ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00017058 2025 DEPOSITO MINUTA 18 09 2025 PUBBLICAZIONE 18 09 2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
n. 17058/2025 r.g.
Il giudice, sciogliendo la riserva del 11/9/2025,
nel procedimento ex art. 671 c.p.c. promosso ante causam da
C.F.
,
con l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Vicenza,
ricorrente, contro
nato a Torino il 18.5.1976, CF
, residente in
Castelnuovo del Garda (VR), INDIRIZZO
non costituito,
resistente
pronuncia la seguente
ORDINANZA
La società ricorrente, agendo nella persona dell’amministratore unico , ha agito cautelarmente per sequestro conservativo contro l’ex coamministratore a tutela delle proprie ragioni risarcitorie, da fare valere nel merito, attinenti condotte distrattive di questi.
Con decreto del 5/8/2023 è stato concesso il sequestro inaudita altera parte , fino alla concorrenza di euro 220.000,00.
Il resistente, regolarmente destinatario di notifica del ricorso e del decreto contenente fissazione di udienza, non si è costituito.
La società ricorrente ha allegato e documentato che nel volgere di pochi giorni, fra il 23 e il 28 luglio 2025, erano stati disposti bonifici a carico del conto della società e a favore di per complessivi euro 185.082,23, allegatamente senza titolo alcuno, ed inoltre in violazione
P.
C.F.
delle regole sociali, con ciò venendo sostanzialmente esaurita tutta la provvista del conto. Ha allegato anche che tali operazioni siano state poste in essere dal resistente, amministratore della società, all’insaputa dell’altro amministratore .
Il resistente è stato revocato dalla carica con deliberazione scritta del socio unico, in data 1/8/2025.
Le condotte appaiono adeguatamente provate in fumus alla luce dell’estratto del conto Montepaschi della società, dove alle date del 23,25 e 28 luglio figurano tre bonifici a favore di , ed inoltre al 25/7/2025 un prelevamento da sportello di euro 5.000,00. Per le prime tre operazioni la riconducibilità allo Scioratto viene dalla stessa identità del beneficiario; mentre l’entità del prelevamento da sportello, superiore al limite legale dei pagamenti in contanti, e il fatto che essa sia coeva al più cospicuo dei bonifici, depongono per la sua riconducibilità a mano del resistente.
Stante la natura contrattuale dell’azione di responsabilità sociale (2476 commi 1 e 3 c.c.) soli oneri della società, sono quelli di allegare il fatto con gli elementi idonei a delinearne l’illiceità (qui, l’assenza di giustificazione e il superamento, per due delle quattro operazioni, dei limiti dispositivi dell’amministratore) fornendo prova per quanto disponibile, e dimostrare il danno, e tali oneri sono soddisfatti; l’illecito è un classico atto distrattivo di risorse sociali a proprio beneficio, e sarebbe stato onere del resistente dimostrare che i prelievi sono giustificati dall’interesse della società.
Inoltre, come si legge nell’atto costitutivo riguardo ai poteri degli amministratori in caso di organo plurimo ” ad essi spetteranno in conformità a quanto previsto all’art. 12 lett. c) dallo statuto in seguito riportato, tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della società da esercitarsi, disgiuntamente, ai sensi dell’articolo 2257 c.c., per tutti gli atti di amministrazione, ad eccezione dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la firma congiunta dei soci amministratori: … e in generale il compimento di operazioni del valore superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)…” e due dei prelievi (rispettivamente di euro 119.000,75 e 59.451,75) superano il limite della disponibilità individuale, e sono quindi per ciò stesso illeciti dal punto di vista gestorio.
Quanto al periculum in mora, si richiama il decreto del 5/8/2025 laddove si ravvisava la facile disperdibilità dei valori sottratti, in parte convogliati su un conto tedesco (Iban DE…) e la scarsa consistenza della garanzia patrimoniale generica (risulta scarsa disponibilità immobiliare, una rimessa agricola di mq 13 in località Bosco Chiesanuova; e anche mobiliare, partecipazioni del valore nominale di euro 15.000 ma in società di cui si riferisce la dichiarazione di fallimento con sentenza n. 41/2018 del Tribunale di Verona). Non va inoltre sottovalutato il pericolo soggettivo enunciato dalla condotta distrattiva.
Pertanto si conferma il decreto, le spese saranno regolate con il merito.
P.Q.M.
visto l’art. 671 c.p.c.
conferma il decreto 5/8/2025 e pertanto concede il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. sui beni mobili, immobili e crediti di , nato a Torino il 18.5.1976, CF , residente in Castelnuovo del Garda (VR), INDIRIZZO fino alla concorrenza di euro 220.000,00 C.F.
spese al merito
Si comunichi
Venezia, 18/9/2025
Il giudice
dr. NOME COGNOME