Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36065 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36065 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19668/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1811/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Nel 2009 COGNOME NOME conveniva in giudizio COGNOME NOME dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, chiedendo la condanna della convenuta al rimborso o alla restituzione della somma di euro 50.000,00, oltre accessori, pari a quella da lui corrisposta per l’acquisto di un immobile, che aveva intestato unicamente alla convenuta, di cui era stato coniuge, ovvero al pagamento ex art 1150 c.c. di un’indennità, conseguente alla cessazione del vincolo matrimoniale e da liquidarsi in via equitativa. A fondamento della domanda deduceva di aver acquistato l’11/8/1999 un appartamento in Pietracamela in favore della convenuta e di avere diritto alla restituzione degli importi corrisposti per il suddetto acquisto, essendone venuta meno l’originaria causa, in virtù dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto dei 100 milioni delle vecchie lire impiegati per l’acquisto dell’immobile, ben 60 provenivano dal suo personale patrimonio ed i residui 40 milioni erano costituiti da risparmi familiari.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
In sede di comparsa conclusionale, parte attorea evidenziava di aver contratto matrimonio con la COGNOME in regime di separazione dei beni, riconoscendo che in virtù di detto regime l’immobile in questione, acquistato in costanza di matrimonio ed intestato alla convenuta, non poteva che restare di proprietà esclusiva dell’ex coniuge. Purtuttavia sosteneva di aver diritto al rimborso delle somme personalmente impegnate per detto acquisto, negando di averle donate per liberalità ed affermando che l’acquisto della casa in Pietracamela era comunque destinata al nucleo familiare oltre che per sue esigenze personali. Aggiungeva che lo scioglimento del vincolo matrimoniale aveva fatto venire meno l’originaria causa dell’acquisto, da lui fatto in favore dell’ex coniuge, ed aveva fatto venir meno anche
il compossesso dell’immobile, cosi determinando il suo diritto a recuperare il valore di sua spettanza ed il contestuale obbligo dell’ ex coniuge a dargli un equo indennizzo, in virtù dell’ingiustificato arricchimento e dell’altrettanto ingiustificato vantaggio del possesso esclusivo dell’immobile, conseguito da quest’ultima a seguito della separazione.
D’altra parte, la convenuta, sempre in sede di comparsa conclusionale, ribadiva che la domanda di restituzione della somma di euro 50.000,00 era priva di fondamento in fatto ed immotivata in diritto, in quanto della somma di Lire 100.000.000== (utilizzata per l’acquisto della casa in Pietracamela), ben Lire 60.000.000= venivano dal suo patrimonio personale e Lire 40.000.000== erano costituiti da risparmi familiari. Aggiungeva che, in ogni caso, andrebbe applicata la disciplina delle liberalità (ex art. 809 c.c., fattispecie della cosiddetta donazione indiretta), anche ove si fosse ritenuto che l’immobile era stato acquistato con il denaro del COGNOME.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, condannava ex art. 1150 c.c. la convenuta al pagamento a titolo di indennità della somma di euro 30.497,00 con gli interessi legali dalla citazione al saldo ed alle spese del giudizio. A fondamento della propria decisione il giudice di primo grado poneva il fatto che, da un lato, non era stato dimostrato da parte della convenuta la provenienza da sé o dalla sua famiglia, così come dedotto, dell’intera provvista impiegata per l’acquisto dell’immobile; e, dall’altro il fatto che era risultato provato che l’immobile, acquistato con denaro in preponderanza dell’attore solo per soddisfare esigenze familiari, era rimasto nell’esclusiva disponibilità di parte convenuta, nonché il fatto che, seppur nell’ambito dell’obbligo di collaborazione familiare ex art. 143 c.c., eventuali dazioni di un coniuge che incrementino il patrimonio dell’altro comportano l’obbligo di quest’ultimo, dopo la
separazione, di corrispondere al primo un indennizzo per il vantaggio conseguito ex art. 1150 c.c..
2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione l’originaria parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea e in via subordinata la riduzione dell’importo dovuto a titolo di indennizzo. A fondamento dell’impugnazione sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, dalle risultanze istruttorie era risultato che gli importi esborsati dall’ex coniuge, che era il solo dei due ad essere titolare di conto corrente, per l’acquisto dell’immobile, pro venivano da lei e dalla sua famiglia di origine. Evidenziava che: a) il Tribunale non avesse considerato che la sua famiglia avesse corrisposto al suo ex coniuge con vari assegni l’ammontare di 59.000.000 di lire che, seppur successivi alla conclusione del contratto, erano stati egualmente destinati a tale acquisto ed all’estinzione del relativo finanziamento; b) il Tribunale non aveva considerato che la fattispecie non era inquadrabile ai sensi dell’art. 1150 c.c., ma era qualificabile quale donazione indi retta, per la quale, alla luce dei rapporti intercorrenti tra le parti, non era necessaria alcuna forma e tenendo conto che non vi era prova che l’acquisto dell’immobile in questione fosse stato effettuato unicamente per soddisfare esigenze familiari, giacché il suo stesso ex coniuge aveva così riconosciuto nella propria comparsa; c) le vicende personali successive alla compravendita immobiliare dessero conto dell’infondatezza della domanda attorea sia con riguardi agli ulteriori impegni che la famiglia ave va sostenuto nell’interesse del solo ex coniuge sia alla circostanza che dell’acquisto lei non si era affatto avvantaggiata giacché l’immobile acquistato era stato gravemente lesionato dal sisma del 2009 e non era più agibile. Detto ultimo elemento induceva l’appellante a censurare la sentenza anche sotto il profilo della valutazione dell’indennizzo, che, poiché doveva essere rapportato all’incremento del suo patrimonio (e non all’ammontare
dell’esborso), sarebbe stato comunque pari a zero alla luce dell’inagibilità dell’immobile in esito al sisma. L’appellante impugnava anche il capo relativo alle spese di lite, giacché non era stata accolta la domanda principale attorea, ma solo quella subordinata ex art. 1150 c.c.
