Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5540/2021 R.G. proposto da :
COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della TRIBUNALE REGGIO CALABRIA n. 681/2020 depositata il 09/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nell’aprile 2015, la sig.ra NOME COGNOME conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace, il Comune di Reggio Calabria, impugnando la fattura n. 234160 del 12 dicembre 2014, relativa al servizio idrico integrato, con la quale le veniva richiesto il pagamento della somma di euro 228,70, a titolo di differenze di consumo riferite agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
L’attrice deduceva:(i) l’illegittimità dell’accertamento dei consumi, non supportati da idonea documentazione; (ii) l’illegittimità della penale prevista dall’art. 50 del regolamento comunale sul servizio idrico; (iii) in subordine, l’intervenuta prescrizione del credito relativo all’anno 2009.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, con sentenza n. 471/2017, accoglieva parzialmente la domanda, annullando la fattura impugnata limitatamente alla quota riferibile all’anno 2009 per intervenuta prescrizione del relativo credito, e disponeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Con sentenza n. 681 del 9 luglio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Reggio Calabria avverso la decisione del Giudice di Pace, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., trattandosi di controversia di valore inferiore a € 1.100 (nella specie pari a € 228,70), e che non ricorrevano le ipotesi derogatorie previste dall’art. 339, 3 comma, c.p.c.
Il Tribunale, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 716/1999; Cass., n. 4592/2000), ribadiva che le sentenze equitative del giudice di pace sono appellabili esclusivamente per vizi procedurali o per violazione
di norme di rango costituzionale, comunitario o dei principi regolatori della materia, restando inammissibili le impugnazioni fondate su mere violazioni di norme di diritto sostanziale.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune Di Reggio Calabria propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, 113 e 114 c.p.c., nonché dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’appello per ritenuta natura equitativa della decisione del Giudice di Pace.
Assume il ricorrente che la controversia, avente ad oggetto la legittimità della fatturazione relativa al servizio idrico integrato, involge questioni concernenti diritti indisponibili, come tali non suscettibili di decisione secondo equità, ai sensi dell’art. 114 c.p.c. Deduce, altresì, che il giudice di pace aveva risolto questioni di diritto, quali la prescrizione del credito e la legittimità della penale prevista dal regolamento comunale, onde la sentenza non avrebbe potuto che qualificarsi come pronuncia in iure .
Lamenta che il giudice di pace non ha qualificato la pronunzia come di equità e che in tema di somministrazione di acqua la sentenza non può essere d’altro canto emessa secondo equità.
In ogni caso, osserva che le censure formulate in sede di gravame rientravano nei limiti previsti dall’art. 339, comma 3, c.p.c., avendo ad oggetto violazioni delle norme sul procedimento -con particolare riferimento al vizio di ultrapetizione, per avere il giudice statuito su poste non oggetto di domanda -nonché violazioni dei principi regolatori della materia, inerenti alla disciplina pubblicistica del servizio idrico.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Occorre premettere che in base all’art. 339 cod. proc. civ. possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti.
Esclusa tale ultima ipotesi, quanto agli eventuali limiti normativi, l’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. prevede che: “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro …”, e l’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. dispone che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
La previgente formulazione della norma, invece, escludeva l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, così permettendo il ricorso diretto per cassazione. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 15 gennaio 2024, n. 1517; 19 gennaio 2021, n. 769; 3 aprile 2012, n. 5287; 25 febbraio 2005, n. 4079; 3 agosto 2001, n. 10667; 26 ottobre 2001, n. 10086; 1° agosto 2001, n. 10086; 26 ottobre 2000, n. 14099; 6 aprile 2000, n. 4326; sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493).
È stato, altresì, evidenziato da questa Corte che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui
agli art. 10 e ss. c.p.c. (v. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290). Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge in modo incontestabile che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari (v. Cass., sez. un., 28 maggio 2020, 10063; 18 novembre 2008, n. 27339; sez. III, 4 giugno 2007, n. 13019).
‘Tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio «esclusivamente» che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell’art. 339 e particolarmente per quello
di cui al n. 5 dell’art. 360. Né, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost. – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell’art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso)’ (così Cass. n. 13019/2007; e, da ultimo, Cass. 11 aprile 2024, n. 9870). Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su una domanda tesa alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 228,70, oggetto della fattura inviata e che in violazione del principio di specificità e del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. il ricorrente non ha dedotto e comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di contratt o concluso mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma terzo, cod.
proc. civ., costituisce l’unico rimedio impugnatorio ammesso, oltre alla revocazione per motivi ordinari, avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria.
Ebbene, mette conto rilevare come il ricorrente non abbia specificato preliminarmente la natura del procedimento nell’ambito del quale è stata resa la sentenza impugnata, e nel ricorso per cassazione fa riferimento all’atto di appello ma non riporta in modo specifico e completo i motivi di gravame, né indica puntualmente in quali termini la censura sarebbe stata sollevata nel giudizio di gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950; Cass. 19/04/2022, n. 12481).
Le affermazioni contenute nel ricorso, formulate in termini generici e assertivi, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di indicare in modo preciso il contenuto degli atti processuali rilevanti, con trascrizione o quantomeno chiara localizzazione (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983), non consentono invero a questa Corte di verificar ne l’effettivo tenore .
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza