Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33381 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21353/2022 R.G., proposto da
COMUNE DI SAN NICOLA LA COGNOME, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato in Roma alla INDIRIZZO in virtù di procura in calce al ricorso,
Pec EMAIL
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME
-intimato – per la cassazione della sentenza n. 1112/2022 del Giudice di Pace di Caserta pubblicata il 25.5.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.9.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugnazioni civili Sentenza del giudice di pace secondo equità Appellabilità
Con sentenza del 25.5.2022 il Giudice di Pace di Caserta accogliendo la domanda svolta da COGNOME NOME dichiarava prescritto il credito di euro 344 portato dalla fattura n. 2835 del 25.9.2020 azionata dal Comune di San Nicola la StradaINDIRIZZO
Il COGNOME, premesso che era titolare dell’utenza idrica n. 762, sita in San Nicola la Strada, INDIRIZZO con numero di contatore 95576212, deduceva di aver ricevuto nel mese di ottobre 2020 dal Comune convenuto la fattura n. 2835 dell’importo di euro 344 relativa a ‘ruolo idrico 2016 -2017’ ed al consumo di acqua dal 31.12.2015 al 31.3.2017. Il credito, tuttavia, era prescritto.
Il giudice del primo grado accoglieva la domanda svolta ed osservava che ai sensi dell’art. 1, comma decimo, l. 205/2017 alle fatture con scadenza successiva al 1°.1.2020 si applica il termine di prescrizione biennale. Sennonché, per essere stata emessa la fattura il 25.9.2020, oggetto di richiesta poteva essere soltanto ‘il consumo relativo ai due anni precedenti, ovvero con decorrenza dal 25.9.2018’, mentre la fattura in contestazione si riferiva al consumo ed al canone fisso anteriori alla data da ultima indicata.
Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace ricorre il Comune di San Nicola la Strada, sulla base di un unico motivo. Il COGNOME è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorrente non ha specificato la natura del procedimento nell’ambito del quale è stata resa la sentenza impugnata.
Giusta consolidato orientamento di questa Corte le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ. , sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 15 gennaio 2024, n. 1517; 19 gennaio 2021, n. 769; 3 aprile 2012, n. 5287; 25
febbraio 2005, n. 4079; 3 agosto 2001, n. 10667; 26 ottobre 2001, n. 10086; 1° agosto 2001, n. 10086; 26 ottobre 2000, n. 14099; 6 aprile 2000, n. 4326; sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493). È stato, altresì, evidenziato da questa Corte che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. (v. Cass. 12 febbraio 2018, n. 3290).
2.1. Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.leg. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge in modo incontestabile che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari (v. Cass., VI-2, 28 maggio 2020, 10063; Sez., Un., 18 novembre 2008, n. 27339; sez. III, 4 giugno 2007, n. 13019; più di recente Cass., sez. III, 11 aprile 2024, n. 9870).
‘Tale conclusione – non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l’avverbio «esclusivamente» che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l’interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione – si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è
sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell’art. 339 (v. Cass. 13019/2007 cit.; più di recente Cass. 11 aprile 2024, n. 9870).
2.2. Considerato che la sentenza impugnata è stata resa su una domanda tesa alla dichiarazione dell’intervenuta prescrizione del credito di euro 344 oggetto della fattura inviata e che il ricorrente in violazione del principio di specificità non ha comprovato l’essere intervenuta la sentenza nell’ambito di un rapporto giuridico relativo a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ. ( e che dunque trattisi di sentenza pronunziata secondo diritto e quindi appellabile ) deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto poiché, come già detto, l ‘appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., costituisce l’unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’ intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della