esistenza del controcredito per il quale chiede la misura cautelare; è pertanto ovvio che la somma in questione debba essere sottratta da quest’ultimo.
Considerato che il sequestro è stato concesso per euro 4.878.962,10 e che da tale somma vanno quindi detratti euro 1.769.674,69 relativi alle suddette fatture nonché euro 2.623.641,29 pari ai due terzi della somma pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE, si giunge pertanto, stando all’interpretazione più favorevole alla reclamata, alla cifra di euro 485.646,12; ammontare assai più ridotto in relazione al quale, ad avviso del Collegio, non si ravvisano gli estremi del periculum in mora. L’ultimo bilancio della reclamante, non prodotto nella prima fase dalla reclamata che ne aveva erroneamente allegato il mancato deposito, sembra infatti mostrare una situazione patrimoniale dell’obbligata in miglioramento rispetto agli anni precedenti con un incremento delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali; in ogni caso non può affermarsi la sussistenza di uno stato di insolvenza o di dissesto finanziario implicante un rischio immediato per le ridimensionate ragioni creditorie della reclamata.
L’impugnazione va pertanto accolta ancorché le spese della fase di reclamo, vista la complessità tecnico giuridica della vicenda, possano essere compensate; la contumacia della reclamante vittoriosa nella prima fase esime invece dal doversi pronunciare sulle spese di quest’ultima.
così provvede
Accoglie il reclamo e revoca il sequestro conservativo.
Compensa le spese di giudizio relative alla fase di reclamo. Si comunichi.
Monza, 14 Novembre 2025.
Il Presidente
Dr. NOME COGNOME
Il Giudice relatore
Dr. NOME COGNOME