Si costituiva l’originaria parte attorea, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la conferma integrale della sentenza del giudice di primo grado; e, all’uopo, osservava che: le somme versate dai genitori della sua ex coniuge successivamente all’acquisto dell’immobile in Pietracamela avevano avuto altra destinazione; eccepiva la novità della deduzione circa la sopravvenuta inagibilità dell’immobile; ribadiva che gli importi, utilizzati per l’acquisto dell’immobile, provenivano dai suoi risparmi personali e dal finanziamento di 50 milioni di lire, da lui acceso, sicché del tutto correttamente il Tribunale aveva disposto la condanna della sua ex coniuge al pagamento dell’indennità ex art. 1150 c.c., tenuto conto della finalità di soddisfacimento delle esigenze familiari proprio dell’acquisto e del vantaggio economico dalla stessa conseguito; evidenziava ancora la correttezza della decisione in ordine alla liquidazione in via equitativa· dell’indennizzo alla luce della lesione, da lui subita, e del vantaggio patrimoniale, conseguito dalla sua ex coniuge; deduceva infine l’infondatezza del gravame in ordine al capo relativo alle spese di lite.
La Corte d’ appello di L’Aquila, con sentenza n. 1811/2019, in accoglimento dell’impugnazione, respingeva la domanda proposta dall’originario attore, condannandolo alle spese di lite del doppio grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’originaria parte attorea.
Ha resistito con controricorso l’originaria parte convenuta.
Per l’odierna udienza i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il COGNOME in ricorso articola due motivi.
1.1. Con il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che, non avendo egli riproposto le originarie domande di restituzione o rimborso di somme di denaro di cui alle originarie conclusioni di primo grado, non essendo state riproposte in sede di atto di appello, erano da intendersi rinunciate ex art. ‘345’ c.p.c. (anzi, ex art. 346 c.p.c., trattandosi all’evidenza di un refuso) e pertanto non suscettibili di essere esaminate. Si duole che l’intero giudizio, da lui introdotto, si articola proprio intorno alla domanda di restituzione che il giudice di primo grado aveva accolto, ritenendola fondata, mentre è stata immotivatamente disattesa dalla corte territoriale.
1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.c. nella parte in cui la corte territoriale (pp. 5 e 6), a suo dire, ha sostenuto che <>.
Occorre preliminarmente dar atto che la Corte di appello ha indicato le ragioni dell’infondatezza della domanda di concessione di un equo indennizzo, erroneamente disposta dal giudice di primo grado, nei punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, ma che nessuno di detti punti risulta oggetto di specifica e diretta contestazione da parte dell’odierno ricorrente.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile, perché l ‘esposizione del fatto, contenuta nel ricorso (e non essendone, com’è noto, possibile
l’integrazione con alcun atto successivo), si palesa gravemente insufficiente.
Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all’insufficienza), in quanto non indica quali
fossero state le ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sua decisione.
Comunque, per quanto è dato sommariamente comprendere ai fini dell’astratto inquadramento dei singoli motivi ed ammesso, ma non concesso, che tanto rendesse possibile procedere allo scrutinio dei motivi nonostante le carenze dell’esposizione del fatto, si dovrebbero rilevare i seguenti ulteriori profili di inammissibilità.
4.1. Il primo motivo sarebbe inammissibile anche perché il ricorrente, a fronte dell’affermazione (contenuta nella sentenza impugnata) che l’allora parte appellata non aveva riproposto in appello l’originaria domanda di restituzione, avrebbe dovuto specificatamente indicare a questa Corte quali erano state le sue conclusioni all’atto della costituzione in appello e in sede di comparsa conclusionale. Al riguardo, occorre ribadire quanto già affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 7940 del 2019): e cioè che, nel vigente processo ordinario di cognizione, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
4.2. Inammissibile sarebbe anche il secondo motivo. Il ricorrente esordisce affermando che <>, ma inammissibilmente non indica quando la relativa questione era stata sollevata in sede di merito. D’altra parte -richiamati i principi affermati pure di recente da questa Corte (cfr. Cass. n. 5385/2023) sul problematico tema delle restituzioni, che può porsi ogniqualvolta per una qualsiasi ragione le comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare – il motivo involge la questione della quantificazione degli apporti della ex moglie – direttamente o per il tramite della famiglia di appartenenza -per l’acquisto della abitazione, cioè questione di fatto, che è estranea all’ambito di sindacato riservato a questa Corte, essendo rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). La richiesta formulata dal legale di parte resistente in sede di memoria (a che parte ricorrente sia condannata alla rifusione del compenso ex DM 55/2014 in suo favore) -non è ammissibile, in quanto non accompagnata dalla dichiarazione di aver anticipato le spese, delle quali si chiede la diretta attribuzione, non potendosi quindi sussumere entro l’art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023, nella camera di